Negli ultimi anni l’accentuarsi del fenomeno ha spinto le istituzioni ad intervenire, in maniera più o meno concreta, adottando provvedimenti normativi e regolamentari volti ad incentivare determinate attività, che mirano sia ad arginare le frodi in ambito assicurativo sia a vigilare sull’indiscriminato rincaro delle polizze, che sembra esserne conseguenza.
In tal senso possono essere intesi il regolamento ISVAP n. 44 del 2012 ed il successivo provvedimento IVASS n. 1 del 19 marzo 2013, i quali introducono compositi obblighi in capo alle imprese di assicurazione, al fine di monitorare e stimolare l’attività di contrasto alle frodi assicurative.
In particolare spicca l’obbligo di trasmettere all’IVASS una relazione annuale – che ricalchi un modello predefinito approntato ad hoc – sulle attività svolte per contrastare le frodi nella RCAuto.
E tale lavoro ha consentito, per la prima volta nel 2013, di disporre di una panoramica nazionale dell’attività svolta dalle imprese di assicurazione e deitrend geografici della diffusione del fenomeno criminoso.
Con assicurazione, in diritto, ci si riferisce ad un determinato tipo di contratto avente ad oggetto la garanzia contro il verificarsi di un evento futuro e incerto (rischio), generalmente dannoso per la propria salute o patrimonio.
L’assicurazione ha lo scopo precipuo di “trasformare il rischio in una spesa”. Infatti attraverso la stipula di un contratto, l’assicurando “quantifica” il danno patrimoniale che esso avrebbe se l’evento garantito (il rischio) si verificasse.
Più precisamente, si parla dell’esistenza di un’alea di rischio (rischio aleatorio). Affinché si possa concludere un contratto di assicurazione, occorre che l’eventuale verificarsi del rischio non sia controllabile da nessuna delle due parti (né da parte di colui che intende assicurarsi, né da parte della società di assicurazione).
Attraverso il versamento del premio, la società accolla a sé la gestione dell’eventualità del verificarsi dell’evento (detto “sinistro”) al concretizzarsi dello stesso, corrispondendo all’assicurato (oppure agli eventuali eredi e/o beneficiari da quest’ultimo indicati) il capitale (o larendita nel caso ad esempio di assicurazioni sulla vita) pattuito.
Il costo determinato, detto “premio (dal latino pretius) assicurativo” viene calcolato in base alla probabilità che l’evento stesso si verifichi. Questa viene determinata sulla base di svariati elementi, i cui principali possono così essere riassunti:
I contratti assicurativi possono essere sottoscritti come libera scelta tra individui (o società) e società di assicurazione e possono riguardare i più svariati campi (assicurazioni sul verificarsi di infortuni, di malattie, di incidenti, di eventi naturali, ecc.).
Una tipologia particolare di questi contratti riguarda gli eventi della vita umana, intesi come morte o sopravvivenza; in quest’ultimo caso, il rischio è rappresentato dal venir meno dei mezzi economici per mantenere il tenore di vita acquisito.
Con il termine indagini difensive si intendono tutte le attività di investigazione e di indagine che il difensore può svolgere, nell’interesse del proprio assistito, in parallelo rispetto a quelle del Pubblico Ministero. Tale facoltà è stata attribuita al difensore in seguito all’inserimento di un apposito titolo nel codice di procedura penale, ad opera dell’articolo 11 della legge 7 dicembre 2000, n. 397. Le indagini devono essere svolte nel rispetto delle disposizioni di tale titolo e con le modalità e i limiti ivi indicati.
(Codice procedura penale, articolo 391-bis, 391-ter, 391-quater, 391-quinquies, 391-sexies, 391-septies, 391-octies, 391-nonies, 391-decies)
La criminologia è l’insieme ordinato delle conoscenze empiriche sul crimine, sul reo, sulla condotta socialmente deviante e sul controllo di tale condotta.
Dal punto di vista storico, i primi albori della criminologia si hanno con l’affermarsi della cultura illuminista nel XVIII secolo e in particolare con l’intellettuale giurista italiano Cesare Beccaria e il suo trattato “Dei delitti e delle pene”. Nasce in questo contesto la cosiddetta scuola classica, imperniata sui concetti liberistici del diritto penale.
