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Chi siamo

Chi Siamo
Parisi Group Ltd, è una società internazionale con sede a Roma, ma con uffici dislocati in diverse località d’Europa, ottenendo così una vastissima copertura territoriale.

la Società è Operativa dal 1991 nelle attività di indagine, e nel corso degli anni si è specializzata non solo nella gestione e la liquidazione dei sinistri delle maggiori compagnie di assicurazione nazionali ed estere, ma anche nella fornitura di servizi di consulenza legale ad enti quali banche e società finanziarie.

Parisi Group Ltd fornisce inoltre servizi tecnico peritali per l’accertamento la valutazione e la stima di ogni tipologia di danno e per ogni tipologia di ramo assicurativo.

La struttura infatti è presente in maniera capillare su tutto il territorio nazionale e non, costituita da un network di professionisti quali Avvocati, periti, medici legali, accertatori ed esperti nel settore finanziario dotati di know-how specifico.

Parisi Group Ltd, supporta la compagnia nella gestione dei sinistri, sollevandola dalle criticità temporanee in tempi brevissimi, con costi certi e con il controllo on-line ed in real-time dello svolgimento degli incarichi affidati.

Il rapporto tra Parisi Group Ltd e le imprese straniere non è un semplice rapporto tra investigatore e mandataria, ma è un modo per rendere la nostra agenzia un sostituto per la società straniera in Italia.

Събития за сигурност

Събития за сигурност

Благодарение на професионализма на нашите висококвалифицирани оператори, Plus1 е в състояние да предложи също така услуги за сигурност, помощ, организация и управление на събития, големи и малки, публични и частни, както по отношение на безопасността на близките, Както по отношение на инсталирането на високотехнологични системи за сигурност, изборът на който ще бъде проучен и планиран заедно с клиента по време на консултациите, за да се гарантират оптимални резултати за защитата на хората, стоките и свойствата. Консултациите, провеждани от нашите експерти, ще се съсредоточат върху подробна оценка на рисковете и заплахите, които впоследствие диктуват правилното планиране на процедурите и мерките за контраст, които трябва да бъдат приети. Ще се извършват и точни и точни инспекции на местата, където да се намесят с цел изучаване на решения, които могат да гарантират оптимизирането на крайния резултат, независимо от контекста или местоположението. Нашите професионалисти в областта на сигурността се отличават с умения и сериозност, предоставяйки своя експертен опит в контекст, в който спорните нужди изискват максимална ефективност.

Видовете услуги, предлагани PLUS1 безпокойство:-концерти, събития, срещи и конвенции; -Прикриващ контрол; -Задни знаци; -контрол на достъпа; -Контрол зад кулисите; -Съблекалня за наблюдение; -Шофьори и професионални бодигардове; -Подово обслужване с персонал, обучен в първата помощ и пожарна услуга; -Тясна защита (ескорт) с възможност за бронирани автомобили; -Консултиране за едновременна употреба на лица за наблюдение и електронни устройства; -Условия за безопасност в пристанищата и промишлените комплекси, търговски центрове; -Приемане на круизни кораби с персонал по сигурността (борба с тероризма), управление на вратите за контрол на пътниците; -Охранителни оператори-Портиерато туристически села в Италия и в чужбина.

Сигурност, събития, бодигард, частно наблюдение, невъоръжен надзор

Security Events

Security Events

Thanks to the professionalism of our highly qualified operators, Plus1 is able to offer also services of security, assistance, organization and management of events, large and small, public and private, both with regard to the close safety, Both with regard to the installation of high-tech security systems, the choice of which will be studied and planned together with the customer during the consultancy, in order to guarantee optimal results in the protection of persons, goods and properties. The consultations carried out by our experts will focus on a detailed assessment of the risks and threats, which subsequently dictate the right planning of the procedures and the measures of contrast to be adopted. Precise and accurate inspections will also be carried out on the places in which to intervene with the aim of studying solutions that can guarantee the optimization of the final result, whatever the context or the location. Our security professionals excel in skills and seriousness, providing their expertise in a context where the controversial needs require maximum efficiency.

The types of service offered PLUS1 concern:-Concerts, events, meetings and conventions; -Masking-control; -Tailmarks; -access control; -Backstage control; -Surveillance dressing room; -Drivers and professional bodyguards; -Underfloor service with personnel trained in the first Aid and fire service; -Close Protection (escort) with the possibility of armored cars; -Consultancy for the simultaneous use of surveillance persons and electronic devices; -Safety conditions in ports and industrial complexes, shopping centres; -Reception of cruise ships with security personnel (anti-terrorism), handling of passenger control gates; -Security operators-Portierato tourist villages in Italy and abroad.

Security, events, bodyguard, private surveillance, non-armed supervision

Modifiche D.M. 29 2010

PRIMA E DOPO GLI EMENDAMENTI CONFRONTO TRA TESTI – D.M. 269/2010

D.M. 269/2010

“Disciplina delle caratteristiche minimedel progetto organizzativo e dei requisitiminimi di qualità degli istituti e deiservizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione delTesto unico delle leggi di pubblicasicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per Io svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessiistituti”.

Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio2011 Supplemento ordinario n. 37/L

D.M. 269/2010EMENDATO

Disciplina delle caratteristiche minime delprogetto organizzativo e dei requisitiminimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per Io svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti”.

LEGGENDA:EMENDAMENTI INVERDE PARTI ELIMINATE INROSSO

Art. 1

Ambito di applicazione

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina,relativamente agli istituti, ai servizi ed alleattività di cui all’articolo 257, comma 1, e 257-bis, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato eintegrato dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008,

n. 153, d’ora in avanti indicato comeRegolamento di esecuzione:

  1. le caratteristiche minime cui deveconformarsi il progetto organizzativo etecnico-operativo di cui all’articolo 257,comma 2, del Regolamento diesecuzione, per gli istituti di vigilanzaprivata:, individuate negli Allegati A, Ced E del presente decreto;

  2. i requisiti minimi di qualità degli istitutie dei servizi oggetto di autorizzazione,nonché le caratteristiche cui deveconformarsi il regolamento tecnico deiservizi, di cui all’art.257, comma 3,individuati nell’Allegato D del presente

1. Il presente regolamento disciplina,relativamente agli istituti, ai servizi ed alleattività di cui all’articolo 257, comma 1, e 257-bis, comma 1, del Regolamento di esecuzione delTesto unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635, come modificato e integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153, d’ora in avanti indicato come Regolamentodi esecuzione:

  1. le caratteristiche minime cui deveconformarsi il progetto organizzativo etecnico-operativo di cui all’articolo 257,comma 2, del Regolamento di esecuzione,per gli istituti di vigilanza privata:,individuate negli Allegati A, C ed E delpresente decreto;

  2. i requisiti minimi di qualità degli istituti edei servizi oggetto di autorizzazione,nonché le caratteristiche cui deve conformarsi il regolamento tecnico deiservizi, di cui all’art.257, comma 3, individuati nell’Allegato D del presentedecreto;

decreto;

  1. i requisiti professionali e di capacitàtecnica richiesti per la direzione dellistituto e per lo svolgimento degliincarichi organizzativi individuati nell’Allegato B del presente decreto;

  2. le modalità di dimostrazione delladisponibilità dei mezzi finanziari,logistici e tecnici occorrenti individuate nell’Allegato A del presente decreto;

  3. i requisiti professionali e di capacitàtecnica richiesti, nonché lacaratteristiche del progetto organizzativo per gli istituti di investigazione privata eper gli istituti di informazioni commerciali, individuati negli AllegatiG e H del presente decreto.

  1. i requisiti professionali e di capacità tecnicarichiesti per la direzione dellistituto e per losvolgimento degli incarichi organizzativiindividuati nell’Allegato B del presentedecreto;

  2. le modalità di dimostrazione delladisponibilità dei mezzi finanziari, logistici etecnici occorrenti individuate nell’AllegatoA del presente decreto;

  3. i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti, nonché la caratteristiche delprogetto organizzativo per gli istituti diinvestigazione privata e per gli istituti diinformazioni commerciali, individuati negliAllegati G e H del presente decreto.

Art. 2

Caratteristiche e requisiti organizzativi eprofessionali degli istituti di vigilanza privata

Art. 2

Caratteristiche e requisiti organizzativi eprofessionali degli istituti di vigilanza privata

  1. Le caratteristiche minime del progettoorganizzativo e tecnico-operativo ed irequisiti minimi di qualità degli istituti divigilanza privata, compresi quelliinerenti alle dotazioni minime essenzialirichieste per lo svolgimento professionaledelle attività di cui all’articolo I, lecaratteristiche minime del regolamentotecnico dei servizi, nonché i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negliAllegati A, B, C, D, E, F e F1 delpresente decreto, di cui costituisconoparte integrante.

  2. Le caratteristiche ed i requisiti sonorapportati alle classi funzionali di attivitàche si intendono svolgere, ai livellidimensionali ed agli ambiti territoriali per i quali la licenza è richiesta, sullabase delle seguenti classificazioni:

a) Classi funzionali:

  1. Le caratteristiche minime del progettoorganizzativo e tecnico-operativo ed irequisiti minimi di qualità degli istituti divigilanza privata, compresi quelli inerentialle dotazioni minime essenziali richieste per lo svolgimento professionale delleattività di cui all’articolo I, le caratteristiche minime del regolamento tecnico dei servizi,nonché i requisiti professionali e di capacitàtecnica richiesti per la direzione dell’istitutoe per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli Allegati A, B, C, D, E, F e F1 del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

  2. Le caratteristiche ed i requisiti sonorapportati alle classi funzionali di attivitàche si intendono svolgere, ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali per i quali la licenza è richiesta, sulla base delleseguenti classificazioni:

a) Classi funzionali:

classe A: attività di vigilanza (anche conutilizzo di unità cinofile) di tipo: ispettiva,fissa, antirapina, antitaccheggio. Altri serviziregolati da leggi speciali o decreti ministeriali;

classe B: ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza etelesorveglianza. Gestione degli interventi suallarme;

classe C: servizi regolati da leggi speciali odecreti ministeriali svolti da personale diverso dalle guardie giurate;

classe D: servizi di trasporto e scorta valori,incluso prelevamento e caricamento di valori da mezzi di custodia e distribuzione; classe E:servizi di custodia e deposito valori.

  1. Livelli dimensionali:

livello 1: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a sei e non superiore a 25;

livello 2: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a 26 e nonsuperiore a 50;

livello 3: servizi che comportano un impiego di · guardie giurate non inferiore a 51 e nonsuperiore a 100;

livello 4: servizi che comportano un impiegodi guardie giurate superiore a 100.

  1. Ambiti territoriali (individuati conriferimento alla tabelle ISTAT sullapopolazione residente):

Ambito 1: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in un unico territorio provinciale o parte di esso, a condizione che questa parte sia definita da confini coincidenti con l’intero territorio di un comune, con popolazione sino a

300.000 abitanti;

Ambito 2: istituti che intendono operare uno opiù servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in un unico territorioprovinciale con popolazione superiore a

300.000 abitanti;

Ambito 3: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate allaprecedente lettera a), in territorioultraprovinciale, a condizione che sia definito

classe A: attività di vigilanza (anche con utilizzo di unità cinofile) di tipo: ispettiva, fissa,antirapina, antitaccheggio. Altri servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali;

classe B: ricezione e gestione di segnaliprovenienti da sistemi di televigilanza etelesorveglianza. Gestione degli interventi suallarme;

classe C: servizi regolati da leggi speciali odecreti ministeriali svolti da personale diversodalle guardie giurate;

classe D: servizi di trasporto e scorta valori,incluso prelevamento e caricamento di valori da mezzi di custodia e distribuzione;

classe E: servizi di custodia edeposito valori.

b) Livelli dimensionali:

livello 1: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a sei e non superiore a 25;

livello 2: servizi che comportano un impiego diguardie giurate non inferiore a 26 e non superiore a 50;

livello 3: servizi che comportano un impiego di · guardie giurate non inferiore a 51 e non superiore a 100;

livello 4: servizi che comportano un impiego diguardie giurate superiore a 100.

c) Ambiti territoriali (individuati conriferimento alla tabelle ISTAT sullapopolazione residente):

Ambito 1: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate allaprecedente lettera a), in un unico territorioprovinciale o parte di esso, a condizione chequesta parte sia definita da confini coincidenticon l’intero territorio di un comune, conpopolazione sino a 300.000 abitanti;

Ambito 2: istituti che intendono operare uno opiù servizi di cui alle classi individuate allaprecedente lettera a), in un unico territorioprovinciale con popolazione superiore a 300.000abitanti;

Ambito 3: istituti che intendono operare uno opiù servizi di cui alle classi individuate allaprecedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da

da confini coincidenti almeno con l’interoterritorio di un comune, con popolazione sino a 3 milioni di abitanti;

Ambito 4: istituti che intendono operare uno opiù servizi di cui alle classi individuate allaprecedente lettera a), in territorioultraprovinciale, a condizione che sia definitoda confini provinciali e/o regionali, conpopolazione oltre i 3 milioni di abitanti e sinoa 15 milioni di abitanti;

Ambito 5: Istituti che intendono operare uno opiù servizi di cui alle classi individuate allaprecedente lettera a), in territorioultraprovinciale, a condizione che sia definitoda confini provinciali e/o regionali, conpopolazione oltre i 15 milioni di abitanti.

