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Posted on 5 Luglio 2015 in News

Imputato: convenzioni in materia di pubblica utilita

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 8 giugno 2015, n. 88
Regolamento  recante  disciplina  delle  convenzioni  in  materia  di pubblica utilita’ ai fini della messa alla  prova  dell’imputato,  ai sensi dell’articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67. (15G00099)  (GU n.151 del 2-7-2015)   Vigente al: 3-7-2015

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto l’articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67,  che  prevede che  il  Ministro  della  giustizia   adotti   un   regolamento   per disciplinare le convenzioni che il Ministero della  giustizia  o,  su delega di quest’ultimo, il presidente del tribunale,  puo’  stipulare con gli enti o le organizzazioni di cui al terzo comma  dell’articolo 168-bis del codice penale;
Visto l’articolo 168-bis, terzo comma, codice penale che  subordina la concessione della messa alla prova alla prestazione di  lavoro  di pubblica utilita’;
Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione consultiva per gli atti normativi  nell’adunanza  di  sezione  del  9 ottobre 2014;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri con nota del 31 ottobre 2014;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1

Lavoro di pubblica utilita’

1. Il lavoro di pubblica utilita’ da prevedere per  la  messa  alla prova degli imputati maggiori di eta’, ai sensi dell’articolo 168-bis c.p., consiste in una prestazione  non  retribuita  in  favore  della collettività di durata non  inferiore  a  dieci  giorni,  anche  non continuativi,  affidata  tenendo   conto   anche   delle   specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, da  svolgere  presso lo Stato, le  regioni,  le  province,  i  comuni,  le  aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche  internazionali,  che operano  in  Italia,  di   assistenza   sociale,   sanitaria   e   di volontariato.
2. La prestazione e’ svolta con modalita’ che non pregiudichino  le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute  dell’imputato e la sua durata giornaliera non puo’ superare le otto ore.
Art. 2

Convenzioni

1. L’attivita’ non retribuita  in  favore  della  collettivita’  e’ svolta secondo quanto stabilito nelle convenzioni  stipulate  con  il Ministero della giustizia  o,  su  delega  di  quest’ultimo,  con  il presidente del tribunale, nell’ambito  e  a  favore  delle  strutture esistenti  in  seno  alle   amministrazioni,   agli   enti   o   alle organizzazioni indicati nell’articolo 1, comma  1.  Tali  convenzioni sono sottoscritte anche da amministrazioni,  enti  ed  organizzazioni che hanno competenza nazionale,  regionale  o  interprovinciale,  con effetto per le rispettive articolazioni periferiche.
2. La prestazione di lavoro di pubblica utilita’ durante  la  messa alla prova puo’ essere svolta anche presso un ente convenzionato  per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’ ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.
3. Al fine di pervenire alla stipula delle convenzioni l’ufficio di esecuzione penale esterna competente per territorio puo’  favorire  i contatti tra le amministrazioni, gli enti e le organizzazioni di  cui all’articolo 1, comma 1, e i tribunali.
4. Nelle convenzioni sono specificate le mansioni  cui  i  soggetti che prestano lavoro  di  pubblica  utilita’  possono  essere  adibiti presso gli organismi di cui all’articolo 1, comma 1, in relazione  ad una o piu’ delle seguenti tipologie di attivita’:
a. prestazioni di lavoro per finalita’ sociali e  socio-sanitarie nei  confronti  di  persone  alcoldipendenti   e   tossicodipendenti, diversamente abili, malati, anziani, minori, stranieri;
b. prestazioni di lavoro  per  finalita’  di  protezione  civile, anche  mediante  soccorso  alla  popolazione  in  caso  di  calamita’ naturali;
c. prestazioni di lavoro per  la  fruibilita’  e  la  tutela  del patrimonio ambientale, ivi compresa la  collaborazione  ad  opere  di prevenzione  incendi,  di  salvaguardia  del  patrimonio  boschivo  e forestale o di  particolari  produzioni  agricole,  di  recupero  del demanio marittimo, di  protezione  della  flora  e  della  fauna  con particolare  riguardo  alle  aree  protette,  incluse  le   attivita’ connesse al randagismo degli animali;
d. prestazioni di lavoro per  la  fruibilita’  e  la  tutela  del patrimonio  culturale  e  archivistico,  inclusa   la   custodia   di biblioteche, musei, gallerie o pinacoteche;
e. prestazioni  di  lavoro  nella  manutenzione  e  fruizione  di immobili e servizi pubblici, inclusi ospedali e case di  cura,  o  di beni del demanio e del patrimonio pubblico, compresi giardini,  ville e parchi, con esclusione di immobili utilizzati dalle Forze armate  o dalle Forze di polizia;
f. prestazioni di  lavoro  inerenti  a  specifiche  competenze  o professionalita’ del soggetto.
Art. 3

Svolgimento delle prestazioni di lavoro di pubblica utilita’

