PRIMA E DOPO GLI EMENDAMENTI – CONFRONTO TRA TESTI – D.M. 269/2010
D.M. 269/2010 “Disciplina delle caratteristiche minimedel progetto organizzativo e dei requisitiminimi di qualità degli istituti e deiservizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione delTesto unico delle leggi di pubblicasicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per Io svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessiistituti”. Gazzetta Ufficiale n. 36 del 14 febbraio2011 Supplemento ordinario n. 37/L |
D.M. 269/2010EMENDATO “Disciplina delle caratteristiche minime delprogetto organizzativo e dei requisitiminimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per Io svolgimento di incarichi organizzativi nell’ambito degli stessi istituti”. LEGGENDA:EMENDAMENTI INVERDE PARTI ELIMINATE INROSSO |
Art. 1 Ambito di applicazione |
Art. 1 Ambito di applicazione |
1. Il presente regolamento disciplina,relativamente agli istituti, ai servizi ed alleattività di cui all’articolo 257, comma 1, e 257-bis, comma 1, del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato eintegrato dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153, d’ora in avanti indicato comeRegolamento di esecuzione:
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1. Il presente regolamento disciplina,relativamente agli istituti, ai servizi ed alleattività di cui all’articolo 257, comma 1, e 257-bis, comma 1, del Regolamento di esecuzione delTesto unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n.635, come modificato e integrato dal Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153, d’ora in avanti indicato come Regolamentodi esecuzione:
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decreto;
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Art. 2 Caratteristiche e requisiti organizzativi eprofessionali degli istituti di vigilanza privata |
Art. 2 Caratteristiche e requisiti organizzativi eprofessionali degli istituti di vigilanza privata |
a) Classi funzionali: |
a) Classi funzionali: |
classe A: attività di vigilanza (anche conutilizzo di unità cinofile) di tipo: ispettiva,fissa, antirapina, antitaccheggio. Altri serviziregolati da leggi speciali o decreti ministeriali; classe B: ricezione e gestione di segnali provenienti da sistemi di televigilanza etelesorveglianza. Gestione degli interventi suallarme; classe C: servizi regolati da leggi speciali odecreti ministeriali svolti da personale diverso dalle guardie giurate; classe D: servizi di trasporto e scorta valori,incluso prelevamento e caricamento di valori da mezzi di custodia e distribuzione; classe E:servizi di custodia e deposito valori.
livello 1: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a sei e non superiore a 25; livello 2: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a 26 e nonsuperiore a 50; livello 3: servizi che comportano un impiego di · guardie giurate non inferiore a 51 e nonsuperiore a 100; livello 4: servizi che comportano un impiegodi guardie giurate superiore a 100.
Ambito 1: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in un unico territorio provinciale o parte di esso, a condizione che questa parte sia definita da confini coincidenti con l’intero territorio di un comune, con popolazione sino a 300.000 abitanti; Ambito 2: istituti che intendono operare uno opiù servizi di cui alle classi individuate alla precedente lettera a), in un unico territorioprovinciale con popolazione superiore a 300.000 abitanti; Ambito 3: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate allaprecedente lettera a), in territorioultraprovinciale, a condizione che sia definito |
classe A: attività di vigilanza (anche con utilizzo di unità cinofile) di tipo: ispettiva, fissa,antirapina, antitaccheggio. Altri servizi regolati da leggi speciali o decreti ministeriali; classe B: ricezione e gestione di segnaliprovenienti da sistemi di televigilanza etelesorveglianza. Gestione degli interventi suallarme; classe C: servizi regolati da leggi speciali odecreti ministeriali svolti da personale diversodalle guardie giurate; classe D: servizi di trasporto e scorta valori,incluso prelevamento e caricamento di valori da mezzi di custodia e distribuzione; classe E: servizi di custodia edeposito valori. b) Livelli dimensionali: livello 1: servizi che comportano un impiego di guardie giurate non inferiore a sei e non superiore a 25; livello 2: servizi che comportano un impiego diguardie giurate non inferiore a 26 e non superiore a 50; livello 3: servizi che comportano un impiego di · guardie giurate non inferiore a 51 e non superiore a 100; livello 4: servizi che comportano un impiego diguardie giurate superiore a 100. c) Ambiti territoriali (individuati conriferimento alla tabelle ISTAT sullapopolazione residente): Ambito 1: istituti che intendono operare uno o più servizi di cui alle classi individuate allaprecedente lettera a), in un unico territorioprovinciale o parte di esso, a condizione chequesta parte sia definita da confini coincidenticon l’intero territorio di un comune, conpopolazione sino a 300.000 abitanti; Ambito 2: istituti che intendono operare uno opiù servizi di cui alle classi individuate allaprecedente lettera a), in un unico territorioprovinciale con popolazione superiore a 300.000abitanti; Ambito 3: istituti che intendono operare uno opiù servizi di cui alle classi individuate allaprecedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da |