3. Per gli istituti che intendono operarenell’ambito di più classi funzionali di attivitàdi cui al comma 1, si applicano lecaratteristiche minime ed i requisiti minimiprevisti per ciascuna classe; il livellodimensionale dovrà essere graduato inrelazione ai requisiti minimi richiesti perciascuna classe funzionale e dell’ambitoterritoriale.

confini coincidenti almeno con l’intero territoriodi un comune, con popolazione sino a 3 milioni diabitanti;

Ambito 4: istituti che intendono operare uno opiù servizi di cui alle classi individuate allaprecedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i3 milioni di abitanti e sino a 15 milioni diabitanti;

Ambito 5: Istituti che intendono operare uno opiù servizi di cui alle classi individuate allaprecedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 15 milioni di abitanti.

3. Per gli istituti che intendono operarenell’ambito di più classi funzionali di attività dicui al comma 1, si applicano le caratteristicheminime ed i requisiti minimi previsti per ciascuna classe; il livello dimensionale dovrà esseregraduato in relazione ai requisiti minimi richiesti per ciascuna classe funzionale e dell’ambitoterritoriale.

Art. 3

Requisiti e qualità dei servizi

Art. 3

Requisiti e qualità dei servizi

  1. I requisiti minimi di qualità dei servizi,in relazione alla loro tipologia, ai livellidimensionali ed agli ambiti territoriali dicui all’art. 2, sono riportati nell’Allegato D del presente decreto, di cui è parteintegrante.

  2. Ai fini della definizione delle classifunzionali, di cui all’art. 2, comma 2,lettera a), e dei requisiti minimi di qualità dei servizi, sono individuate leseguenti tipologie con le modalità operative a fianco di ciascuna indicate:

  1. vigilanza ispettiva: è il servizioprogrammato svolto presso undeterminato obiettivo per il tempostrettamente necessario ad effettuare i controlli richiesti;

  2. vigilanza fissa: è il servizio svoltopresso un determinato obiettivo che prevede la presenza continuativa dellaguardia giurata cui è demandato lo svolgimento delle

  1. I requisiti minimi di qualità dei servizi, inrelazione alla loro tipologia, ai livellidimensionali ed agli ambiti territoriali di cuiall’art. 2, sono riportati nell’Allegato D delpresente decreto, di cui è parte integrante.

  2. Ai fini della definizione delle classifunzionali, di cui all’art. 2, comma 2, letteraa), e dei requisiti minimi di qualità deiservizi, sono individuate le seguentitipologie con le modalità operative a fianco di ciascuna indicate:

  1. vigilanza ispettiva: è il servizioprogrammato svolto presso un determinatoobiettivo per il tempo strettamentenecessario ad effettuare i controlli richiesti;

  2. vigilanza fissa: è il servizio svolto pressoun determinato obiettivo che prevede lapresenza continuativa della guardia giuratacui è demandato lo svolgimento delle

operazioni richieste, come ad esempio ilcontrollo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti;

  1. vigilanza antirapina: è il serviziosvolto per la vigilanza continuativa di obiettivi in cui sono depositati o custoditidenaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia di materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione dei reati contro ilpatrimonio;

  2. vigilanza antitaccheggio: è il serviziosvolto presso negozi, supermercati,ipermercati, grandi magazzini e simili,finalizzato alla prevenzione del reato didanneggiamento, furto, sottrazioneovvero di appropriazione indebita dei beni esposti alla pubblica fede;

  3. telesorveglianza: è il servizio digestione a distanza di segnali,informazioni o allarmi provenienti ovvero diretti da o verso un obiettivo fermo o in movimento, finalizzato all’intervento diretto della guardia giurata. Sono esclusi dall’applicazione delle definizioni del presente decreto i servizi di localizzazione satellitare di autoveicoli che prevedano I’esclusivo allertamento del proprietario del benestesso;

  1. televigilanza: è il servizio di controllo adistanza di un bene mobile od immobilecon lausilio di apparecchiature chetrasferiscono le immagini, allo scopo dipromuovere l’intervento della guardiagiurata. Gli istituti di vigilanza possonoallertare, sulla base di specifiche intese enei casi e con le modalità consentite,previa verifica dell’effettività ed attualitàdel pericolo, le Forze di Polizia impegnate nel controllo del territorio per la prevenzione erepressisme dei reati;

operazioni richieste, come ad esempio ilcontrollo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri similiadempimenti;

  1. vigilanza antirapina: è il servizio svoltoper la vigilanza continuativa di obiettivi incui sono depositati o custoditi denaro, preziosi o altri beni di valore, come agenzie di istituti di credito, uffici postali, depositi di custodia di materiali o beni di valore, finalizzato alla prevenzione dei reati controil patrimonio;

  2. vigilanza antitaccheggio: è il serviziosvolto presso negozi, supermercati,ipermercati, grandi magazzini e simili,finalizzato alla prevenzione del reato didanneggiamento, furto, sottrazione ovverodi appropriazione indebita dei beni espostialla pubblica fede;

  3. telesorveglianza: è il servizio di gestione adistanza di segnali, informazioni o allarmiprovenienti ovvero diretti da o verso unobiettivo fermo o in movimento, finalizzatoall’intervento diretto della guardia giurata.Sono esclusi dall’applicazione delledefinizioni del presente decreto i servizi dilocalizzazione satellitare di autoveicoli cheprevedano I’esclusivo allertamento delproprietario del bene stesso; Per i servizi dilocalizzazione satellitare di autoveicoli,che prevedano il solo allertamento delproprietario del bene stesso, svoltiesclusivamente, le disposizioni delpresente Decreto si applicano conriferimento all’ambito 3.

  4. televigilanza: è il servizio di controllo adistanza di un bene mobile od immobilecon lausilio di apparecchiature chetrasferiscono le immagini, allo scopo dipromuovere l’intervento della guardia giurata. Gli istituti di vigilanza possono allertare, sulla base di specifiche intese e nei casi e con le modalità consentite, previa verifica dell’effettività ed attualità del pericolo, le Forze di Polizia impegnate nel controllo del territorio per la prevenzione erepressisme dei reati;

  1. intervento sugli allarmi: è un serviziodi vigilanza ispettiva non programmatosvolto dalla guardia giurata a seguitodella recezione di un segnale di allarme,attivato automaticamente ovverodall’utente titolare del bene mobile edimmobile;

  2. scorta valori; è il servizio di vigilanzasvolto da guardie giurate a beni di terzitrasportati su mezzi diversi da quellidestinati al trasporto di valori, diproprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;

  3. trasporto valori: è il servizio ditrasporto e contestuale tutela di denaro o altri beni e titoli di valore, effettuato con l’utilizzo di veicoli dell’istituto divigilanza idoneamente attrezzati, condotti e scortati da guardie giurate,secondo quanto previsto dall’allegato D al presente regolamento;

  4. deposito e custodia valori: è il serviziodi deposito e custodia di beni, connessa omeno alla lavorazione degli stessi,affidati da terzi all’istituto di vigilanza, in locali e mezzi forti idoneamente attrezzati con sistemi ed impianti realizzati in conformità alle normeUNUCEI, CEN/CENELEC applicabili.

3. Ai fini del presente regolamento, rientrano altresì nei servizi di cui all’articolo 1, comma1, le altre attività di sicurezza per conto dei privati, diverse dalle attività di investigazione ,ricerche e raccolta di informazioni e dai servizi di vigilanza e di sicurezzacomplementare di cui al comma 1 del presente articolo, che siano previste da specifichenorme di legge o di regolamento, per le quali le disposizioni del presente regolamento siapplicano relativamente ai servizi o attivitàsvolti da istituti autorizzati a normadell‘articolo 134 del Testo unico delle leggidi pubblica sicurezza, che non sianoaltrimenti disciplinati.

  1. intervento sugli allarmi: è un servizio divigilanza ispettiva non programmato svoltodalla guardia giurata a seguito dellarecezione di un segnale di allarme, attivatoautomaticamente ovvero dall’utente titolaredel bene mobile ed immobile;

  2. scorta valori; è il servizio di vigilanzasvolto da guardie giurate a beni di terzi trasportati su mezzi diversi da quelli destinati al trasporto di valori, di proprietà dello stesso istituto di vigilanza o di terzi;

  3. trasporto valori: è il servizio di trasporto econtestuale tutela di denaro o altri beni etitoli di valore, effettuato con l’utilizzo diveicoli dell’istituto di vigilanzaidoneamente attrezzati, condotti e scortati da guardie giurate, secondo quanto previstodall’allegato D al presente regolamento;

  4. deposito e custodia valori: è il servizio dideposito e custodia di beni, connessa omeno alla lavorazione degli stessi, affidatida terzi all’istituto di vigilanza, in locali emezzi forti idoneamente attrezzati consistemi ed impianti realizzati in conformitàalle norme UNUCEI, CEN/CENELECapplicabili.

3. Ai fini del presente regolamento, rientranoaltresì nei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lealtre attività di sicurezza per conto dei privati, diverse dalle attività di investigazione , ricerche eraccolta di informazioni e dai servizi di vigilanza e di sicurezza complementare di cui al comma 1 del presente articolo, che siano previste daspecifiche norme di legge o di regolamento, per le quali le disposizioni del presente regolamentosi applicano relativamente ai servizi o attività svolti da istituti autorizzati a norma dell‘articolo134 del Testo unico delle leggi di pubblicasicurezza, che non siano altrimenti disciplinati.

Art. 4

Caratteristiche e requisiti organizzativie professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali

Art. 4

Caratteristiche e requisiti organizzativie professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali

  1. Le caratteristiche minime del progettoorganizzativo ed i requisiti minimi diqualità degli istituti di investigazioneprivata: e di quelli di informazionicommerciali, compresi quelli inerentialle dotazioni minime essenziali richiesteper lo svolgimento professionale delleattività di cui allarticolo 1, i requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto eper lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negliAllegati G e H del presente decreto, dicui costituiscono parte integrante.

  2. Le caratteristiche ed i requisiti sonorapportati alle tipologie di attività che siintendono svolgere e per le quali la licenza è richiesta, sulla base delleseguenti classificazioni:

  1. investigatore privato titolare di istituto;

  2. informatore commerciale titolaredi istituto;

  3. investigatore autorizzato dipendente;

  4. informatore autorizzato dipendente.

3. Sussistendo i requisiti di cui agli Allegati G,H e F2 del presente decreto, la licenza per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2, rilasciata dal Prefetto della provincia in cui il titolare ha eletto la sede principale dell’attività, autorizza il titolare in possesso del tesserino previsto dal D.M. di cui all’art. 254, comma 3; del Regolamento diesecuzione – ad operare su tuttoil territorio nazionale. L’eventuale attivazione di sedisecondarie dovrà essere notificata al Prefetto che ha rilasciato la licenza secondo le procedure individuate dall’art. 257 ter, comma5, del Regolamento di esecuzione.

  1. Le caratteristiche minime del progettoorganizzativo ed i requisiti minimi diqualità degli istituti di investigazione privata: e di quelli di informazionicommerciali, compresi quelli inerenti alle dotazioni minime essenziali richieste per losvolgimento professionale delle attività dicui allarticolo 1, i requisiti professionali edi capacità tecnica richiesti per la direzione dell’istituto e per lo svolgimento degli incarichi organizzativi, sono riportati negli Allegati G e H del presente decreto, di cui costituiscono parte integrante.

  2. Le caratteristiche ed i requisiti sonorapportati alle tipologie di attività che siintendono svolgere e per le quali la licenzaè richiesta, sulla base delle seguenticlassificazioni:

  1. investigatore privato titolare di istituto;

  2. informatore commerciale titolare di istituto;

  3. investigatore autorizzato dipendente;

  4. informatore autorizzato dipendente.

3. Sussistendo i requisiti di cui agli Allegati G, H e F2 del presente decreto, la licenza per losvolgimento delle attività di cui al precedentecomma 2, rilasciata dal Prefetto della provincia incui il titolare ha eletto la sede principaledell’attività, autorizza il titolare in possesso deltesserino previsto dal D.M. di cui all’art. 254,comma 3; del Regolamento di esecuzione

– ad operare su tuttoil territorio nazionale.L’eventuale attivazione di sedi secondarie dovrà essere notificata al Prefetto che ha rilasciato la licenza secondo le procedure individuate dall’art.257 ter, comma 5, del Regolamento diesecuzione.