Successivamente, nell’XIX secolo, con lo sviluppo delle scienze empiriche (psicologia, sociologia, antropologia), nasce la scuola positiva, che si articola in due direzioni: lo studio dell’uomo che delinque secondo l’approccio medico-biologico dell’antropologia criminale (Cesare Lombroso), e lo studio sociologico delle condizioni che favoriscono la commissione “differenziale” di reati in funzione del ceto sociale di appartenenza.
Oggetti fondamentali di studio sono i reati, la cui definizione è sociale e normativa, e i loro autori. Sono stati fatti in passato tentativi di arrivare a definire dei delitti “naturali”, condivisi come tali da tutte le culture, ma essi hanno portato sostanzialmente a un nulla di fatto; il delitto, in questo senso, non può essere inteso come fatto biologico o “assoluto”, ma come frutto di una certa definizione sociale che varia in funzione del tempo (storia) e dello spazio (geografia), ossia varia da cultura a cultura. Crimine, diritto e cultura sono pertanto concetti profondamente interrelati tra loro.
Il diritto penale è quella branca del diritto che indica il complesso delle norme che descrivono i reati e le conseguenze (pene) da essi derivanti. È un ramo dell’ordinamento giuridico e precisamente del diritto pubblico interno.
Lo Stato, proibendo determinati comportamenti umani (i reati), per mezzo di una minaccia di una specifica sanzione afflittiva (la pena), tutela i valori fondanti di un popolo. Ed è il tipo di sanzione, “la pena”, che distingue il reato, l’illecito penale, dall’illecito civile e dall’illecito amministrativo. E ancora, è il tipo di sanzione, cioè “la pena”, a distinguere la norma penale da quella civile e amministrativa. La sanzione conseguente alla violazione di un precetto penale è la pena, di forma o gravità diversa a seconda del reato. La disposizione penale è quindi composta dal precetto, che proibisce un determinato comportamento umano, e dalla sanzione, che prevede le conseguenze per la violazione del precetto.
È da chiarire che, anche se alcuni reati sono generalmente uguali nei diversi stati, le pene possono essere diverse, come pure molti reati sono diversi da Stato a Stato, nel senso sia che si attribuisce una diversa gravità ai medesimi comportamenti asociali sia che ogni stato punisce certi comportamenti ma non certi altri che sono puniti altrove. Ovviamente poi anche il diritto penale si evolve con l’evolversi della società, nel senso che comportamenti ritenuti gravi qualche decennio fa, oggi non sono più reato, come pure comportamenti ritenuti non meritevoli di punizione qualche decennio fa, oggi sono puniti come reati anche gravi.
Il Garante per la protezione dei dati personali è un’autorità amministrativa indipendente istituita dalla legge n. 675 del 31 dicembre 1996 (cosiddetta legge sulla privacy), per assicurare la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali e il rispetto della dignità nel trattamento dei dati personali. Con la redazione del Codice in materia di protezione dei dati personali (meglio noto come Codice della privacy), approvato con il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, la legge n. 675/1996 è stata abrogata.
Tra i diversi compiti del Garante (art. 154 D.Lgs. 196/2003) rientrano quelli di:
Il giudice di pace è un magistrato con diverse funzioni. Alla denominazione corrispondono, però, significati diversi a seconda dell’ordinamento giuridico e giudiziario di riferimento. La figura del giudice di pace trova la sua origine negli ordinamenti di common law: sorta in Inghilterra, dove il termine compare sin da 1361, si è poi diffusa negli altri paesi appartenenti a quest’area. Nel 1790 è stata adottata anche in Francia (dove è stata soppressa nel 1958) e, in seguito, da altri paesi di civil law, quali il Belgio, alcuni cantoni della Svizzera (ad esempio, Vaud) e, più recentemente, l’Italia (ma era già presente in alcuni stati pre-unitari).
