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attività d’indagine difensiva,volta all‘individuazione di elementiprobatori da far valere nell’ambito del processo penale, ai sensi dell’art. 222 delle norme dicoordinamento del Codice dprocedura penale e dall ‘art. 327bis del medesimo Codice;
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attività previste da leggi speciali odecreti ministeriali, caratterizzatedalla presenza stabile di personaledipendente presso i locali delcommittente.
Per lo svolgimento delle attività di cui ai puntida a.I, a.Il, a.III e a.IV i soggetti autorizzatipossono, tra l’altro, svolgere, anche a mezzo dipropri collaboratori segnalati ai sensi dell’art. 259 del Regolamento d‘esecuzione TULPS: attività di osservazione statica e dinamica(c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumentielettronici, ripresa video/fotografica,sopralluogo, raccolta di informazioni estratteda documenti di libero accesso anche inpubblici registri, interviste a persone anche amezzo di conversazioni telefoniche, raccolta diinformazioni reperite direttamente presso ilocali del committente.
b) Informazioni commerciali:
b.1) attività, richiesta da privati o da
enti giuridici pubblici e privati, diraccolta, analisi, elaborazione,valutazione e stima di dati economici,finanziari, creditizi, patrimoniali,industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle impreseindividuali, delle società anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonché delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponentiaziendali, soci, professionisti,lavoratori, parti contrattuali, clientianche potenziali dei terzicommittenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria inmateria di tutela della privacy.
Per lo svolgimento delle attività di cui alpunto b.I) i soggetti autorizzati possono,anche a mezzo di propri collaboratori
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attività d’indagine difensiva, volta all‘individuazione di elementiprobatori da far valere nell’ambito delprocesso penale, ai sensi dell’art. 222delle norme di coordinamento del Codice d procedura penale e dall ‘art.327 bis del medesimo Codice;
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attività previste da leggi speciali odecreti ministeriali, caratterizzatedalla presenza stabile di personaledipendente presso i locali delcommittente.
Per lo svolgimento delle attività di cui ai punti daa.I, a.Il, a.III e a.IV i soggetti autorizzati possono,tra l’altro, svolgere, anche a mezzo di propricollaboratori segnalati ai sensi dell’art.
259 del Regolamento d‘esecuzione TULPS:attività di osservazione statica e dinamica (c.d.pedinamento) anche a mezzo di strumentielettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo,raccolta di informazioni estratte da documenti dilibero accesso anche in pubblici registri,interviste a persone anche a mezzo diconversazioni telefoniche, raccolta diinformazioni reperite direttamente presso i localidel committente.
b) Informazioni commerciali:
b.1) attività, richiesta da privati o da
enti giuridici pubblici e privati, diraccolta, analisi, elaborazione,valutazione e stima di dati economici,finanziari, creditizi, patrimoniali,industriali, produttivi, imprenditoriali eprofessionali delle imprese individuali,delle società anche di persone, personegiuridiche, enti o associazioni nonchédelle persone fisiche, quali, ad esempio,esponenti aziendali, soci, professionisti,lavoratori, parti contrattuali, clienti anchepotenziali dei terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy.
Per lo svolgimento delle attività di cui al puntob.I) i soggetti autorizzati possono, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai
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