Art. 5

Qualità dei servizi di investigazione privata e di informazioni commerciali

Art. 5

Qualità dei servizi di investigazione privata e di informazioni commerciali

1. Ai fini della definizione delle tipologie diattività, di cui all’art. 4, comma 2, e deirequisiti mi1ùmi di qualità dei servizi, sonoindividuate le seguenti tipologie di attivitàdindagine, esercitata nel rispetto dellalegislazione vigente e senza porre in essere

1. Ai fini della definizione delle tipologie diattività, di cui all’art. 4, comma 2, e dei requisitimi1ùmi di qualità dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie di attività dindagine, esercitatanel rispetto della legislazione vigente e senzaporre in essere

azioni che comportino l’esercizio di pubblicipoteri, riservate agli organi di polizia ed allamagistratura inquirente:

  1. Investigazione privata:

    1. attività di indagine in ambitoprivato, volta alla ricerca ed allaindividuazione di informazionirichieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto insede giudiziaria che possonoriguardare, tra laltro, gli ambiti familiare, matrimoniale,patrimoniale, ricerca di personescomparse;

    2. attività di indagine in ambitoaziendale, richiesta dal titolared‘azienda ovvero dal legalerappresentante o da procuratorispeciali a ciò delegati o da entigiuridici pubblici e priv ati volta arisolvere questioni afferenti lapropria attività aziendale, richiestaanche per la tutel a di un diritto insede giudizi aria, che possono riguardare, tra l’altro: azioni illecite daparte del prestatore di lavoro,infedeltà professionale, tutela delpatrimonio scientifico etecnologico, tutela di marchi e brevetti, conco1Tenza sleale,contraffazione di prodotti;

    3. attività d’indagine in ambitocommerciale, richiesta dal titolaredell esercizio commerciale ovverodal legale rappresentante o daprocur atori speciali a ciò delegativolta all’individuazione edall’accertamento delle cause chedetermin ano, anche a livellocontabile, gli ammanchi e ledifferenze inventarial i nel settorecommerciale, anche mediante laraccolta di infmmazioni reperite direttamente presso i locali delcommittente;

    4. attività di indagine in ambitoassicurativo, richiesta dagli aventidiritto, privati e/o società diassicurazioni, anche per la tutela diun diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri,respon sabilità professi onale,risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno dellesocietà di assicurazioni;

azioni che comportino l’esercizio di pubblicipoteri, riservate agli organi di polizia ed allamagistratura inquirente:

  1. Investigazione privata:

    1. attività di indagine in ambitoprivato, volta alla ricerca ed allaindividuazione di informazionirichieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria che possono riguardare,tra laltro, gli ambiti familiare,matrimoniale, patrimoniale, ricerca dipersone scomparse;

    1. attività di indagine in ambitoaziendale, richiesta dal titolared‘azienda ovvero dal legalerappresentante o da procuratorispeciali a ciò delegati o da entigiuridici pubblici e priv ati volta arisolvere questioni afferenti la propriaattività aziendale, richiesta anche per la tutel a di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l’altro: azioni illecite da parte delprestatore di lavoro, infedeltàprofessionale, tutela del patrimonioscientifico e tecnologico, tutela dimarchi e brevetti, conco1Tenzasleale, contraffazione di prodotti;

    2. attività d’indagine in ambitocommerciale, richiesta dal titolaredell esercizio commerciale ovverodal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati volta all’individuazione ed all’accertamentodelle cause che determin ano, anche alivello contabile, gli ammanchi e ledifferenze inventarial i nel settorecommerciale, anche mediante laraccolta di infmmazioni reperite direttamente presso i locali delcommittente;

    1. attività di indagine in ambitoassicurativo, richiesta dagli aventidiritto, privati e/o società diassicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri,respon sabilità professi onale,risarcimenti sul lavoro, contrasto deitentativi di frode in danno dellesocietà di assicurazioni;

    1. attività d’indagine difensiva,volta allindividuazione di elementiprobatori da far valere nell’ambito del processo penale, ai sensi dell’art. 222 delle norme dicoordinamento del Codice dprocedura penale e dall art. 327bis del medesimo Codice;

    2. attività previste da leggi speciali odecreti ministeriali, caratterizzatedalla presenza stabile di personaledipendente presso i locali delcommittente.

Per lo svolgimento delle attività di cui ai puntida a.I, a.Il, a.III e a.IV i soggetti autorizzatipossono, tra l’altro, svolgere, anche a mezzo dipropri collaboratori segnalati ai sensi dell’art. 259 del Regolamento desecuzione TULPS: attività di osservazione statica e dinamica(c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumentielettronici, ripresa video/fotografica,sopralluogo, raccolta di informazioni estratteda documenti di libero accesso anche inpubblici registri, interviste a persone anche amezzo di conversazioni telefoniche, raccolta diinformazioni reperite direttamente presso ilocali del committente.

b) Informazioni commerciali:

b.1) attività, richiesta da privati o da

enti giuridici pubblici e privati, diraccolta, analisi, elaborazione,valutazione e stima di dati economici,finanziari, creditizi, patrimoniali,industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle impreseindividuali, delle società anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonché delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponentiaziendali, soci, professionisti,lavoratori, parti contrattuali, clientianche potenziali dei terzicommittenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria inmateria di tutela della privacy.

Per lo svolgimento delle attività di cui alpunto b.I) i soggetti autorizzati possono,anche a mezzo di propri collaboratori

    1. attività d’indagine difensiva, volta allindividuazione di elementiprobatori da far valere nell’ambito delprocesso penale, ai sensi dell’art. 222delle norme di coordinamento del Codice d procedura penale e dall art.327 bis del medesimo Codice;

    2. attività previste da leggi speciali odecreti ministeriali, caratterizzatedalla presenza stabile di personaledipendente presso i locali delcommittente.

Per lo svolgimento delle attività di cui ai punti daa.I, a.Il, a.III e a.IV i soggetti autorizzati possono,tra l’altro, svolgere, anche a mezzo di propricollaboratori segnalati ai sensi dell’art.

259 del Regolamento desecuzione TULPS:attività di osservazione statica e dinamica (c.d.pedinamento) anche a mezzo di strumentielettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo,raccolta di informazioni estratte da documenti dilibero accesso anche in pubblici registri,interviste a persone anche a mezzo diconversazioni telefoniche, raccolta diinformazioni reperite direttamente presso i localidel committente.

b) Informazioni commerciali:

b.1) attività, richiesta da privati o da

enti giuridici pubblici e privati, diraccolta, analisi, elaborazione,valutazione e stima di dati economici,finanziari, creditizi, patrimoniali,industriali, produttivi, imprenditoriali eprofessionali delle imprese individuali,delle società anche di persone, personegiuridiche, enti o associazioni nonchédelle persone fisiche, quali, ad esempio,esponenti aziendali, soci, professionisti,lavoratori, parti contrattuali, clienti anchepotenziali dei terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy.

Per lo svolgimento delle attività di cui al puntob.I) i soggetti autorizzati possono, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai

segnalati ai sensi dellart. 259 del Regolamento d’esecuzione, raccogliere informazioniprovenienti sia da pubblici registri, elenchi,atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. visure camerali, visure ipocatastali,bilanci, protesti, atti pregiudizievoli diconservatoria, fallimenti e procedureconcorsuali, certificati o estratti anagrafici) opubblicamente accessibile a chiunque (ad es. elenchi categorici, notizie internet), sia provenienti da fonti private (ad es. lo stesso committente, l’interessato ed altri soggetti privati), acquisite e trattate per finalità di natura economica o commerciale ovvero di valutazione sulla solvibilità. affidabilità o capacità economica dell’interessato e di relativa valutazione, in forma anche diindicatori sintetici, elaborati mediante l’operaintellettuale/professionale dell’uomo od ancheattraverso procedure automatizzate edinformatiche.

sensi dellart. 259 del Regolamento d’esecuzione, raccogliere informazioni provenienti sia da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. visure camerali,visure ipocatastali, bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di conservatoria, fallimenti eprocedure concorsuali, certificati o estratti anagrafici) o pubblicamente accessibile achiunque (ad es. elenchi categorici, notizieinternet), sia provenienti da fonti private (ad es. lo stesso committente, l’interessato ed altrisoggetti privati), acquisite e trattate per finalità dinatura economica o commerciale ovvero divalutazione sulla solvibilità. affidabilità ocapacità economica dell’interessato e di relativa valutazione, in forma anche di indicatori sintetici, elaborati mediante l’operaintellettuale/professionale dell’uomo od ancheattraverso procedure automatizzate edinformatiche.

Art. 6

Requisiti professionali e formativi delle Guardie Particolari Giurate

Art. 6

Requisiti professionali e formativi delle Guardie Particolari Giurate

  1. Restano fermi i requisiti minimiprofessionali e di formazione delleguardie giurate individuati con il D.M. di cui all’art. 138, comma 2, del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

  2. Il riconoscimento della nomina a guardia giurata è subordinato all’esistenza di un rapporto di lavoro dipendente con iltitolare della licenza prevista dagli artt.

133 o 134 del Testo unico delle leggi dipubblica sicurezza

  1. Restano fermi i requisiti minimiprofessionali e di formazione delle guardiegiurate individuati con il D.M. di cui all’art.138, comma 2, del Testo unico delle leggidi pubblica sicurezza.

  2. Il riconoscimento della nomina a guardiagiurata è subordinato all’esistenza di unrapporto di lavoro dipendente con il titolaredella licenza prevista dagli artt. 133 o 134del Testo unico delle leggi di pubblicasicurezza.

2.bis Per le finalità di cui all’art. 252 bis,comma 3, del Regio Decreto 6 maggio 1940,n. 635, le guardie giurate sono munite di untesserino avente le caratteristiche fissate conDecreto Ministro dell’Interno.

Art. 7Aggiornamento dei requisiti

tecnico-professionali

Art. 7Aggiornamento dei requisiti

tecnico-professionali

1. Le modificazioni alle tabelle allegate alpresente decreto sono disposte conRegolamento emanato con decreto delMinistro dell’Interno, acquisito il parere dellaCommissione Consultiva· Centrale di cui all’articolo 260-quater del regolamento diesecuzione e sentito l’Ente nazionale diunificazione.

1. Le modificazioni alle tabelle allegate alpresente decreto sono disposte con Regolamentoemanato con decreto del Ministro dell’Interno,acquisito il parere della Commissione Consultiva·Centrale di cui all’articolo 260-quater del regolamento di esecuzione e sentito l’Ente nazionale di unificazione.

Art. 8Disposizioni transitorie efinali

Art. 8Disposizioni transitorie efinali

  1. Gli istituti autorizzati alla data di entratain vigore del presente decreto debbono,entro diciotto mesi da tale data, adeguarele caratteristiche ed i requisitiorganizzativi, professionali e di qualità dei servizi alle disposizioni del presente decreto e dei relativi allegati.

  2. Per i requisiti formativi minimi adindirizzo giuridico e professionale degliinvestigatori privati e degli informatoricommerciali ·autorizzati alla data dientrata in vigore del presente ·decreto-;nonché per le disposizioni di cui allart.3,comma 2, lett.j, la fase transitoria è fissata in trentasei mesi.

  3. In caso di richiesta di estensione dilicenza le disposizioni del presentedecreto sono immediatamente esecutive.

  1. Gli istituti autorizzati alla data di entrata in vigore del presente decreto ad operarein diverse province sulla scorta di piùautorizzazioni , ai sensi dell’articolo 134del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, debbono unificare le attività inun’unica licenza rilasciata dal Prefetto della provincia ove l’istituto ha eletto la sede principale.

  1. Le Amministrazioni pubblicheinteressate provvedono agli adempimentiderivanti dall’applicazione del presente

  1. Gli istituti autorizzati alla data di entrata invigore del presente decreto debbono, entrodiciotto mesi da tale data, adeguare lecaratteristiche ed i requisiti organizzativi,professionali e di qualità dei servizi alledisposizioni del presente decreto e deirelativi allegati.

  2. Per i requisiti formativi minimi ad indirizzogiuridico e professionale degli investigatoriprivati e degli informatori commerciali

·autorizzati alla data di entrata in vigore delpresente ·decreto-; nonché per le disposizioni di cui allart.3, comma 2, lett.j, la fase transitoria è fissata in trentasei mesi.

  1. In caso di richiesta di estensione di licenzale disposizioni del presente decreto sonoimmediatamente esecutive. Gli istitutidebbono dimostrare la conformità alledisposizioni del presente decreto. Nonpossono essere autorizzate estensioni dilicenza in caso di comprovate situazionidebitorie relative agli oneri previdenziali,contributivi, assicurativi o tributari.

  2. Gli istituti autorizzati alla data di entrata invigore del presente decreto ad operare indiverse province sulla scorta di piùautorizzazioni, ai sensi dell’articolo 134 delTesto unico delle leggi di pubblicasicurezza, rilasciate in nome e per contodella medesima persona giuridica, debbono unificare le attività in un’unica licenza rilasciata dal Prefetto della provincia ove l’istituto ha eletto la sede principale.

  3. Le Amministrazioni pubbliche interessateprovvedono agli adempimenti derivantidall’applicazione del presente decreto e delle

decreto e delle relative tabelle tecniche con lerisorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili a legislazionevigente.

Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficialedegli atti normativi della Repubblica italiana ed entrerà ih vigore al trentesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delleRepubblica Italiana.

relative tabelle tecniche con le risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili alegislazionevigente.