Google Search (in inglese /ˈguːg(ə)l/[ˈguːgɫ], in italiano anche modificato in /ˈgugol/) è un motore di ricerca per Internet il cui dominio è stato registrato il 15 settembre 1997. Successivamente è stata fondata la società Google Inc (14 settembre 1998). Oltre a catalogare e indicizzare le risorse del World Wide Web, Google Search si occupa anche di foto volgari e non volgari, newsgroup, notizie, mappe (Google Maps), email (Gmail), shopping, traduzioni, video e programmi creati appositamente da Google Inc.
È il sito più visitato del mondo[3][4], talmente popolare che in inglese è nato il verbo transitivo “to google“[5], col significato di “fare una ricerca sul web” e con lo stesso significato, in tedesco è nato il verbo “googeln“.
Una particolarità di Google è quella che in determinate date il caratteristico logo cambia, a celebrare l’avvenimento avvenuto quel determinato giorno. Il logo in questo caso viene chiamato doodle. A volte può essere un’immagine animata o interattiva realizzata con la tecnologia HTML5.
L’infedeltà coniugale nel diritto italiano era disciplinata dagli articoli 559 e 560 del codice penale, che prevedevano rispettivamente le fattispecie di adulterio e concubinato. Per la moglie costituiva reato il semplice adulterio, che vedeva punito anche il correo dell’adultera. La pena era prevista in misura maggiore nel caso di relazione adulterina. Il delitto era punibile a querela del marito.
Quando a commettere il reato era il marito, invece, l’infedeltà era punita solo nel caso in cui avesse tenuto una concubina nella casa coniugale o notoriamente altrove.
La Corte costituzionale ha affrontato più volte la questione di questa disparità di trattamento. In un primo tempo si era pronunciata per l’infondatezza della questione. L’avvocatura dello Stato aveva sostenuto l’impostazione tradizionale nel diritto italiano che «oggetto della tutela, nella norma dell’art. 559, non è soltanto il diritto del marito alla fedeltà della moglie, bensì il preminente interesse dell’unità della famiglia, che dalla condotta infedele della moglie è leso e posto in pericolo in misura che non trova riscontro nelle conseguenze di una isolata infedeltà del marito».
Tornata poi a esaminare la questione con sentenza 19 dicembre 1968, n. 126, ha dichiarato incostituzionali i commi primo e secondo dell’art. 559 c.p. (reato dell’adulterio semplice compiuto dalla moglie).
Tornata sull’argomento, la Corte con sentenza 3 dicembre 1969, n. 147, ha dichiarato incostituzionali sia i commi terzo e quarto dell’art 559 c.p. (reato di relazione adulterina della moglie), sia l’art. 560 (concubinato del marito).
Un investigatore (in lingua inglese detective, dal verbo detect: “trovare”, “scoprire”) è una persona che svolge indagini finalizzate all’accertamento o all’esclusione dell’accadimento di determinati fatti e avvenimenti.
Si parla invece di investigatore privato qualora l’attività venga svolta da privati cittadini in possesso di requisiti e titoli previsti dalle legge.
L’investigatore può essere pubblico, ove la funzione è svolta dalle autorità statali competenti in materia, come ad esempio le forze di polizia dei vari paesi del mondo – generalmente svolta dai vari corpi di polizia giudiziaria – in contrapposizione all’investigatore privato, ovverosia quando il ruolo è svolto da un privato cittadino che, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge, può essere autorizzato ad esercitare indagini per conto di altri soggetti privati, o anche pubblici (ove previsto); questi ultimi hanno però bisogno di permessi e/o autorizzazioni, previsti e rilasciati dalla legge del proprio Stato di appartenenza, valevoli solo per il territorio statale.
L’attività degli investigatori è finalizzata ad accertare ed a ricostruire determinati accadimenti che si sospettano avvenuti o meno – che generalmente si abbia un interesse a dimostrare – e dei quali gli si richiede una prova valida, anche a tutela di un diritto in un processo. Allo scopo essi possono effettuare interrogatori, intercettazioni, analizzano la scena del crimine, e cosí via.