da confini coincidenti almeno con l’interoterritorio di un comune, con popolazione sino a 3 milioni di abitanti; Ambito 4: istituti che intendono operare uno opiù servizi di cui alle classi individuate allaprecedente lettera a), in territorioultraprovinciale, a condizione che sia definitoda confini provinciali e/o regionali, conpopolazione oltre i 3 milioni di abitanti e sinoa 15 milioni di abitanti; Ambito 5: Istituti che intendono operare uno opiù servizi di cui alle classi individuate allaprecedente lettera a), in territorioultraprovinciale, a condizione che sia definitoda confini provinciali e/o regionali, conpopolazione oltre i 15 milioni di abitanti. 3. Per gli istituti che intendono operarenell’ambito di più classi funzionali di attivitàdi cui al comma 1, si applicano lecaratteristiche minime ed i requisiti minimiprevisti per ciascuna classe; il livellodimensionale dovrà essere graduato inrelazione ai requisiti minimi richiesti perciascuna classe funzionale e dell’ambitoterritoriale. |
confini coincidenti almeno con l’intero territoriodi un comune, con popolazione sino a 3 milioni diabitanti; Ambito 4: istituti che intendono operare uno opiù servizi di cui alle classi individuate allaprecedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i3 milioni di abitanti e sino a 15 milioni diabitanti; Ambito 5: Istituti che intendono operare uno opiù servizi di cui alle classi individuate allaprecedente lettera a), in territorio ultraprovinciale, a condizione che sia definito da confini provinciali e/o regionali, con popolazione oltre i 15 milioni di abitanti. 3. Per gli istituti che intendono operarenell’ambito di più classi funzionali di attività dicui al comma 1, si applicano le caratteristicheminime ed i requisiti minimi previsti per ciascuna classe; il livello dimensionale dovrà esseregraduato in relazione ai requisiti minimi richiesti per ciascuna classe funzionale e dell’ambitoterritoriale. |
Art. 3 Requisiti e qualità dei servizi |
Art. 3 Requisiti e qualità dei servizi |
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operazioni richieste, come ad esempio ilcontrollo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri simili adempimenti;
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operazioni richieste, come ad esempio ilcontrollo antintrusione, con o senza verifica dei titoli di accesso, la sorveglianza ed altri similiadempimenti;
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3. Ai fini del presente regolamento, rientrano altresì nei servizi di cui all’articolo 1, comma1, le altre attività di sicurezza per conto dei privati, diverse dalle attività di investigazione ,ricerche e raccolta di informazioni e dai servizi di vigilanza e di sicurezzacomplementare di cui al comma 1 del presente articolo, che siano previste da specifichenorme di legge o di regolamento, per le quali le disposizioni del presente regolamento siapplicano relativamente ai servizi o attivitàsvolti da istituti autorizzati a normadell‘articolo 134 del Testo unico delle leggidi pubblica sicurezza, che non sianoaltrimenti disciplinati. |
3. Ai fini del presente regolamento, rientranoaltresì nei servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lealtre attività di sicurezza per conto dei privati, diverse dalle attività di investigazione , ricerche eraccolta di informazioni e dai servizi di vigilanza e di sicurezza complementare di cui al comma 1 del presente articolo, che siano previste daspecifiche norme di legge o di regolamento, per le quali le disposizioni del presente regolamentosi applicano relativamente ai servizi o attività svolti da istituti autorizzati a norma dell‘articolo134 del Testo unico delle leggi di pubblicasicurezza, che non siano altrimenti disciplinati. |
Art. 4 Caratteristiche e requisiti organizzativie professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali |
Art. 4 Caratteristiche e requisiti organizzativie professionali degli istituti di investigazione privata e di informazioni commerciali |