Il presente regolamento, munito del sigillo diStato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entreràih vigore al trentesimo giorno dalla pubblicazionesulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana.

Allegato A

Requisiti organizzativi minimi delleimprese

Allegato A

Requisiti minimi di qualità degli Istitutidi Vigilanza

A – Requisiti organizzativi minimi delleimprese

1.Iscrizione nel registro delleimprese

Essere iscritti nel registro delle impresecommerciali a norma del D.P.R. 7 dicembre1995, n. 581 e successive modificazioni.

  1. Requisiti soggettivi (per l’impresa, peril titolare di licenza, per altri soggettimuniti della legale

rappresentanza, per ciascuno deicomponenti del consiglio diamministrazione o soci accomandatari, perciascuno degli institori, per ciascuno deidirettori tecnici):

    1. quelli indicati dalla legge e dalregolamento di esecuzione delTULPS;

    2. il titolare di licenza non può rivestire la qualifica di guardiagiurata;

    3. il titolare di licenza deve esseremunito della rappresentanza legale della società e di gestione autonoma dell’istituto.

  1. Condotta imprenditoriale ecommerciale (per l’impresa, per il titolare, per altri soggetti muniti della legale rappresentanza, per ciascuno dei componenti del consiglio diamministrazione o soci accomandatari, per ciascuno degliinstitori):

    1. non aver rivestito alcuna dellecariche sopra precisate in unasocietà che sia fallita ovvero che sia stata sottoposta a liquidazionecoatta negli ultimi cinque anni o sia, all’atto della domanda sottoposta ad amministrazione

A – Requisiti organizzativi minimi delle imprese

1. Iscrizione nel registro delle imprese

Essere iscritti nel registro delle impresecommerciali a norma del D.P.R. 7 dicembre1995,

n. 581 e successive modificazioni.

  1. Requisiti soggettivi (per l’impresa, per iltitolare di licenza, per altri soggetti muniti della legale rappresentanza, per ciascuno dei componenti del consiglio di amministrazione o soci accomandatari, per ciascuno degli institori, per ciascuno dei direttori tecnici):

    1. quelli indicati dalla legge e dalregolamento di esecuzione delTULPS;

    2. il titolare di licenza non può rivestirela qualifica di guardia giurata;

    3. il titolare di licenza deve essere munito della rappresentanza legale della società e di gestione autonomadell’istituto.

  1. Condotta imprenditoriale e commerciale(per l’impresa, per il titolare, per altrisoggetti muniti della legale rappresentanza, per ciascuno dei componenti del consiglio diamministrazione o soci accomandatari, per ciascuno degli institori):

    1. non aver rivestito alcuna delle carichesopra precisate in una società che sia fallita ovvero che sia stata sottoposta a liquidazione coatta negli ultimi 5 anni o sia, all’atto della domanda

controllata;

    1. avere la capacità di obbligarsirichiesta dalla legge (art. 134 TULPS) ed in particolare non trovarsi in nessuna dellecondizioni ostative previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006;

    2. dimostrare il rispetto degliobblighi contributivi, a mezzo del documento unico di regolarità contributiva, nonché l’integralerispetto degli obblighi derivantidall’applicazione del contrattocollettivo nazionale di categoria, e della contrattazione territoriale di secondo livello. Tale ultimoobbligo può essere assoltomediante esibizione della certificazione del competente ente bilaterale nazionale;

    3. non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1, comma 14, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertitodalla legge 22 novembre 2002, n. 266, ovvero che sia comunque concluso il periodo di emersione;

    4. non aver commesso graviinfrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivantedai rapporti di lavoro;

    5. essere in regola con gliadempimenti tributari, salvo quanto previsto al punto 6.3.

4. Struttura organizzativa

4.1 Avere una struttura organizzativa, digruppo e di impresa, coerente e funzionaleali’attività che si intende svolgere ed ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali nei quali si intende operare, comprendentealmeno:

4.1.1 una sede operativa, avente impiantitecnici, tecnologici e di sicurezza, a normadella legge 5 maggio 1990, nr.46, e del D.M.22 gennaio 2008, nr.37, per le attività e gliadempimenti di cui all’articolo 135 delTULPS;

4.1.2

un centro di comunicazioni, presidiato daguardie giurate per tutto il tempo di

sottoposta ad amministrazione controllata;

    1. avere la capacità di obbligarsi richiesta dalla legge (art. 134 TULPS) ed in particolare non trovarsi in nessuna delle condizioni ostativepreviste dall’art.38 del D. Lgs.163/2006;

    2. dimostrare il rispetto degli obblighicontributivi, a mezzo del documento unico di regolarità contributiva, nonché l’integrale rispetto degli obblighi derivanti dall’applicazionedel contratto collettivo nazionale di categoria, e della contrattazione territoriale di secondo livello. Tale ultimo obbligo può essere assoltomediante esibizione della certificazione del competente ente bilaterale nazionale.

    1. non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all’art. 1, comma 14, del D.L. 25 settembre 2002, n. 210, convertito dalla legge22 novembre 2002, n. 266, ovvero che sia comunque concluso il periodo di emersione;

    1. non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti dilavoro.

    2. essere in regola con gli adempimentitributari, come comprovabile daicarichi pendenti risultanti dall’anagrafe tributaria, salvo quanto previsto al punto 6.3.

  1. Struttura organizzativa

    1. Avere una struttura organizzativa, digruppo e di impresa, coerente e funzionale all’attività che si intende svolgere ed ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali nei quali siintende operare, comprendentealmeno:

4.1.1 una sede operativa, avente impianti tecnici, tecnologici e di sicurezza, a norma della legge 5maggio 1990, n.46, e del D.M. 22 gennaio 2008,

n. 37, per le attività e gli adempimenti di cuiall’articolo 135 del TULPS, e un centro dicomunicazioni/centrale operativa avente lecaratteristiche di cui al successivo punto 4.1.2,verificato dal competente Ispettoratoregionale del Ministero dello SviluppoEconomico;

4.1.2

  • un centro di comunicazioni, presidiato da guardie giurate per tutto il tempo di

effettuazione dei servizi, con le caratteristiche di cui all’Allegato E, tipologia A, per la vigilanza di cui all’art. 2 classe A, svolta nell’ambito territoriale di cui al punto “c” n. 1 e 2;

una centrale operativa, avente lecaratteristiche di cui all’Allegato E, tipologiaB, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate,per la vigilanza di cui all’art. 2 classi A, B, Ded E svolta nell’ambito territoriale di cui alpunto “c” n.l, 2;

una centrale operativa, avente le caratteristiche di cui all’Allegato E tipologiaC, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate,per la vigilanza di cui ali’art. 2 classi A, B, Ded E svolta nell’ambito territoriale di cui alpunto “c” n. 3;

una centrale operativa a norma UNI11068:2005 “Centrali di telesorveglianza caratteristiche procedurali, strutturali e dicontrollo” e successivi aggiornamenti edeventuali successive modifiche o integrazioni, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la vigilanza di cui all’art. 2 classi A, B, D ed Esvolta nell’ambito territoriale di cui al punto“c” n. 4;

un’ulteriore centrale a norma UNI 11068:2005”Centrali di telesorveglianza caratteristiche procedurali, strutturali e di controllo” ed eventuali successive modifiche o integrazioni, o ulteriori una o più centrali di cui all’Allegato E, tipologia C, che possano operare in back up tra loro, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la vigilanza di cui all’art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell’ambito territoriale di cui al punto “c” n. 5.

4.1.3 una struttura direzionale e di controllo coerente e funzionale ai servizi, secondo i requisiti di qualità di cui ali’Allegato D del presente Regolamento, le prescrizioni del Questore e l’ambito

effettuazione dei servizi, con le caratteristiche dicui all’Allegato E, tipologia A, per la vigilanzadi cui all’art. 2 classe A, svolta nell’ambito territoriale di cui al punto “c” n. 1 e 2;

  • una centrale operativa, avente le caratteristiche di cui all’Allegato E, tipologia B, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate presidiata da guardie giurate per tutto il tempo di effettuazione dei servizi, per la vigilanza di cui all’art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell’ambito territoriale di cui al punto “c” n.1, 2;

  • una centrale operativa, avente le caratteristiche di cui all’Allegato E tipologiaC, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate, per la vigilanza di cui all’art. 2 classi A, B,D ed E svolta nell’ambito territoriale di cui al punto “c” n. 3;

  • una centrale operativa a norma UNI11068:2005 “Centrali di telesorveglianza caratteristiche procedurali, strutturali e dicontrollo” EN 50518 “Centro di monitoraggio e di ricezione allarme. Parte 1 – Requisiti per il posizionamento e la costruzione”; Parte 2 – Prescrizioni tecniche; Parte 3 “Procedure e requisiti per il funzionamento” e successivemodifiche o integrazioni, presidiata sulle 24ore da guardie giurate per la vigilanza di cui all’art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell’ambito territoriale di cui al punto “c” n.4;

  • un’ulteriore centrale a norma UNI11068:2005 ”Centrali di telesorveglianza caratteristiche procedurali, strutturali e di controllo” EN 50518 “Centro di monitoraggio e di ricezione allarme. Parte 1 – Requisiti per il posizionamento e lacostruzione”; Parte 2 – Prescrizionitecniche; Parte 3 “Procedure e requisiti peril funzionamento” ed eventuali successivemodifiche o integrazioni, o ulteriori una opiù centrali di cui all’Allegato E, tipologia C, che possano operare in back up traloro, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la vigilanza di cui all’art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell’ambito territoriale di cui al punto “c” n. 5.

4.1.3 una organizzazione della strutturadirezionale e di controllo coerente e funzionale ai servizi, secondo i requisiti di qualità di cuiall’Allegato D del presente Regolamento, le prescrizioni del Questore e l’ambito

dimensionale eterritoriale.

      1. una struttura organizzativaaziendale, rapportata alle dimensioni della stessa, cheassicuri il controllo costante durante i servizi, nella sede operativa principale, da parte del titolare della licenza o di un suo institore o di un direttore tecnico; per le solefasce orarie di servizio e quando si impiegano almeno1O guardie particolari anche un addetto al coordinamentoe controllo che può coincidere con 1’operatoredel centro di comunicazioni e/o della centrale operativa; per singoli servizi diparticolare complessità gestionale, che implichino un impiego contemporaneodi almeno dieci guardie particolari, una di queste dovrà fungere dacoordinatore.

      2. la disponibilità di un numero di guardie giurate corrispondente a quello delpersonale da impiegare nei servizi, compresi quelli dicoordinamento e controllo, incrementato di almeno un quinto, in relazione ai turni di riposo ed alle prevedibili assenze per ferie, malattie e altri giustificati motivi;

      3. l’assolvimento degli oneri diformazione previsti dal D.M. di cui all’art. 138, comma 2,T.U.L.P.S, e dall’Allegato Ddel presente Regolamento;

      4. l’istituto che opera in ambitoterritoriale esteso ( art. 2, lett. c), ambiti 3, 4, 5 ) dovrà garantire un idoneo sistemadi comunicazioni radio checonsenta una realecomunicazione diretta tra lacentrale operativa e il personale operativoimpiegato nei servizi, con adeguato supportoplanimetrico (c.d. geo-referenziazione ).Alternativamente l’istituto potrà attivare centri di comunicazione o centralioperative distaccati dalla sede principale al finesempre di garantire una reale e protetta comunicazione diretta con il personaleoperativo impiegato neiservizi.

      5. per ogni area di operatività dell’istituto distante oltre 100 Km in linea d’aria dalla sede principale dello stesso o daaltro punto operativoadeguatamente attrezzato con un centro dicomunicazioni,

dimensionale e territoriale.

      1. una struttura organizzativaaziendale, rapportata alle dimensioni della stessa, cheassicuri il controllo costante durante i servizi, nella sede operativa principale, da partedel titolare della licenza o di un suo institore o di un direttore tecnico; per le sole fasce orariedi servizio e quando si impiegano almeno 10 guardie particolari anche un addetto alcoordinamento e controllo che può coincidere con l’operatore del centro di comunicazioni e/o della centrale operativa; per singoli servizi di particolare complessità gestionale, cheimplichino un impiego contemporaneo di almeno dieci guardie particolari, una di queste dovrà fungere dacoordinatore.

      1. la disponibilità di un numero diguardie giurate corrispondente a quello del personale da impiegare nei servizi, compresi quelli di coordinamento e controllo, incrementato dialmeno un quinto, in relazione ai turni di riposo ed alle prevedibili assenze per ferie, malattie e altri giustificati motivi;

      2. l’assolvimento degli oneri diformazione previsti dal D.M. di cui all’art. 138, comma 2, T.U.L.P.S, e dall’Allegato D del presente Regolamento;

      3. l’istituto che opera in ambitoterritoriale esteso ( art. 2, lett. c), ambiti 3, 4, 5 ) dovràgarantire un idoneo sistema dicomunicazioni radio che consenta una realecomunicazione diretta tra la centrale operativa e il personaleoperativo impiegato nei servizi, con adeguato supporto planimetrico (c.d. geo-referenziazione).Alternativamente l’istituto potrà attivare centri di comunicazione o centrali operative distaccati dalla sede principale al fine sempre digarantire una reale e protetta comunicazione diretta con ilpersonale operativo impiegato nei servizi.