La sentenza (dal latino sententia, derivato del verbo sentire, ‘ritenere, giudicare’), in diritto, è il provvedimento giurisdizionale con il quale il giudice definisce in tutto o in parte la controversia che gli è stata sottoposta, risolvendo le questioni in fatto ed in diritto proposte dalle parti.
La disciplina della sentenza dipende dalle caratteristiche del singolo ordinamento giuridico.
Negli ordinamenti di common law essa viene denominata “verdict” (cioè “verdetto“) e si distingue perché pronunciata da una giuria istruita dal giudice a pronunciarsi sulle questioni di fatto oggetto di causa.
L’atto corrispondente alla sentenza pronunciato da un arbitro è detto lodo; a differenza della sentenza non è, però, un provvedimento giurisdizionale.
In Francia e altri paesi francofoni la sentenza di un organo che prende il nome di “corte” (corte di cassazione, d’appello ecc.) o di un giudice supremo (come il Consiglio di Stato francese o il Tribunale federale svizzero) è detta arresto (arrêt); il termine è a volte utilizzato anche in scritti giuridici italiani per designare informalmente le sentenze della Suprema Corte di Cassazione o del Consiglio di Stato.
La sicurezza (dal latino “sine cura”: senza preoccupazione) può essere definita come la “conoscenza che l’evoluzione di un sistema non produrrà stati indesiderati”. In termini più semplici è: sapere che quello che faremo non provocherà dei danni. Il presupposto della conoscenza è fondamentale da un punto di vista epistemologico poiché un sistema può evolversi senza dar luogo a stati indesiderati, ma non per questo esso può essere ritenuto sicuro. Solo una conoscenza di tipo scientifico, basata quindi su osservazioni ripetibili, può garantire una valutazione sensata della sicurezza.
La sicurezza totale si ha in assenza di pericoli. In senso assoluto, si tratta di un concetto difficilmente traducibile nella vita reale anche se l’applicazione delle norme di sicurezza rende più difficile il verificarsi di eventi dannosi e di incidenti e si traduce sempre in una migliore qualità della vita.
Nel termine italiano sicurezza collassano due distinti concetti che in altre lingue sono espressi da parole differenti. Il termine inglese security corrisponde alla sicurezza intesa come protezione da atti intenzionali che potrebbero ledere cose o persone, mentre il terminesafety riguarda la sicurezza delle persone, intesa come loro incolumità.
In quasi tutte le lingue, il termine sicurezza non viene molto bene differenziato da quello di prevenzione. Forse, più che un problema linguistico, si tratta di un residuo di antichi concetti sul fato, sull’ineluttabile e sulla prevalenza del destino e della fortuna rispetto all’intelligenza umana. Quando si verifica un incidente, ancora oggi si sente parlare di sfortuna. Si può affermare che un incidente può essere causato dal mancato rispetto delle norme di sicurezza.
La vigilanza privata è l’attività, posta in essere da persone o da enti di coloro che operano nel campo della sicurezza privata, a tutela di persone, beni e/o enti pubblici o privati.
L’attività, svolta da soggetti di diritto privato, è disciplinata in modo diverso a seconda dello stato.
Stalking: è un termine inglese che in italiano indica una serie di atteggiamenti tenuti da un individuo, i quali affliggono un’altra persona, perseguitandola, generandole stati di paura e ansia, arrivando persino a compromettere lo svolgimento della normale vita quotidiana.
Il termine stalking, e quindi di stalker, deriva dal verbo to stalk nel significato di “camminare con circospezione”, “camminare furtivamente”, “colui che cammina in modo furtivo” indicante anche il “cacciatore in agguato”.
Il termine inglese stalking, suggerito dalla letteratura scientifica specializzata anglofona in tema di molestie assillanti, intende indicare quindi un insieme di comportamenti molesti e continui, costituiti da ininterrotti appostamenti nei pressi del domicilio o degli ambienti comunemente frequentati dalla vittima, ulteriormente reiterati da intrusioni nella sua vita privata alla ricerca di un contatto personale per mezzo di pedinamenti, telefonate oscene o indesiderate.