3. Sussistendo i requisiti di cui agli Allegati G,H e F2 del presente decreto, la licenza per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2, rilasciata dal Prefetto della provincia in cui il titolare ha eletto la sede principale dell’attività, autorizza il titolare – in possesso del tesserino previsto dal D.M. di cui all’art. 254, comma 3; del Regolamento diesecuzione – ad operare su tuttoil territorio nazionale. L’eventuale attivazione di sedisecondarie dovrà essere notificata al Prefetto che ha rilasciato la licenza secondo le procedure individuate dall’art. 257 ter, comma5, del Regolamento di esecuzione. |
3. Sussistendo i requisiti di cui agli Allegati G, H e F2 del presente decreto, la licenza per losvolgimento delle attività di cui al precedentecomma 2, rilasciata dal Prefetto della provincia incui il titolare ha eletto la sede principaledell’attività, autorizza il titolare – in possesso deltesserino previsto dal D.M. di cui all’art. 254,comma 3; del Regolamento di esecuzione – ad operare su tuttoil territorio nazionale.L’eventuale attivazione di sedi secondarie dovrà essere notificata al Prefetto che ha rilasciato la licenza secondo le procedure individuate dall’art.257 ter, comma 5, del Regolamento diesecuzione. |
Art. 5 Qualità dei servizi di investigazione privata e di informazioni commerciali |
Art. 5 Qualità dei servizi di investigazione privata e di informazioni commerciali |
1. Ai fini della definizione delle tipologie diattività, di cui all’art. 4, comma 2, e deirequisiti mi1ùmi di qualità dei servizi, sonoindividuate le seguenti tipologie di attivitàd‘indagine, esercitata nel rispetto dellalegislazione vigente e senza porre in essere |
1. Ai fini della definizione delle tipologie diattività, di cui all’art. 4, comma 2, e dei requisitimi1ùmi di qualità dei servizi, sono individuate le seguenti tipologie di attività d‘indagine, esercitatanel rispetto della legislazione vigente e senzaporre in essere |
azioni che comportino l’esercizio di pubblicipoteri, riservate agli organi di polizia ed allamagistratura inquirente:
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azioni che comportino l’esercizio di pubblicipoteri, riservate agli organi di polizia ed allamagistratura inquirente:
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Per lo svolgimento delle attività di cui ai puntida a.I, a.Il, a.III e a.IV i soggetti autorizzatipossono, tra l’altro, svolgere, anche a mezzo dipropri collaboratori segnalati ai sensi dell’art. 259 del Regolamento d‘esecuzione TULPS: attività di osservazione statica e dinamica(c.d. pedinamento) anche a mezzo di strumentielettronici, ripresa video/fotografica,sopralluogo, raccolta di informazioni estratteda documenti di libero accesso anche inpubblici registri, interviste a persone anche amezzo di conversazioni telefoniche, raccolta diinformazioni reperite direttamente presso ilocali del committente. b) Informazioni commerciali: b.1) attività, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, diraccolta, analisi, elaborazione,valutazione e stima di dati economici,finanziari, creditizi, patrimoniali,industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle impreseindividuali, delle società anche di persone, persone giuridiche, enti o associazioni nonché delle persone fisiche, quali, ad esempio, esponentiaziendali, soci, professionisti,lavoratori, parti contrattuali, clientianche potenziali dei terzicommittenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria inmateria di tutela della privacy. Per lo svolgimento delle attività di cui alpunto b.I) i soggetti autorizzati possono,anche a mezzo di propri collaboratori |
Per lo svolgimento delle attività di cui ai punti daa.I, a.Il, a.III e a.IV i soggetti autorizzati possono,tra l’altro, svolgere, anche a mezzo di propricollaboratori segnalati ai sensi dell’art. 259 del Regolamento d‘esecuzione TULPS:attività di osservazione statica e dinamica (c.d.pedinamento) anche a mezzo di strumentielettronici, ripresa video/fotografica, sopralluogo,raccolta di informazioni estratte da documenti dilibero accesso anche in pubblici registri,interviste a persone anche a mezzo diconversazioni telefoniche, raccolta diinformazioni reperite direttamente presso i localidel committente. b) Informazioni commerciali: b.1) attività, richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati, diraccolta, analisi, elaborazione,valutazione e stima di dati economici,finanziari, creditizi, patrimoniali,industriali, produttivi, imprenditoriali eprofessionali delle imprese individuali,delle società anche di persone, personegiuridiche, enti o associazioni nonchédelle persone fisiche, quali, ad esempio,esponenti aziendali, soci, professionisti,lavoratori, parti contrattuali, clienti anchepotenziali dei terzi committenti, nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di tutela della privacy. Per lo svolgimento delle attività di cui al puntob.I) i soggetti autorizzati possono, anche a mezzo di propri collaboratori segnalati ai |