      1. per ogni area di operativitàdell’istituto distante oltre 100 Km in linea d’aria dalla sede principale dello stesso o da altro punto operativoadeguatamente attrezzato con un centro di comunicazioni, l’istituto dovrà avere punti

l’istituto dovrà avere punti operativi(distaccati) per il supporto logistico e disicurezza al personale operativo impiegato inservizio in tali aree;

      1. in ogni area di operativitàl’istituto dovrà dimostrare di possedere una dotazione di automezzi sufficiente a garantire i serviziautorizzati;

      2. per specifiche e motivateesigenze, connesse ad esempio alla conformazionedel territorio, all’eccezionalità del servizio,alla particolare ubicazione degli obiettivi da vigilare, le comunicazioni possonoessere assicurate a mezzo di altre tecnologie consolidate (ad es. legate a sistemiGSM, WiMAX, etc) che garantiscano, comunque, la comunicazione diretta tra lacentrale operativa e il personale operativoimpiegato nei servizi;

4.2 essere in possesso della certificazione di qualità UNI 10891:2000 “Servizi – istituti di vigilanza privata Requisiti” e successiviaggiornamenti.

  1. Disponibilità delle dotazioni logistiche e tecnologiche

    1. disponibilità di locali, spazi attrezzati ed aree di rispetto, di dimensioni e caratteristiche idonee e compatibili con il progetto presentato e con le attività richieste, idonee per dimensioni,conformazione e posizione alle esigenze di sicurezza connesse alle tipologie di servizio;

    2. disponibilità delle attrezzature disala operativa di cui ai precedenti punti 4.1.2;

    3. disponibilità di mezzi di locomozione e di trasporto, conformi alle disposizioni invigore, muniti dei propricontrassegni, commisurati ai servizi da svolgere, maggiorati di un mezzo di riserva ogni dieci. Imezzi impiegati nei servizi di trasporto valori devono essere blindati, quando è previsto, epresentare le caratteristiche costruttive e di equipaggiamento indicate nell’Allegato D delpresente Regolamento;

    4. disponibilità di mezzi di protezione

operativi (distaccati) per il supporto logistico e disicurezza al personale operativo impiegato inservizio in tali aree;

      1. in ogni area di operatività l’istituto dovrà dimostrare di possedere una dotazione diautomezzi sufficiente a garantire i servizi autorizzati;

      2. per specifiche e motivateesigenze, connesse ad esempio alla conformazione delterritorio, all’eccezionalità del servizio, alla particolare ubicazione degli obiettivi davigilare, le comunicazioni possono essere assicurate a mezzo di altre tecnologie consolidate (ad es. legate a sistemi GSM, WiMAX, etc)che garantiscano, comunque, lacomunicazione diretta tra la centrale operativa e il personaleoperativo impiegato nei servizi;

4.2 essere in possesso della certificazione diqualità conformità alla norma UNI 10891:2000“Servizi – istituti di vigilanza privata – Requisiti”e successivi aggiornamenti, rilasciata da unorganismo di valutazione della conformitàaccreditato.

  1. Disponibilità delle dotazioni logistiche etecnologiche:

    1. disponibilità di locali, spazi attrezzati ed aree di rispetto, di dimensioni e caratteristiche idonee e compatibili con il progetto presentato e con le attività richieste, idonee perdimensioni, conformazione e posizione alle esigenze di sicurezza connesse alle tipologie di servizio;

    1. disponibilità delle attrezzature di salaoperativa di cui ai precedenti punti4.1.2;

    2. disponibilità di mezzi di locomozione e di trasporto, conformi alle disposizioni in vigore, muniti dei propri contrassegni, commisurati aiservizi da svolgere, maggiorati di un mezzo di riserva ogni dieci. I mezzi impiegati nei servizi di trasporto valori devono essere blindati, quandoè previsto, e presentare lecaratteristiche costruttive e di equipaggiamento indicatenell’Allegato D del presenteRegolamento;

    1. disponibilità di mezzi di protezione

individuale, commisurati al numero delleguardie particolari dipendenti ed ai servizi da svolgere, maggiorati del 1O %, qualedotazione di riserva, conformi ai requisitiessenziali di sicurezza definiti nelle DirettiveEuropee pertinenti e relative normearmonizzate o comunque alle normativeUNl/CEI, CEN/CENELEC applicabili;

5.5 per il servizio di deposito valori affidati in custodia all’istituto, proprietà o disponibilità esclusiva di un caveau avente le caratteristiche costruttive e di sicurezza passiva previste dalla copertura assicurativa obbligatoria.

  1. Capacità economico-finanziaria

    1. avere, in aggiunta alla cauzione,nelle imprese individuali un patrimonio personale netto e, nelle società, un capitale interamente versato e mantenuto per tutta la durata dell’attività, almeno pari aquanto previsto nell’Allegato F delpresente Regolamento, in funzionedella configurazione definita dalprogetto organizzativo e tecnico operativo e dalla licenza;

    1. essere in possesso di idoneacopertura assicurativaResponsabilità Civile Contrattuale e Responsabilità Civile ContoTerzi commisurata alla tipologia dei servizi da svolgere/svolti ed ai livelli dimensionali dell’istituto, con valori minimi comunque noninferiori a quanto riportato nella tabella Fl;

    2. avere, nel caso di debiti tributariaccertati le disponibilità finanziareoccorrenti, ad integrazione di quanto previsto al punto 6.1, per far fronte agli stessi.

Il possesso dei requisiti sopra indicati èaccertato dalla certificazione di qualitàrilasciata da uno dei centri di certificazioneindipendente previsti dall’articolo 260-ter delRegolamento di esecuzione del TULPS,ovvero, fino a quando detti organismi nonsiano operanti, può essere dimostrato in ognialtro modo, anche a mezzo di idonee referenzebancarie o assicurative, ferma restando lafacoltà del Prefetto di disporre miratiaccertamenti.

individuale, commisurati al numero delle guardieparticolari dipendenti ed ai servizi da svolgere,maggiorati del 10 %, quale dotazione di riserva,conformi ai requisiti essenziali di sicurezzadefiniti nelle Direttive Europee pertinenti erelative norme armonizzate o comunque allenormative UNI/CEI, CEN/CENELECapplicabili;

5.5 per il servizio di deposito valori affidati incustodia all’istituto, proprietà o disponibilità esclusiva di un caveau avente le caratteristichecostruttive e di sicurezza passiva previste dallacopertura assicurativa obbligatoria.

  1. Capacità economico-finanziaria

    1. avere, in aggiunta alla cauzione, nelleimprese individuali un patrimoniopersonale netto e, nelle società, un capitale interamente versato e mantenuto per tutta la durata

dell’attività, almeno pari a quanto previsto

nell’Allegato F del presente Regolamento, infunzione della configurazione definita dalprogetto organizzativo e tecnico operativo e dalla licenza aver prestato la cauzione, di cuiall’art.137 TULPS, per gli importi previsti dall’Allegato F bis del presente Regolamento;

    1. essere in possesso di idonea copertura assicurativa Responsabilità Civile Contrattuale e Responsabilità Civile Conto Terzi commisurata alla tipologia dei servizi da svolgere/svolti ed ai livelli dimensionali dell’istituto, con valori minimi comunque non inferiori a quanto riportato nella tabella F1;

    2. avere, nel caso di debiti tributari accertati le disponibilità finanziare occorrenti, ad integrazione di quanto previsto al punto 6.1, per far fronte agli stessi. Il possesso dei requisitisopra indicati è accertato dalla certificazione di qualità rilasciata da uno dei centri di certificazione indipendente previsti dall’articolo260-ter del Regolamento di esecuzione del TULPS, ovvero, fino a quando detti organismi non siano operanti, può essere dimostrato inogni altro modo, anche a mezzo di idonee referenze bancarie o assicurative, ferma restando la facoltà del Prefetto di disporre miratiaccertamenti. Restano ferme le caratteristiche organizzative e le modalità di verifica previste, perparticolari

Restano ferme le caratteristiche organizzative ele modalità di verifica previste, per particolariservizi, dalle altre disposizioni in vigore.

  1. Definizione delletariffe:

    1. essersi attenuto, nellaindividuazione delle tariffe, acriteri di:

      1. coerenza con la licenza e conil progetto organizzativo etecnico-operativodell’istituto;

      2. piena copertura dei costiindicati dall’articolo 257-quinquies del Regolamentodi esecuzione, individuati in relazione ai servizi previsti nella licenza, avendo comeparametro di riferimento le tabelle del costo del lavoro delle guardie particolarigiurate, sulla base delle determinazione degli oneriderivanti dall’applicazione del CCNL di categoria e degli integrativi territoriali,fissate dal Ministro del Lavoro, della Salute e dellaPrevidenza Sociale.

servizi, dalle altre disposizioni in vigore.

  1. Definizione delle tariffe:

    1. essersi attenuto, nella individuazionedelle tariffe, a criteri di:

      1. coerenza con la licenza e con ilprogetto organizzativo e tecnico-operativo dell’istituto;

      1. piena copertura dei costiindicati dall’articolo 257-quinquies del Regolamento diesecuzione, individuati in relazione ai servizi previsti nella licenza, avendo come parametro di riferimento letabelle del costo del lavorodelle guardie particolari giurate, sulla base delle determinazione degli oneri derivantidall’applicazione del CCNL dicategoria Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e degliintegrativi territoriali, fissate dal Ministro del Lavoro, della Salute e della PrevidenzaSociale.

Allegato B

Requisiti professionali minimi deltitolare della licenza, dell’institore, deldirettore tecnico

Allegato B

Requisiti professionali minimi del titolaredella licenza, dell’institore, del direttoretecnico

1. Il titolare della licenza, l’institore, il direttore tecnico di un istituto di vigilanza privatadevono essere in possesso dei seguentirequisiti professionali:

  • diploma di scuola media superiore;

  • aver ricoperto documentate funzionidirettive nell’ambito di istituti divigilanza privata, con alle dipendenze almeno venti guardie giurate, per un periodo di almeno tre anni, o delle Forze dell’ordine, con esperienza documentata nel settore della sicurezza privata, per un periodo di almeno cinque anni ed avere lasciato il servizio, senza demerito, danon meno di un anno e non più di quattroanni;

  • ovvero aver conseguito master di livellouniversitario in materia di sicurezzaprivata che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata;

1. Il titolare della licenza, l’institore, il direttore tecnico di un istituto di vigilanza privata devonoessere in possesso dei seguenti requisitiprofessionali:

  • diploma di scuola media superiore;

  • aver ricoperto documentate funzionidirettive nell’ambito di istituti di vigilanza privata, con alle dipendenze almeno venti guardie giurate, per un periodo di almeno tre anni, o delle Forze dell’ordine, con esperienza documentata nel settore della sicurezza privata, per un periodo di almeno cinque anni ed avere lasciato il servizio,senza demerito, da non meno di un anno enon più di quattro anni;

ovvero aver conseguito master di livellouniversitario in materia di sicurezza privata cheprevedano stage operativi presso istituti divigilanza privata; aver superato corsi diperfezionamento in materia di sicurezza privata,

  • per gli istituti che operano con livellodimensionale 4 e ambiti territoriali 4 e 5almeno una figura tra il titolare dellalicenza, l’institore e il direttore tecnicodeve possedere il profilo professionaleUNI 10459:1995 “Funzioni e profilo delprofessionista della security aziendale”.

2. Il diploma di scuola media superiore non èrichiesto ai soggetti che alla data di entrata invigore del presente Regolamento risultinotitolari di licenza da almeno cinque anni; per le sole funzioni di direttore tecnico e/o institore è richiesta un’esperienza di almeno diciotto mesi nella funzione.

erogati da Università riconosciute dal Ministerodell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che prevedano stage operativi presso istituti divigilanza privata;

  • per gli istituti che operano con livellodimensionale 4 e ambiti territoriali 4 e 5almeno una figura tra il titolare della licenza, l’institore e il direttore tecnico deve possedere il profilo professionale UNI 10459:1995 “Funzioni e profilo del professionista della security” e successivemodifiche e aggiornamenti.

2. Il diploma di scuola media superiore non èrichiesto ai soggetti che alla data di entrata invigore del presente Regolamento risultino titolaridi licenza da almeno cinque anni; per le solefunzioni di direttore tecnico e/o institore èrichiesta un’esperienza di almeno diciotto mesinella funzione.

Allegato CCaratteristiche minime cui deve

conformarsi il progetto organizzativo etecnico-operativo di cui all’articolo 257,comma 2, del Regolamento di esecuzione degli istituti di vigilanza privata

Allegato CCaratteristiche minime cui deve

conformarsi il progetto organizzativo etecnico-operativo di cui all’articolo 257,comma 2, del Regolamento di esecuzionedegli istituti di vigilanza privata

  1. Il progetto organizzativo e tecnico-operativo è predisposto dal soggetto cherichiede la licenza ed è presentato alPrefetto unitamente all’istanza diautorizzazione, di cui costituisce parteintegrante.