Include, inoltre, l’invio di lettere, biglietti, posta elettronica, SMS e oggetti non richiesti; più difficile è l’attribuzione del reato di stalking a messaggi indesiderati di tipo affettuoso – specie da parte di ex-partner o amici – che può variare a seconda dei casi personali. Oppure producendo scritte sui muri o atti vandalici con il danneggiamento di beni, in modo persistente e ossessivo, in un crescendo culminante in minacce, scritte e verbali, degenerando talvolta in aggressioni fisiche con il ferimento o, addirittura, l’uccisione della vittima. Tutto ciò, o parte di esso se compiuto in modo persistente e tenace in modo da indurre anche solo paura e malessere psicologico o fisico nella vittima, sono atti persecutori, e chi li attua è un persecutore: un soggetto che commette un atto criminale, in alcuni Paesi punito come tale dalla legge. Si differenzia dalla semplice molestia sessuale per l’intensità, la frequenza e la durata della variegata congerie comportamentale.
Da un punto di vista etimologico, il termine stalk è variamente traducibile nella nostra lingua come “caccia in appostamento”, “caccia furtiva”, “pedinamento furtivo”, “avvicinarsi furtivamente”, “avvicinarsi di soppiatto” (a selvaggina o nemici). La parola stalker è traducibile come “cacciatore all’agguato”, “chi avanza furtivamente”. Questi termini non chiariscono sufficientemente il significato anglosassone che è dato agli stalker che pedinano la vittima per scopi puramente molesti. Il verbo to stalk è altrettanto traducibile col significato di “inseguire furtivamente la preda” e deriva dal linguaggio tecnico-gergale venatorio. Letteralmente stalking significa “fare la posta”, “inseguimento”.
Non esiste una definizione generalmente accettata di stalking, ma così come enunciato da studiosi delle molestie assillanti di lingua anglofona è comunque colui che si “apposta”, che “insegue”, che “pedina e controlla” la propria vittima. Il termine “inseguimento” è quello più largamente usato e tradotto. Quest’ultima definizione sembra la più vicina al comportamento tipico del molestatore assillante che è, infatti, quello di seguire la vittima nei suoi movimenti per poi intromettersi nella sua vita privata. Un’altra traduzione molto usata di “stalking” è “persecuzione”, così come lo stalker è chiamato “persecutore” e la vittima “perseguitato”
Nel lessico accademico si ricorre a differenti definizioni scientifiche. I termini recentemente impiegati in varie lingue, per coprire l’area semantica dell’intrusione relazionale ripetuta e assillante, sono numerosi e appartengono a vari contesti come quello criminologico,psichiatrico, psicologico e legislativo.
Nella lingua inglese oltre a stalking sono usati i termini obsessional harassment, criminal harassment, obsessional following, obsessional relational intrusion; nell’italiana, greca e francese: molestie assillanti, dioxis, harcèlement du trosième type, etc.. Nella disamina della letteratura corrente il termine harassment è molto spesso ricorrente; deriva dal verbo to harass, col significato di “tormentare”, “molestare”, “opprimere”. harassment criminale è difatti il reato della molestia e della persecuzioni sanzionato nei Paesi del common law.
Con il termine videosorveglianza si intende l’attività del vigilare – generalmente un luogo o comunque un bene – a distanza, tramite l’utilizzo di telecamere o di altri strumenti in grado di assicurare la trasmissione di immagini strategicamente posizionate.
È uno dei campi che conosce un continuo e costante sviluppo di par passo con l’evoluzione tecnologica. Di essa si fa ampio uso nel settore della vigilanza privata.
Un sistema di videosorveglianza è spesso associato ad un impianto di allarme antifurto in quanto consente una sinergia fra la necessità di protezione, di avviso e di verifica di quanto segnalato dal sistema di antifurto. La videosorveglianza si è diffusa anche in ambito domestico grazie al basso costo delle telecamere (in particolare per i modelli IP, collegabili ad internet): è possibile controllare la propria casa tramite internet, tramite smartphone e simili.
Solitamente vengono utilizzate telecamere filari. La telecamera ordinaria tuttavia non può effettuare visioni notturne. (Es. se si posiziona una telecamera in un vialetto di un Hotel o di una casa appena il sole tramonterà guardando il monitor alla quale è collegata la telecamera, non si potranno vedere le riprese).