segnalati ai sensi dell‘art. 259 del Regolamento d’esecuzione, raccogliere informazioniprovenienti sia da pubblici registri, elenchi,atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. visure camerali, visure ipocatastali,bilanci, protesti, atti pregiudizievoli diconservatoria, fallimenti e procedureconcorsuali, certificati o estratti anagrafici) opubblicamente accessibile a chiunque (ad es. elenchi categorici, notizie internet), sia provenienti da fonti private (ad es. lo stesso committente, l’interessato ed altri soggetti privati), acquisite e trattate per finalità di natura economica o commerciale ovvero di valutazione sulla solvibilità. affidabilità o capacità economica dell’interessato e di relativa valutazione, in forma anche diindicatori sintetici, elaborati mediante l’operaintellettuale/professionale dell’uomo od ancheattraverso procedure automatizzate edinformatiche. |
sensi dell‘art. 259 del Regolamento d’esecuzione, raccogliere informazioni provenienti sia da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque (ad es. visure camerali,visure ipocatastali, bilanci, protesti, atti pregiudizievoli di conservatoria, fallimenti eprocedure concorsuali, certificati o estratti anagrafici) o pubblicamente accessibile achiunque (ad es. elenchi categorici, notizieinternet), sia provenienti da fonti private (ad es. lo stesso committente, l’interessato ed altrisoggetti privati), acquisite e trattate per finalità dinatura economica o commerciale ovvero divalutazione sulla solvibilità. affidabilità ocapacità economica dell’interessato e di relativa valutazione, in forma anche di indicatori sintetici, elaborati mediante l’operaintellettuale/professionale dell’uomo od ancheattraverso procedure automatizzate edinformatiche. |
Art. 6 Requisiti professionali e formativi delle Guardie Particolari Giurate |
Art. 6 Requisiti professionali e formativi delle Guardie Particolari Giurate |
133 o 134 del Testo unico delle leggi dipubblica sicurezza |
2.bis Per le finalità di cui all’art. 252 bis,comma 3, del Regio Decreto 6 maggio 1940,n. 635, le guardie giurate sono munite di untesserino avente le caratteristiche fissate conDecreto Ministro dell’Interno. |
Art. 7Aggiornamento dei requisiti tecnico-professionali |
Art. 7Aggiornamento dei requisiti tecnico-professionali |
1. Le modificazioni alle tabelle allegate alpresente decreto sono disposte conRegolamento emanato con decreto delMinistro dell’Interno, acquisito il parere dellaCommissione Consultiva· Centrale di cui all’articolo 260-quater del regolamento diesecuzione e sentito l’Ente nazionale diunificazione. |
1. Le modificazioni alle tabelle allegate alpresente decreto sono disposte con Regolamentoemanato con decreto del Ministro dell’Interno,acquisito il parere della Commissione Consultiva·Centrale di cui all’articolo 260-quater del regolamento di esecuzione e sentito l’Ente nazionale di unificazione. |
Art. 8Disposizioni transitorie efinali |
Art. 8Disposizioni transitorie efinali |
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·autorizzati alla data di entrata in vigore delpresente ·decreto-; nonché per le disposizioni di cui all‘art.3, comma 2, lett.j, la fase transitoria è fissata in trentasei mesi.
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decreto e delle relative tabelle tecniche con lerisorse umane, finanziarie e strumentalidisponibili a legislazione–vigente. Il presente regolamento, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficialedegli atti normativi della Repubblica italiana ed entrerà ih vigore al trentesimo giorno dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delleRepubblica Italiana. |
relative tabelle tecniche con le risorse umane,finanziarie e strumentali disponibili alegislazione–vigente. Il presente regolamento, munito del sigillo diStato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana ed entreràih vigore al trentesimo giorno dalla pubblicazionesulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana. |
Allegato A Requisiti organizzativi minimi delleimprese |
Allegato A Requisiti minimi di qualità degli Istitutidi Vigilanza |
A – Requisiti organizzativi minimi delleimprese 1.Iscrizione nel registro delleimprese Essere iscritti nel registro delle impresecommerciali a norma del D.P.R. 7 dicembre1995, n. 581 e successive modificazioni.
rappresentanza, per ciascuno deicomponenti del consiglio diamministrazione o soci accomandatari, perciascuno degli institori, per ciascuno deidirettori tecnici):
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A – Requisiti organizzativi minimi delle imprese 1. Iscrizione nel registro delle imprese Essere iscritti nel registro delle impresecommerciali a norma del D.P.R. 7 dicembre1995, n. 581 e successive modificazioni.