  2. Il progetto organizzativo e tecnico-operativo deve illustraredettagliatamente:

  • l’ambito territoriale in cui siintende operare;

  • il luogo ove l’imprenditore intendestabilire la sede principale, leeventuali sedi secondarie e lacentrale operativa dell’istituto;

  • letecnologie che intende impiegare;

  • la natura dei servizi che l’istitutointende svolgere;

  1. Il progetto organizzativo e tecnico-operativo è predisposto dal soggetto che richiede la licenza ed è presentato al Prefetto unitamente all’istanza di autorizzazione, di cui costituisce parteintegrante.

  1. Il progetto organizzativo e tecnico-operativo deve illustrare dettagliatamente:

  • l’ambito territoriale in cui si intende operare;

  • il luogo ove l’imprenditore intende stabilire la sede principale, le eventuali sedisecondarie e la centrale operativadell’istituto;

  • letecnologie che intende impiegare;

  • la natura dei servizi che l’istitutointende svolgere;

  • il numero delle guardie che si ritienedi dover impiegare;

  • la disponibilità economica-finanziariaper la realizzazione del progetto;

  • requisiti dell’impresa e del richiedentela licenza;

il tutto secondo le indicazioni contenute per ciascuna voce negli Allegati A, B ed E del presente Regolamento.

3. Nella predisposizione del progetto dovràinoltre tenersi conto:

  • della coerenza dei servizi;

  • della sicurezza delle guardie giurate;

  • delle prescrizioni di sicurezza pubblica,secondo le direttive tecniche impartitedal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

  • della raggiungibilità operativa delleguardie giurate ed a tal fine si richiede,obbligatoriamente per i servizi di classe A e B, di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), una sede operativa principale dove si chiede la licenza ed un punto operativo per ogni area funzionale (operatività) distante oltre 100 km, in linea d’aria, dalla sede principale o da altro punto operativo adeguatamente attrezzato con un centro di comunicazioni comeindicato nell’allegato E, per il supporto logistico e la sicurezza operativa del personale impiegato in servizio.

  • il numero delle guardie che si ritiene didover impiegare;

  • la disponibilità economica-finanziaria per la realizzazione del progetto;

  • requisiti dell’impresa e del richiedentela licenza;

il tutto secondo le indicazioni contenute perciascuna voce negli Allegati A, B ed E delpresente Regolamento.

3. Nella predisposizione del progetto dovrà inoltre tenersi conto:

  • della coerenza dei servizi;

  • della sicurezza delle guardie giurate;

  • delle prescrizioni di sicurezza pubblica,secondo le direttive tecniche impartite dalMinistero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza;

  • della raggiungibilità operativa delle guardiegiurate ed a tal fine si richiede,obbligatoriamente per i servizi di classe A e B, di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), unasede operativa principale dove si chiede la licenza ed un punto operativo per ogni areafunzionale (operatività) distante oltre 100 km, in linea d’aria, dalla sede principale o da altro punto operativo adeguatamente attrezzato con un centro di comunicazioni come indicato nell’allegato E, per ilsupporto logistico e la sicurezza operativadel personale impiegato in servizio.

Allegato D

Requisiti operativi minimi degli istitutidi vigilanza e regole tecniche dei servizi(art. 257, commi 3 e 4 del Regolamentodi esecuzione)

Allegato D

Requisiti operativi minimi degli istitutidi vigilanza e regole tecniche dei servizi

(art. 257, commi 3 e 4 del Regolamento diesecuzione)

Sezione I^

1. Disposizioni generali riguardantil’organizzazione dei servizi e l’impiegodelle guardie giurate

1a. Adempimenti generali:

Sezione I^

1. Disposizioni generali riguardantil’organizzazione dei servizi e l’impiego delleguardie giurate

1a. Adempimenti generali:

Il titolare dell’istituto di vigilanza, o in sua vece l’institore, il direttore tecnico ovvero le figure professionali che esercitano poteri di direzione, amministrazione o di gestioneanche parziale dell’istituto, deve:a)comunicare alle guardie giurate i turni diservizio e tenerli a disposizione dell’Autorità di pubblica sicurezza per 2 anni, anche susupporto informatico non modificabile;b)inviare al termine di ciascuna giornatalavorativa al Questore della Provincia interessata un foglio notizie sui fatti costituenti reato, di cui le guardie hanno avuto cognizione nel corso dell’espletamento del servizio, nonché ogni altra informazionedegna di particolare attenzione per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le relazioni di servizioredatte dalle guardie giurate sui medesimifatti, sono custodite agli atti dell’istituto divigilanza privata, presso la sede interessata,per essere esibiti a richiesta degli ufficiali edagenti di pubblica sicurezza;

c)impiegare le guardie giurate esclusivamente nei servizi per i quali l’istituto è autorizzato e previsti dal vigente dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da istitutidi vigilanza privata, d’ora in avanti indicatocome C.C.N.L., non potendo impiegare le stesse in servizi diversi dalla tutela dei benipatrimoniali;

d)accertare che le guardie particolari giuratedipendenti abbiano la disponibilità dei mezziprevisti e necessari all’efficiente espletamento dei servizi nonché della modulistica necessaria per le diverse incombenze; fornire alle stesse disposizioni scritte per particolarità e/o specificità in ordine ai compiti e le modalità di esecuzione dei servizi medesimi quando siano difformi dalle disposizioni di servizio dalle stesse acquisite con la formazione d’ingresso a dai periodici aggiornamenti forniti. Tali atti devono essere archiviati e conservati per due anni presso la sede dell’istituto, anche su supportoinformatico;

e)non adibire ai servizi operativi guardie

Il titolare dell’istituto di vigilanza, o in sua vece l’institore, il direttore tecnico ovvero le figure professionali che esercitano poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale dell’istituto, deve:

a)comunicare alle guardie giurate i turni diservizio e tenerli a disposizione dell’Autorità dipubblica sicurezza per 2 anni, anche su supportoinformatico non modificabile;

  1. inviare al termine di ciascuna giornata lavorativa al Questore della Provinciainteressata un foglio notizie sui fatti costituenti reato, di cui le guardie hanno avuto cognizione nel corsodell’espletamento del servizio, nonché ognialtra informazione degna di particolareattenzione per l’ordine e la sicurezzapubblica. Le relazioni di servizio redatte dalle guardie giurate sui medesimi fatti, sono custodite agli atti dell’istituto di vigilanza privata, presso la sede interessata, per essere esibiti a richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;

  1. impiegare le guardie giurate esclusivamentenei servizi per i quali l’istituto è autorizzatoe previsti dal vigente dal ContrattoCollettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da istituti di vigilanza privata, d’ora in avanti indicato come C.C.N.L., non potendo impiegare le stesse in servizi diversi dalla tutela dei beni patrimoniali;

d)accertare che le guardie particolari giuratedipendenti abbiano la disponibilità dei mezziprevisti e necessari all’efficiente espletamentodei servizi nonché della modulistica necessariaper le diverse incombenze; fornire alle stessedisposizioni scritte per particolarità e/ospecificità in ordine ai compiti e le modalità diesecuzione dei servizi medesimi quando sianodifformi dalle disposizioni di servizio dalle stesseacquisite con la formazione d’ingresso a daiperiodici aggiornamenti forniti. Tali atti devonoessere archiviati e conservati per due anni presso la sede dell’istituto, anche su supportoinformatico;

e)non adibire ai servizi operativi guardie

particolari giurate che non abbiano superato i previsti percorsi di formazione tecnico-professionale, fatte salve quelle assunte per cambio d’appalto, prelevate dall’elenco delle guardie giurate di cui all’art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un corso di formazione;

f)impiegare, nell’esecuzione di scorte etrasporto valori, solo veicoli rispondenti airequisiti previsti dalle vigenti disposizioni inmateria, che siano efficienti per losvolgimento del servizio ed in buono stato dimanutenzione, avendo cura di segnalare alQuestore della provincia in cui l’istituto ha lasede principale, e per conoscenza ai Questoridelle province in cui intende operare, i mezzi,con le relative caratteristiche, indicati nelprogetto e le eventuali variazioni intervenute;g)osservare, nell’organizzazione del lavoro, levigenti norme in materia di sicurezza delpersonale ed in particolare quelle del

C.C.N.L. di categoria e quelle previste dalD.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante“attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto2007, n. 123 in materia di tutela della salutee della sicurezza nei luoghi di lavoro”;h)osservare nel ricorso al lavoro straordinario i limiti previsti dalla legge in base alle regole sottoscritte dalle parti sociali nei CCNL e/o negli integrativi di 2° livello;

i)per le ipotesi di raggruppamenti temporaneidi istituti di vigilanza o loro consorzi, ovveroper le altre forme di associazione previstedall’art. 257-sexies del Regolamento diesecuzione, deve essere data comunicazioneal Questore della Provincia in cui l’istitutodi vigilanza ha la sede principale e perconoscenza ai Questori interessati, dell’assunzione dei relativi servizi di vigilanzatrasmettendo copia del contratto stipulato. In ogni caso nello svolgimento di tali servizi èvietata la surroga o qualsiasi altra forma disostituzione da parte di istituti o di altrisoggetti privi dell’autorizzazione di cui all’art.

134 del T.U.L.P.S., nonché l’impiego

particolari giurate che non abbiano superato iprevisti percorsi di formazione tecnico-professionale, fatte salve quelle assunte percambio d’appalto, prelevate dall’elenco delleguardie giurate di cui all’art. 252 bis delRegolamento o comunque quelle che abbianoprestato almeno un anno di servizio in altroIstituto superando un corso di formazione;

f)impiegare, nell’esecuzione di scorte e trasportovalori, solo veicoli rispondenti ai requisiti previstidalle vigenti disposizioni in materia, che sianoefficienti per lo svolgimento del servizio ed inbuono stato di manutenzione, avendo cura disegnalare al Questore della provincia in cuil’istituto ha la sede principale, e per conoscenza ai Questori delle province in cui intende operare, i mezzi, con le relative caratteristiche, indicati nelprogetto e le eventuali variazioni intervenute;

g)osservare, nell’organizzazione del lavoro, le vigenti norme in materia di sicurezza delpersonale ed in particolare quelle del C.C.N.L. dicategoria e quelle previste dal D.Lgs. 9 aprile2008, n. 81, recante “attuazione dell’art. 1 dellalegge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tuteladella salute e della sicurezza nei luoghi dilavoro”;

h)osservare nel ricorso al lavoro straordinario ilimiti previsti dalla legge in base alle regolesottoscritte dalle parti sociali nei CCNL e/o negliintegrativi di 2° livello;

i)per le ipotesi di raggruppamenti temporanei diistituti di vigilanza o loro consorzi, ovvero per lealtre forme di associazione previste dall’art. 257-sexies del Regolamento di esecuzione, deveessere data comunicazione al Questore dellaProvincia in cui l’istituto di vigilanza ha la sede principale e per conoscenza ai Questoriinteressati, dell’assunzione dei relativi servizi divigilanza trasmettendo copia del contrattostipulato. In ogni caso nello svolgimento di taliservizi è vietata la surroga o qualsiasi altra forma di sostituzione da parte di istituti o di altrisoggetti privi dell’autorizzazione di cui all’art.134 del T.U.L.P.S., nonché l’impiego promiscuodi personale e mezzi di un istituto di vigilanzaper

promiscuo di personale e mezzi di un istitutodi vigilanza per l’espletamento dei serviziassunti da altro Istituto anche se facente partedello stesso raggruppamento temporaneo o altre forme di associazione di imprese, fatta eccezione per i sistemi tecnologici utilizzati incomune e preventivamente comunicati alPrefetto; l)inviare al Questore, e per conoscenza al Prefetto, della Provincia in cui l’istituto di vigilanza ha la sede principale, per le finalità di cui all’art. 257-ter, comma 3,ultimo capoverso e per l’aggiornamento dellabanca dati nazionale degli operatori disicurezza privata, annualmente e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza della licenza, una dettagliata relazione sull’attività svolta, nonché sulla consistenza dell’organico, degli automezzi, degli equipaggiamenti in dotazione, nonché dell’elenco abbonati ai servizi di vigilanza. In particolare dovranno essere indicati dettagliatamente i seguentielementi:

  • le tipologie dei servizi espletati nel corsodell’anno;

  • eventuali variazioni della composizionesocietaria;

  • l’insorgenza di eventuali situazionidebitorie per mancato versamento dicontributi previdenziali ed assicurativi,ovvero di oneri Fiscali o Tributari, provvedendo in caso affermativo ad illustrare le iniziative intraprese per eliminare tali irregolarità. Resta fermo l’obbligo di esibizione al Prefetto del documento unico di regolarità contributiva, nonché della certificazionedell’ente bilaterale nazionale dellavigilanza privata, di cui all’art. 257-ter, comma 4, del Regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S., ovvero di certificare altrimenti, con pari garanzia di terzietà, l’adempimento degli obblighi contrattuali rilevanti, ed è in facoltà degli interessati esibire le risultanze delsistema informativo dell’anagrafetributaria;