1. Nelle convenzioni di cui all’articolo 2 le amministrazioni,  gli  enti e le  organizzazioni  indicati  nell’articolo  1,  comma  1,  si impegnano  a  mettere  a  disposizione  del  soggetto,   durante   lo svolgimento del lavoro di pubblica utilita’, le strutture  necessarie all’espletamento delle attivita’ stabilite e a curare che l’attivita’ prestata sia conforme a quanto previsto dallo specifico programma cui il soggetto e’ sottoposto. Tali enti si impegnano ad indicare il nome di un referente che coordina la  prestazione  lavorativa  di  ciascun soggetto impegnato nel lavoro di pubblica utilita’ ed  impartisce  le istruzioni in ordine alle modalita’ di esecuzione dei lavori.
2. Gli enti garantiscono  la  conformita’  delle  sedi  in  cui  il soggetto opera alle previsioni in materia di sicurezza  e  di  igiene degli ambienti di lavoro; assicurano,  altresi’,  il  rispetto  delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare,  anche attraverso   appositi   dispositivi   di   protezione    individuale, l’integrita’ fisica e  morale  dei  soggetti  in  messa  alla  prova, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
3. In nessun caso l’attivita’ puo’ svolgersi in  modo  da  impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da  ledere  la  dignita’ della persona.
4. Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli  infortuni  e le malattie  professionali,  nonche’  riguardo  alla  responsabilita’ civile verso i terzi, dei soggetti  ammessi  al  lavoro  di  pubblica utilita’ sono a carico delle amministrazioni, delle organizzazioni  o degli enti presso cui viene  svolta  l’attivita’  gratuita  a  favore della collettivita’. Nessun onere grava a  carico  degli  organi  del Ministero della Giustizia.
5. Lo svolgimento del lavoro di pubblica  utilita’  ha  inizio  nel primo giorno in cui il soggetto si presenta  a  svolgere  la  propria attivita’ secondo le modalita’ concordate e  inserite  nel  programma per la messa alla prova  e  si  conclude  nel  termine  indicato  dal giudice ai sensi dell’articolo 464-quinquies del codice di  procedura penale. La presenza e’ documentata su apposito  registro  o  mediante mezzi di rilevazione elettronica.
6. Nel caso di impedimento a prestare la propria opera, per tutto o parte  dell’orario  giornaliero  stabilito,  il   soggetto   ne   da’ tempestivo avviso per le vie brevi  all’ente  ospitante,  consegnando successivamente   la    relativa    documentazione    giustificativa.
L’impedimento  derivante  da  malattia  o  infortunio   deve   essere documentato attraverso certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica  o  privata  convenzionata.  In ogni caso la prestazione  lavorativa  non  resa  per  tutto  o  parte dell’orario giornaliero previsto dovra’ essere effettuata in un tempo diverso, d’intesa fra le parti, nel termine fissato dal  giudice  per la messa alla prova, fatti  salvi  in  ogni  caso  i  limiti  di  cui all’articolo 1, comma 2.
7. L’impedimento allo svolgimento  della  prestazione  di  pubblica utilita’  dipendente  dalla   temporanea   impossibilita’   dell’ente ospitante a riceverla  in  un  determinato  giorno  od  orario  sara’ comunicato,  anche  per  le  vie  brevi,  dall’ente  all’ufficio   di esecuzione penale esterna  competente.  Il  recupero  dell’orario  di lavoro viene effettuato ai sensi del comma 8.
8. Le frazioni di ora non sono  utili  al  computo  dell’orario  di lavoro ai  fini  dello  svolgimento  della  prestazione  di  pubblica utilita’ per la messa alla prova.
Art. 4

Accertamenti sulla prestazione del lavoro di pubblica utilita’

1.  Nelle  convenzioni  sono  regolati  gli  aspetti  organizzativi inerenti gli accertamenti sulla  regolarita’  della  prestazione  non retribuita  effettuati  dall’ufficio  di  esecuzione  penale  esterna competente per l’esecuzione  del  provvedimento  di  sospensione  del procedimento con messa alla prova tramite un funzionario incaricato.
2.  L’ente  ospitante,  attraverso  il  referente  indicato   nella convenzione, rende disponibili al  funzionario  incaricato  tutte  le informazioni   richieste,   compresa   la   visione   e   l’eventuale acquisizione di copia del registro delle presenze.
3. Nei casi in cui l’amministrazione, l’organizzazione o l’ente non sia piu’ convenzionato o abbia cessato la propria  attivita’  durante l’esecuzione di un provvedimento di messa alla  prova,  l’ufficio  di esecuzione penale esterna, appena ne riceve notizia, ne da’ immediata comunicazione al giudice che ha disposto la sospensione del  processo con messa alla prova, proponendo, se possibile, un diverso  ente  per la prosecuzione della prestazione di lavoro di pubblica utilita’.  Il giudice decide ai sensi dell’articolo  464-quinquies,  comma  3,  del codice di procedura penale.
4. Nelle relazioni periodiche  e  conclusive  sull’andamento  della messa alla prova di cui  all’articolo  141-ter,  commi  4  e  5,  del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, l’ufficio  di  esecuzione penale esterna riferisce anche della  regolarita’  della  prestazione del lavoro di pubblica utilita’. In caso di rifiuto del soggetto allo svolgimento della prestazione,  ne  da’  immediata  comunicazione  al giudice, per la decisione di cui all’articolo 168-quater  del  codice penale.
Art. 5

Elenco delle convenzioni

1. Le convenzioni sottoscritte o cessate successivamente alla  data di emanazione del  presente  regolamento  sono  pubblicate  sul  sito internet del Ministero della giustizia, raggruppate per distretto  di corte d’appello.
Art. 6

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra  in  vigore  il  giorno  successivo  a quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare.
Roma, 8 giugno 2015

Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2015
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1672


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