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controllata;
4. Struttura organizzativa 4.1 Avere una struttura organizzativa, digruppo e di impresa, coerente e funzionaleali’attività che si intende svolgere ed ai livelli dimensionali ed agli ambiti territoriali nei quali si intende operare, comprendentealmeno: 4.1.1 una sede operativa, avente impiantitecnici, tecnologici e di sicurezza, a normadella legge 5 maggio 1990, nr.46, e del D.M.22 gennaio 2008, nr.37, per le attività e gliadempimenti di cui all’articolo 135 delTULPS; 4.1.2 •un centro di comunicazioni, presidiato daguardie giurate per tutto il tempo di |
sottoposta ad amministrazione controllata;
4.1.1 una sede operativa, avente impianti tecnici, tecnologici e di sicurezza, a norma della legge 5maggio 1990, n.46, e del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, per le attività e gli adempimenti di cuiall’articolo 135 del TULPS, e un centro dicomunicazioni/centrale operativa avente lecaratteristiche di cui al successivo punto 4.1.2,verificato dal competente Ispettoratoregionale del Ministero dello SviluppoEconomico; 4.1.2
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effettuazione dei servizi, con le caratteristiche di cui all’Allegato E, tipologia A, per la vigilanza di cui all’art. 2 classe A, svolta nell’ambito territoriale di cui al punto “c” n. 1 e 2; •una centrale operativa, avente lecaratteristiche di cui all’Allegato E, tipologiaB, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate,per la vigilanza di cui all’art. 2 classi A, B, Ded E svolta nell’ambito territoriale di cui alpunto “c” n.l, 2; •una centrale operativa, avente le caratteristiche di cui all’Allegato E tipologiaC, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate,per la vigilanza di cui ali’art. 2 classi A, B, Ded E svolta nell’ambito territoriale di cui alpunto “c” n. 3; •una centrale operativa a norma UNI11068:2005 “Centrali di telesorveglianza –caratteristiche procedurali, strutturali e dicontrollo” e successivi aggiornamenti edeventuali successive modifiche o integrazioni, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la vigilanza di cui all’art. 2 classi A, B, D ed Esvolta nell’ambito territoriale di cui al punto“c” n. 4; •un’ulteriore centrale a norma UNI 11068:2005”Centrali di telesorveglianza – caratteristiche procedurali, strutturali e di controllo” ed eventuali successive modifiche o integrazioni, o ulteriori una o più centrali di cui all’Allegato E, tipologia C, che possano operare in back up tra loro, presidiata sulle 24 ore da guardie giurate per la vigilanza di cui all’art. 2 classi A, B, D ed E svolta nell’ambito territoriale di cui al punto “c” n. 5. 4.1.3 una struttura direzionale e di controllo coerente e funzionale ai servizi, secondo i requisiti di qualità di cui ali’Allegato D del presente Regolamento, le prescrizioni del Questore e l’ambito |
effettuazione dei servizi, con le caratteristiche dicui all’Allegato E, tipologia A, per la vigilanzadi cui all’art. 2 classe A, svolta nell’ambito territoriale di cui al punto “c” n. 1 e 2;
4.1.3 una organizzazione della strutturadirezionale e di controllo coerente e funzionale ai servizi, secondo i requisiti di qualità di cuiall’Allegato D del presente Regolamento, le prescrizioni del Questore e l’ambito |
dimensionale eterritoriale.
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dimensionale e territoriale.
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l’istituto dovrà avere punti operativi(distaccati) per il supporto logistico e disicurezza al personale operativo impiegato inservizio in tali aree;
4.2 essere in possesso della certificazione di qualità UNI 10891:2000 “Servizi – istituti di vigilanza privata – Requisiti” e successiviaggiornamenti.