  • le risorse tecnico-logistiche, le caratteristiche e le misure di difesapassiva dei furgoni blindati e dei veicoli utilizzati per il servizio di trasporto valori e lo stato d’uso

l’espletamento dei servizi assunti da altro Istitutoanche se facente parte dello stessoraggruppamento temporaneo o altre forme diassociazione di imprese, fatta eccezione per isistemi tecnologici utilizzati in comune epreventivamente comunicati al Prefetto;

l)inviare al Questore, e per conoscenza alPrefetto, della Provincia in cui l’istituto divigilanza ha la sede principale, per le finalitàdi cui all’art. 257-ter, comma 3, ultimo capoversoe per l’aggiornamento della banca dati nazionaledegli operatori di sicurezza privata, annualmentee comunque almeno 30 giorni prima dellascadenza della licenza, una dettagliata relazionesull’attività svolta, nonché sulla consistenzadell’organico, degli automezzi, degliequipaggiamenti in dotazione, nonché dell’elenco abbonati ai servizi di vigilanza. In particolare dovranno essere indicati dettagliatamente i seguenti elementi:

  • le tipologie dei servizi espletati nel corsodell’anno;

  • eventuali variazioni della composizionesocietaria;

  • l’insorgenza di eventuali situazioni debitorieper mancato versamento di contributiprevidenziali ed assicurativi, ovvero di oneri Fiscali o Tributari, provvedendo in caso affermativo ad illustrare le iniziative intraprese per eliminare tali irregolarità. Resta fermo l’obbligo di esibizione alPrefetto del documento unico di regolarità contributiva, nonché della certificazionedell’ente bilaterale nazionale della vigilanza privata, di cui all’art. 257-ter, comma 4, delRegolamento di esecuzione al T.U.L.P.S.,ovvero di certificare altrimenti, con pari garanzia di terzietà, l’adempimento degliobblighi contrattuali rilevanti, ed è in facoltàdegli interessati esibire le risultanze delsistema informativo dell’anagrafe tributaria;

  • le risorse tecnico-logistiche, le caratteristiche e le misure di difesa passiva dei furgoni blindati e dei veicoli utilizzati per il servizio di trasporto valori e lo stato d’uso degli stessi;

degli stessi;

  • le comunicazioni riguardanti i corsiorganizzati per la formazione el’aggiornamento professionale delleguardie giurate.

  1. inviare ai Questori territorialmentecompetenti ed al Questore della Provincia in cui l’istituto di vigilanza ha la sede principale, annualmente, il numero totale degli obiettivi,specificando la tipologia dei servizi,l’elenco degli abbonati e dei Comuni incui viene svolto il servizio;

  2. custodire per almeno 2 anni a disposizione dell’Autorità di pubblica sicurezza presso la sede principale, edeventualmente in copia presso le sedioperative dell’istituto, su supportoinformatico non modificabile, tutta ladocumentazione riguardante l’attivitàsvolta, nonché quella relativa alle guardie giurate, ed esibirla ad ognirichiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, consentendone la consultazione e l’acquisizione di copie.

  3. rendere edotte le guardie particolarigiurate dipendenti delle disposizioni delRegolamento di servizio redattodall’istituto e approvato, ai sensi delR.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12 novembre 1936, nr.2144, dal Questore della provincia in cui l’istituto di vigilanza ha la sede principaled’intesa con i Questori competenti,facendo sottoscrivere a ciascuna una dichiarazione di presa visione da custodire nel fascicolo personaledell’interessato.

1b: Obblighi ed adempimenti delle guardiegiurate

Le guardie giurate:

a)devono essere adibite esclusivamente allavigilanza ed alla custodia di beni mobili edimmobili ovvero in altre attività espressamente previste da specifichedisposizioni di legge o di regolamento;b)prima dell’inizio del servizio devono:

-essere a conoscenza delle direttive che loregolano e ricevere dall’istituto di vigilanza lepertinenti disposizioni scritte di caratteregenerale e particolare, con l’obbligo di esibirle agli organi deputati al controllo;

  • le comunicazioni riguardanti i corsiorganizzati per la formazione el’aggiornamento professionale delle guardiegiurate.

m)inviare ai Questori territorialmente competenti ed al Questore della Provincia in cui l’istituto di vigilanza ha la sede principale, annualmente, il numero totale degli obiettivi, specificando la tipologia dei servizi, l’elenco degli abbonati e dei Comuni in cui viene svolto il servizio;

n)custodire per almeno 2 anni a disposizionedell’Autorità di pubblica sicurezza presso la sede principale, ed eventualmente in copia presso lesedi operative dell’istituto, su supporto informatico non modificabile, tutta ladocumentazione riguardante l’attività svolta,nonché quella relativa alle guardie giurate, edesibirla ad ogni richiesta degli ufficiali ed agentidi pubblica sicurezza, consentendone laconsultazione e l’acquisizione di copie.

o)rendere edotte le guardie particolari giuratedipendenti delle disposizioni del Regolamento diservizio redatto dall’istituto e approvato, ai sensidel R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12novembre 1936, nr. 2144, dal Questore della provincia in cui l’istituto di vigilanza ha lasede principale d’intesa con i Questoricompetenti, facendo sottoscrivere a ciascuna una dichiarazione di presa visione da custodire nelfascicolo personale dell’interessato.

1b: Obblighi ed adempimenti delle guardiegiurate

Le guardie giurate:

a)devono essere adibite esclusivamente allavigilanza ed alla custodia di beni mobili ed immobili ovvero in altre attività espressamentepreviste da specifiche disposizioni di legge o diregolamento;

b)prima dell’inizio del servizio devono:

-essere a conoscenza delle direttive che loregolano e ricevere dall’istituto di vigilanza lepertinenti disposizioni scritte di carattere generale e particolare, con l’obbligo di esibirle agli organi deputati al controllo;

-assicurarsi dell’idoneità dell’equipaggiamentotecnico operativo in dotazione segnalando, per iscritto, eventuali anomalie riscontrate.

-In particolare, prima dell’inizio di ciascunturno di servizio devono controllare:

  1. l’efficienza dell’arma utilizzata in servizio;

  2. l’efficienza degli apparati radio-rice-trasmittenti, sia portatili che veicolari;

  3. l’efficienza del veicolo in dotazione, nelle parti meccaniche ed elettriche (motore, accensione, sistemi luminosi, ecc.…) segnalando immediatamente eventuali anomalie e/o avarie per gli interventi del caso.

Delle irregolarità riscontrate nel corso delservizio, deve darsi immediata notiziaall’Istituto mediante comunicazione alla C.O.c)non possono essere distratte dal loro servizio e devono aderire ad ogni richiesta loro rivolta dagli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezzao di Polizia Giudiziaria, come disposto dall’art. 139 del T.U.L.P.S.;

  1. sono obbligate ad esibire i documentiattestanti la loro qualità a richiesta degliUfficiali ed Agenti di pubblicasicurezza;

  2. hanno l’obbligo di usare la massimadiligenza nella custodia delle armi, delledotazioni di servizio e dei titoliautorizzatori in loro possesso, adoperando ogni cautela necessaria ad impedire che si danneggino o che altri se ne impossessino.

1.c: Assunzione ed immissione in servizio delle guardie giurate.

Il titolare dell’Istituto di vigilanza, a seguitodell’esito positivo dei colloqui selettivi delleaspiranti guardie giurate, verifica nei limiti edin relazione a quanto previsto dalle vigentidisposizioni in materia, il possesso deirequisiti richiesti per la richiesta della nomina da parte del Prefetto territorialmentecompetente, ai sensi dell’art. 249 delRegolamento di esecuzione.

L’impiego in servizio potrà essere dispostosolo dopo che la guardia giurata ha ottenuto il rilascio del decreto di nomina del Prefetto, ha prestato il giuramento previsto dall’art. 250 del Regolamento di esecuzione

-assicurarsi dell’idoneità dell’equipaggiamentotecnico operativo in dotazione segnalando, periscritto, eventuali anomalie riscontrate.

  • In particolare, prima dell’inizio di ciascunturno di servizio devono controllare:

    1. l’efficienza dell’arma utilizzata inservizio;

    1. l’efficienza degli apparati radio-rice-trasmittenti, sia portatili che veicolari;

    2. l’efficienza del veicolo in dotazione,nelle parti meccaniche ed elettriche(motore, accensione, sistemi luminosi,ecc.…) segnalando immediatamenteeventuali anomalie e/o avarie per gli interventi del caso.

Delle irregolarità riscontrate nel corso delservizio, deve darsi immediata notizia all’Istituto mediante comunicazione alla C.O.

c)non possono essere distratte dal loro servizio edevono aderire ad ogni richiesta loro rivolta dagliUfficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza o diPolizia Giudiziaria, come disposto dall’art. 139del T.U.L.P.S.;

d)sono obbligate ad esibire i documenti attestanti la loro qualità a richiesta degli Ufficiali ed Agenti di pubblica sicurezza;

e)hanno l’obbligo di usare la massima diligenzanella custodia delle armi, delle dotazioni diservizio e dei titoli autorizzatori in loro possesso,adoperando ogni cautela necessaria ad impedireche si danneggino o che altri se ne impossessino.

1.c: Assunzione ed immissione in servizio delle guardie giurate

Il titolare dell’Istituto di vigilanza, a seguito dell’esito positivo dei colloqui selettivi delle aspiranti guardie giurate, verifica nei limiti ed inrelazione a quanto previsto dalle vigentidisposizioni in materia, il possesso dei requisitirichiesti per la richiesta della nomina da parte delPrefetto territorialmente competente, ai sensidell’art. 249 del Regolamento di esecuzione.

L’impiego in servizio potrà essere disposto solodopo che la guardia giurata ha ottenuto il rilasciodel decreto di nomina del Prefetto, ha prestato ilgiuramento previsto dall’art. 250 delRegolamento di esecuzione e previo superamento con esito positivo di un apposito

e previo superamento con esito positivo di un apposito corso teorico- pratico formativo,organizzato dall’istituto di vigilanzainteressato, fatte salve le guardie assunte percambio d’appalto, prelevate dall’elenco delleguardie giurate di cui all’art. 252 bis delRegolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un documentato corso diformazione.

1.d: Orario di lavoro

L’orario di lavoro è quello stabilito dal

C.C.N.L e dalla contrattazione territoriale integrativa. Al Questore che approva ilRegolamento di servizio è trasmessa copiadella certificazione liberatoria, rilasciata indata non antecedente ai sei mesi dall’entebilaterale previsto dal C.C.N.L., attestantel’integrale e corretta applicazione del C.C.N.L.1.e: Formazione delle guardie particolarigiurate

Fino all’emanazione del decreto del Ministerodell’Interno riguardante l’individuazione deirequisiti minimi professionali e di formazioneprevisto dall’art. 138, comma 2, delT.U.L.P.S., da adottarsi con le modalità indicate dal Regolamento di esecuzione,l’Istituto di Vigilanza cura la preparazioneteorica e l’addestramento delle dipendentiguardie giurate, prima della loro immissione in servizi operativi, organizzando corsi diformazione teorico-pratici della durata dialmeno 48 ore.

I corsi di formazione si articolano in lezioniteoriche e pratiche e debbono perseguire iseguenti obiettivi:

a)conoscenza delle norme che regolanol’attività di vigilanza privata e le mansioni di guardia particolare giurata, nonché di quelle relative alla sicurezza sul lavoro; b)conoscenza delle prescrizioni ed apprendimento teorico-pratico delle tecniche operative per l’esecuzione dei servizi;

c)conoscenza dell’organizzazione aziendale edescrizione delle modalità di organizzazionedelle varie tipologie dei servizi;

d)frequenza al tiro a segno che consenta ilrilascio della licenza di porto di pistola e/o

corso teorico-pratico formativo, organizzatodall’istituto di vigilanza interessato, fatte salve leguardie assunte per cambio d’appalto, prelevate dall’elenco delle guardie giurate di cui all’art.252 bis del Regolamento o comunque quelle cheabbiano prestato almeno un anno di servizio inaltro Istituto superando un documentato corso diformazione.

1.d: Orario di lavoro

L’orario di lavoro è quello stabilito dal C.C.N.Le dalla contrattazione territoriale integrativa. AlQuestore che approva il Regolamento di servizioè trasmessa copia della certificazione liberatoria,rilasciata in data non antecedente ai sei mesidall’ente bilaterale previsto dal C.C.N.L.,attestante l’integrale e corretta applicazione delC.C.N.L

1.e: Formazione delle guardie particolarigiurate

Fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Interno riguardante l’individuazione deirequisiti minimi professionali e di formazioneprevisto dall’art. 138, comma 2, del T.U.L.P.S.,da adottarsi con le modalità indicate dalRegolamento di esecuzione, l’Istituto diVigilanza cura la preparazione teorica el’addestramento delle dipendenti guardie giurate, prima della loro immissione in servizi operativi,organizzando corsi di formazione teorico-pratici della durata di almeno 48 ore.