La soluzione adottata da molti è quindi utilizzare un faro o una luce per illuminare il campo della telecamera ma per ovviare a questo, ora, quasi tutti i tipi di telecamere sono dotate di LED Infrarossi.
Nel corso degli anni si sono rese disponibili esistono molti tipi di dispositivi, come:
Wireless: che permettono un’installazione senza fili
IP: Che permettono di utilizzare la rete Internet per sorvegliare a distanza il luogo desiderato. Questo tipo di tecnologia non presenta limiti di risoluzione e grazie al wireless permette connessioni a lunga distanza permettendo quindi una sorveglianza a distanza. Si trovano comunemente in parchi, autostrade e luoghi pubblici. In taluni casi possono essere mimetizzate o del tipo che permette un movimento controllato da remoto.
Termiche che consentono una visuale notturna a gradienti di colori (in base alla temperatura emessa dal corpo che ci si trova di fronte).
Marketing:
Finte: Sono telecamere non funzionanti con un LED lampeggiante per simulare che la telecamera è realmente attiva.
LED infrarossi che permettono la visione della telecamera in bianco e in nero anche in piena notte in un vialetto completamente buio. Se si guarda la telecamera quando i LED infrarossi sono accesi si vedranno i LED di colore rossi. Le telecamere dotate di LED infrarossi sono anche dotate di un sensore crepuscolare che farà accendere i LED infrarossi non appena il sole calerà.
Il marketing (termine inglese, spesso abbreviato in mktg), anche commercializzazione, mercatistica, è un ramo dell’economia che si occupa dello studio descrittivo del mercato e dell’analisi dell’interazione del mercato e degliutilizzatori con l’impresa.
Il termine prende origine dall’inglese market (mercato), cui viene aggiunta la desinenza del gerundio per indicare la partecipazione attiva, cioè l’azione sul mercato stesso da parte delle imprese. Non comune l’uso dei termini in italiano mercatistica o mercatologia.
Il marketing comprende quindi tutte le azioni aziendali riferibili al mercato destinate al piazzamento di prodotti o servizi, considerando come finalità il maggiore profitto e come causalità la possibilità di avere prodotti capaci di realizzare tale operazione finanziaria.
Un sistema sanitario (detto in modo più generico servizio sanitario) è l’organizzazione di persone, istituzioni e risorse finalizzata a fornire servizi di assistenza sanitaria a tutela della salute della popolazione.
Nel mondo è presente una grande quantità di sistemi sanitari. In alcuni paesi la sanità è completamente liberalizzata e/o privatizzata, in altri dove questa è prerogativa unica dei governi all’interno del cosiddetto stato sociale, in altri ancora dove concorrono sistemi sanitari di tipo misto ovvero sia pubblico che privato. Ad ogni modo, la pianificazione dell’assistenza sanitaria è stata descritta spesso come un processo evolutivo piuttosto che rivoluzionario.
La ricerca scientifica è un’attività umana avente lo scopo di scoprire, interpretare e revisionare fatti, eventi, comportamenti e teorie relative a qualunque ambito della conoscenza e dell’esperienza umana (sebbene il senso comune tenda a restringerla a un ambito detto natura), usando metodi intersoggettivi e condivisi cioè basati sul metodo scientifico.
La ricerca scientifica è la metodologia usata per accrescere la conoscenza all’interno della scienza ed è ritenuta, non solo in ambito economico, uno dei fattori chiave per la crescita e lo sviluppo della società nel medio-lungo periodo in virtù della sua potenziale capacità di fornire innovazione attraverso l’applicazione tecnologica e organizzata delle scoperte scientifiche, favorendo così il progresso della società noto come progresso tecnico e scientifico. La ricerca scientifica, specie se di base, è portata avanti dalla comunità scientifica secondo sue proprie metodologie di valutazione della ricerca.
In un senso più generale, il termine “ricerca” viene usato anche per indicare la raccolta di informazioni su un determinato soggetto.
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