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operativi (distaccati) per il supporto logistico e disicurezza al personale operativo impiegato inservizio in tali aree;
4.2 essere in possesso della certificazione diqualità conformità alla norma UNI 10891:2000“Servizi – istituti di vigilanza privata – Requisiti”e successivi aggiornamenti, rilasciata da unorganismo di valutazione della conformitàaccreditato.
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individuale, commisurati al numero delleguardie particolari dipendenti ed ai servizi da svolgere, maggiorati del 1O %, qualedotazione di riserva, conformi ai requisitiessenziali di sicurezza definiti nelle DirettiveEuropee pertinenti e relative normearmonizzate o comunque alle normativeUNl/CEI, CEN/CENELEC applicabili; 5.5 per il servizio di deposito valori affidati in custodia all’istituto, proprietà o disponibilità esclusiva di un caveau avente le caratteristiche costruttive e di sicurezza passiva previste dalla copertura assicurativa obbligatoria.
Il possesso dei requisiti sopra indicati èaccertato dalla certificazione di qualitàrilasciata da uno dei centri di certificazioneindipendente previsti dall’articolo 260-ter delRegolamento di esecuzione del TULPS,ovvero, fino a quando detti organismi nonsiano operanti, può essere dimostrato in ognialtro modo, anche a mezzo di idonee referenzebancarie o assicurative, ferma restando lafacoltà del Prefetto di disporre miratiaccertamenti. |
individuale, commisurati al numero delle guardieparticolari dipendenti ed ai servizi da svolgere,maggiorati del 10 %, quale dotazione di riserva,conformi ai requisiti essenziali di sicurezzadefiniti nelle Direttive Europee pertinenti erelative norme armonizzate o comunque allenormative UNI/CEI, CEN/CENELECapplicabili; 5.5 per il servizio di deposito valori affidati incustodia all’istituto, proprietà o disponibilità esclusiva di un caveau avente le caratteristichecostruttive e di sicurezza passiva previste dallacopertura assicurativa obbligatoria.
dell’attività, almeno pari a quanto previsto nell’Allegato F del presente Regolamento, infunzione della configurazione definita dalprogetto organizzativo e tecnico operativo e dalla licenza aver prestato la cauzione, di cuiall’art.137 TULPS, per gli importi previsti dall’Allegato F bis del presente Regolamento;
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Restano ferme le caratteristiche organizzative ele modalità di verifica previste, per particolariservizi, dalle altre disposizioni in vigore.
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servizi, dalle altre disposizioni in vigore.
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Allegato B Requisiti professionali minimi deltitolare della licenza, dell’institore, deldirettore tecnico |
Allegato B Requisiti professionali minimi del titolaredella licenza, dell’institore, del direttoretecnico |
1. Il titolare della licenza, l’institore, il direttore tecnico di un istituto di vigilanza privatadevono essere in possesso dei seguentirequisiti professionali:
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1. Il titolare della licenza, l’institore, il direttore tecnico di un istituto di vigilanza privata devonoessere in possesso dei seguenti requisitiprofessionali:
ovvero aver conseguito master di livellouniversitario in materia di sicurezza privata cheprevedano stage operativi presso istituti divigilanza privata; aver superato corsi diperfezionamento in materia di sicurezza privata, |
2. Il diploma di scuola media superiore non èrichiesto ai soggetti che alla data di entrata invigore del presente Regolamento risultinotitolari di licenza da almeno cinque anni; per le sole funzioni di direttore tecnico e/o institore è richiesta un’esperienza di almeno diciotto mesi nella funzione. |
erogati da Università riconosciute dal Ministerodell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, che prevedano stage operativi presso istituti divigilanza privata;
2. Il diploma di scuola media superiore non èrichiesto ai soggetti che alla data di entrata invigore del presente Regolamento risultino titolaridi licenza da almeno cinque anni; per le solefunzioni di direttore tecnico e/o institore èrichiesta un’esperienza di almeno diciotto mesinella funzione. |
Allegato CCaratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo etecnico-operativo di cui all’articolo 257,comma 2, del Regolamento di esecuzione degli istituti di vigilanza privata |
Allegato CCaratteristiche minime cui deve conformarsi il progetto organizzativo etecnico-operativo di cui all’articolo 257,comma 2, del Regolamento di esecuzionedegli istituti di vigilanza privata |