I corsi di formazione si articolano in lezioniteoriche e pratiche e debbono perseguire iseguenti obiettivi:

a) conoscenza delle norme che regolano l’attività di vigilanza privata e le mansioni di guardiaparticolare giurata, nonché di quelle relative allasicurezza sul lavoro;

b)conoscenza delle prescrizioni edapprendimento teorico-pratico delle tecnicheoperative per l’esecuzione dei servizi;c)conoscenza dell’organizzazione aziendale e descrizione delle modalità di organizzazione dellevarie tipologie dei servizi;

d) frequenza al tiro a segno che consenta ilrilascio della licenza di porto di pistola e/o fucile

fucile e l’acquisizione delle conoscenzetecniche operative relative all’uso, maneggio,cura e custodia delle armi;

e)addestramento all’utilizzo degli apparatiricetrasmittenti, nonché di ogni altra apparecchiatura tecnologica utilizzata qualedotazione;

f)conoscenza approfondita delle norme del

T.U.L.P.S. in materia di vigilanza privata;g)regolamento di attuazione e decreti collegatinonché prescrizioni emanate dall’Autorità diP.S.;

h)nozioni di diritto e procedura penale conapprofondimento degli aspetti normativirelativi all’uso legittimo delle armi, porto,trasporto, uso, custodia e detenzione armi;i)nozioni di diritto costituzionale;j)contrattazione collettiva di comparto – legislazione in materia di lavoro;

l)aspetti etico professionali;

m) nella formazione delle guardie giuratedestinate ai servizi antirapina, nonché altrasporto e scorta valori, oltre alla conoscenza approfondita delle apparecchiature tecnologiche in dotazione, le lezioni dovranno essere organizzate in modo che dall’analisi di alcuni fatti di cronaca riguardanti i reati contro il patrimonio accaduti, vengano illustrate le tecniche e le strategie per prevenire ovverocontrastare adeguatamente le azioni criminose.

Per l’addestramento all’uso delle armi, le guardie giurate devono superare ogni anno uncorso di lezioni regolamentari di tiro a segno,come previsto dalla normativa vigente.

Dell’inizio dei corsi, dei relativi programmi èdata comunicazione, almeno una settimana prima, al Questore della Provincia ovel’istituto ha la sede principale. Talecomunicazione dovrà contenere l’elenco deipartecipanti, nonché l’indicazione del luogo edegli orari di svolgimento delle lezioni.

E’ fatto divieto di impiegare in servizioguardie giurate che non siano munite deldecreto di nomina e di relativo porto d’armi,quando svolgono servizio armato, e che non

e l’acquisizione delle conoscenze tecnicheoperative relative all’uso, maneggio, cura ecustodia delle armi;

e)addestramento all’utilizzo degli apparatiricetrasmittenti, nonché di ogni altraapparecchiatura tecnologica utilizzata qualedotazione;

f)conoscenza approfondita delle norme del

T.U.L.P.S. in materia di vigilanza privata;g)regolamento di attuazione e decreti collegatinonché prescrizioni emanate dall’Autorità di P.S.;

h)nozioni di diritto e procedura penale conapprofondimento degli aspetti normativi relativiall’uso legittimo delle armi, porto, trasporto, uso, custodia e detenzione armi;

i)nozioni di diritto costituzionale;

j)contrattazione collettiva di comparto – legislazione in materia di lavoro;

l)aspetti etico professionali;

m)nella formazione delle guardie giuratedestinate ai servizi antirapina, nonché al trasporto e scorta valori, oltre alla conoscenza approfondita delle apparecchiature tecnologiche in dotazione, le lezioni dovranno essere organizzate in modo che dall’analisi di alcuni fatti di cronaca riguardanti i reati contro il patrimonio accaduti, vengano illustrate le tecniche e le strategie per prevenire ovvero contrastare adeguatamente le azioni criminose.

Restano ferme le disposizioni in materia diformazione delle guardie giurate previste daregolamenti e leggi speciali.

Per l’addestramento all’uso delle armi, le guardiegiurate devono superare ogni anno un corso dilezioni regolamentari di tiro a segno, comeprevisto dalla normativa vigente.

Dell’inizio dei corsi, dei relativi programmi è data comunicazione, almeno una settimana prima, alQuestore della Provincia ove l’istituto ha la sede principale. Tale comunicazione dovrà contenerel’elenco dei partecipanti, nonché l’indicazione delluogo e degli orari di svolgimento delle lezioni.

E’ fatto divieto di impiegare in servizio guardie giurate che non siano munite del decreto dinomina e di relativo porto d’armi, quandosvolgono servizio armato, e che non abbianofrequentato il corso teorico-pratico con profitto

abbiano frequentato il corso teorico-praticocon profitto fatte salve quelle assunte percambio d’appalto, ovvero prelevatedall’elenco delle guardie giurate di cui all’art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un corso diformazione.

Al termine del corso di formazione, le guardie giurate di nuova nomina dovranno essere affiancate, per almeno una settimana,nell’espletamento dei servizi cui sarannodestinate, da guardie giurate che abbianomaturato specifica esperienza negli specificiservizi. Per particolari tipologie di servizio,quali ad es. trasporto e scorta valori, o serviziprevisti da disposizione di legge o regolamenti si farà riferimento a quanto previsto dai relativi decreti o da disposizioni delle Autorità competenti. Della frequenza dei corsi e dei risultati conseguiti dalle singole guardie giurate, i titolari degli istituti sono tenuti a conservare documentazione comprovante l’avvenuta partecipazione, controfirmata dalla guardia giurata interessata ovvero mediantecertificazione dell’Ente Bilaterale della Vigilanza Privata.

Restano ferme le previsioni di legge econtrattuali in materia di apprendistato.

1.f: Aggiornamento professionale periodico delle guardie giurate.

Fino all’emanazione del decreto del Ministerodell’Interno riguardante l’individuazione deirequisiti minimi professionali e di formazioneprevisto dall’art. 138, comma 2, delT.U.L.P.S., da adottarsi con le modalità indicate dal Regolamento di esecuzione, iltitolare dell’Istituto di vigilanza predisponecon cadenza annuale un documentoinformativo di aggiornamento professionale per tutte le guardie giurate dipendenti;organizza inoltre i corsi necessariall’aggiornamento del personale nel caso incui vengano introdotte e utilizzatestrumentazioni innovative sotto il profilotecnologico, ovvero implementazioni e/oinnovazioni della strumentazione in uso,finalizzati al miglioramento dell’efficacia dei

fatte salve quelle assunte per cambio d’appalto, ovvero prelevate dall’elenco delle guardie giurate di cui all’art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando uncorso di formazione.

Al termine del corso di formazione, le guardie giurate di nuova nomina dovranno essereaffiancate, per almeno una settimana,nell’espletamento dei servizi cui saranno destinate, da guardie giurate che abbianomaturato specifica esperienza negli specificiservizi. Per particolari tipologie di servizio, qualiad es. trasporto e scorta valori, o servizi previstida disposizione di legge o regolamenti si farà riferimento a quanto previsto dai relativi decreti o da disposizioni delle Autorità competenti. Della frequenza dei corsi e dei risultati conseguiti dallesingole guardie giurate, i titolari degli istituti sonotenuti a conservare documentazione comprovante l’avvenuta partecipazione, controfirmata dalla guardia giurata interessata ovvero mediante certificazione dell’Ente Bilaterale della VigilanzaPrivata.

Restano ferme le previsioni di legge e contrattualiin materia di apprendistato.

1.f: Aggiornamento professionale periodico delle guardie giurate

Fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Interno riguardante l’individuazione deirequisiti minimi professionali e di formazioneprevisto dall’art. 138, comma 2, del T.U.L.P.S.,da adottarsi con le modalità indicate dalRegolamento di esecuzione, il titolare dell’Istituto di vigilanza predispone con cadenza annuale undocumento informativo di aggiornamentoprofessionale per tutte le guardie giuratedipendenti; organizza inoltre i corsi necessariall’aggiornamento del personale nel caso in cuivengano introdotte e utilizzate strumentazioniinnovative sotto il profilo tecnologico, ovveroimplementazioni e/o innovazioni dellastrumentazione in uso, finalizzati almiglioramento dell’efficacia dei servizi svolti,ovvero ad assicurare maggiori condizioni di

servizi svolti, ovvero ad assicurare maggioricondizioni di sicurezza delle guardie giuratenello svolgimento degli stessi servizi oinnovazioni normative e legislative perl’attività degli Istituti e delle guardie diparticolare importanza. Restano salve le attività di esercitazione connesse al rinnovodel porto d’arma.

Il documento informativo di aggiornamentoprofessionale avrà ad oggetto le stesse materie indicate al precedente punto 1.e), curando in particolare l’approfondimento di eventuali nuove norme relative al settore specifico.

1.g: Esercitazioni di tiro.

  1. Per ciascuna guardia giurata è istituito unlibretto di tiro dal quale risulti la data dieffettuazione delle esercitazioni di tiro,con frequenza almeno quadrimestrale,comprese le esercitazioni previste dalla legge per il rinnovo del porto d’armi, svolte con le armi utilizzate durante il servizio e con quella in dotazione, e sul quale, per ogni esercitazione, la guardia giurata appone la propria firma e iltitolare dell’istituto o un suo delegatoprovvederà ad accertare l’effettuazionedelle esercitazioni di tiro, controfirmando i libretti di tiro.

  2. Il libretto di tiro dovrà altresì riportare ilnumero dei colpi esplosi, non inferiore a cinquanta, e dei risultati conseguiti inmerito al maneggio delle armi.

  3. Resta fermo che il numero di cartucceulteriore da utilizzare per ottenere ilrisultato, anche di diverso calibro, è valutato dagli istruttori di tiro con riferimento all’abilità dimostrata nell’uso e maneggio delle armi.

  4. La documentazione comprovantel’avvenuto svolgimento dell’aggiornamento professionale e dei risultati conseguiti dalle singole guardiegiurate, compresi i libretti di tiro delpersonale dipendente, dovrà esserecustodita presso la sede dell’Istituto di vigilanza privata ove la guardia prevalentemente lavora, per essere esibita agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza in caso di controllo.

sicurezza delle guardie giurate nello svolgimentodegli stessi servizi o innovazioni normative elegislative per l’attività degli Istituti e delleguardie di particolare importanza. Restano salvele attività di esercitazione connesse al rinnovo delporto d’arma.

Il documento informativo di aggiornamentoprofessionale avrà ad oggetto le stesse materieindicate al precedente punto 1.e), curando inparticolare l’approfondimento di eventuali nuove norme relative al settore specifico.

1.g: Esercitazioni di tiro.

  1. Per ciascuna guardia giurata è istituito unlibretto di tiro dal quale risulti la data dieffettuazione delle esercitazioni di tiro, confrequenza almeno quadrimestrale, compresele esercitazioni previste dalla legge per ilrinnovo del porto d’armi, svolte con le armiutilizzate durante il servizio e con quella in dotazione, e sul quale, per ogni esercitazione, la guardia giurata appone la propria firma e il titolare dell’istituto o un suo delegato provvederà ad accertarel’effettuazione delle esercitazioni di tiro,controfirmando i libretti di tiro.

  2. Il libretto di tiro dovrà altresì riportare ilnumero dei colpi esplosi, non inferiore a cinquanta, e dei risultati conseguiti inmerito al maneggio delle armi.

  3. Resta fermo che il numero di cartucceulteriore da utilizzare per ottenere il risultato, anche di diverso calibro, è valutato dagli istruttori di tiro con riferimento all’abilità dimostrata nell’uso e maneggio delle armi.

  4. La documentazione comprovante l’avvenutosvolgimento dell’aggiornamento professionale e dei risultati conseguiti dalle singole guardie giurate, compresi i libretti di tiro del personale dipendente, dovrà essere custodita presso la sede dell’Istituto di vigilanza privata ove la guardia prevalentemente lavora, per essere esibita agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezzain caso di controllo.

Sezione II^

2. ADEMPIMENTIPARTICOLARIRELATIVI AISERVIZI

2.a: Disposizioni ed ordini di servizio.

Il titolare dell’istituto di vigilanza, o in sua vece l’institore, il direttore tecnico, ovvero lefigure professionali che esercitano poteri didirezione, amministrazione o di gestione anche parziale dell’istituto, deve fornire a ciascuna guardia giurata le disposizioni scritte inerenti i compiti e le modalità di esecuzione dei servizi da espletare. Il servizio deve essere predisposto in modo tale da consentire in caso di necessità per servizi occasionali o modifiche a quelli ordinari di essere modificato anche giornalmente, deve essere registrato su apposito software gestionale, il servizio deve essere comunicato alle guardie giurate interessate prima dell’inizio dei turni di servizio e così pure deve essere comunicata ogni variazione intervenuta; il servizio deve riportare i servizi svolti da ciascuna guardia giurata, con l’indicazione dell’orario e della tipologia del servizio stesso.