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il tutto secondo le indicazioni contenute per ciascuna voce negli Allegati A, B ed E del presente Regolamento. 3. Nella predisposizione del progetto dovràinoltre tenersi conto:
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il tutto secondo le indicazioni contenute perciascuna voce negli Allegati A, B ed E delpresente Regolamento. 3. Nella predisposizione del progetto dovrà inoltre tenersi conto:
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Allegato D Requisiti operativi minimi degli istitutidi vigilanza e regole tecniche dei servizi(art. 257, commi 3 e 4 del Regolamentodi esecuzione) |
Allegato D Requisiti operativi minimi degli istitutidi vigilanza e regole tecniche dei servizi (art. 257, commi 3 e 4 del Regolamento diesecuzione) |
Sezione I^ 1. Disposizioni generali riguardantil’organizzazione dei servizi e l’impiegodelle guardie giurate 1a. Adempimenti generali: |
Sezione I^ 1. Disposizioni generali riguardantil’organizzazione dei servizi e l’impiego delleguardie giurate 1a. Adempimenti generali: |
Il titolare dell’istituto di vigilanza, o in sua vece l’institore, il direttore tecnico ovvero le figure professionali che esercitano poteri di direzione, amministrazione o di gestioneanche parziale dell’istituto, deve:a)comunicare alle guardie giurate i turni diservizio e tenerli a disposizione dell’Autorità di pubblica sicurezza per 2 anni, anche susupporto informatico non modificabile;b)inviare al termine di ciascuna giornatalavorativa al Questore della Provincia interessata un foglio notizie sui fatti costituenti reato, di cui le guardie hanno avuto cognizione nel corso dell’espletamento del servizio, nonché ogni altra informazionedegna di particolare attenzione per l’ordine e la sicurezza pubblica. Le relazioni di servizioredatte dalle guardie giurate sui medesimifatti, sono custodite agli atti dell’istituto divigilanza privata, presso la sede interessata,per essere esibiti a richiesta degli ufficiali edagenti di pubblica sicurezza; c)impiegare le guardie giurate esclusivamente nei servizi per i quali l’istituto è autorizzato e previsti dal vigente dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da istitutidi vigilanza privata, d’ora in avanti indicatocome C.C.N.L., non potendo impiegare le stesse in servizi diversi dalla tutela dei benipatrimoniali; d)accertare che le guardie particolari giuratedipendenti abbiano la disponibilità dei mezziprevisti e necessari all’efficiente espletamento dei servizi nonché della modulistica necessaria per le diverse incombenze; fornire alle stesse disposizioni scritte per particolarità e/o specificità in ordine ai compiti e le modalità di esecuzione dei servizi medesimi quando siano difformi dalle disposizioni di servizio dalle stesse acquisite con la formazione d’ingresso a dai periodici aggiornamenti forniti. Tali atti devono essere archiviati e conservati per due anni presso la sede dell’istituto, anche su supportoinformatico; e)non adibire ai servizi operativi guardie |
Il titolare dell’istituto di vigilanza, o in sua vece l’institore, il direttore tecnico ovvero le figure professionali che esercitano poteri di direzione, amministrazione o di gestione anche parziale dell’istituto, deve: a)comunicare alle guardie giurate i turni diservizio e tenerli a disposizione dell’Autorità dipubblica sicurezza per 2 anni, anche su supportoinformatico non modificabile;
d)accertare che le guardie particolari giuratedipendenti abbiano la disponibilità dei mezziprevisti e necessari all’efficiente espletamentodei servizi nonché della modulistica necessariaper le diverse incombenze; fornire alle stessedisposizioni scritte per particolarità e/ospecificità in ordine ai compiti e le modalità diesecuzione dei servizi medesimi quando sianodifformi dalle disposizioni di servizio dalle stesseacquisite con la formazione d’ingresso a daiperiodici aggiornamenti forniti. Tali atti devonoessere archiviati e conservati per due anni presso la sede dell’istituto, anche su supportoinformatico; e)non adibire ai servizi operativi guardie |
particolari giurate che non abbiano superato i previsti percorsi di formazione tecnico-professionale, fatte salve quelle assunte per cambio d’appalto, prelevate dall’elenco delle guardie giurate di cui all’art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un corso di formazione; f)impiegare, nell’esecuzione di scorte etrasporto valori, solo veicoli rispondenti airequisiti previsti dalle vigenti disposizioni inmateria, che siano efficienti per losvolgimento del servizio ed in buono stato dimanutenzione, avendo cura di segnalare alQuestore della provincia in cui l’istituto ha lasede principale, e per conoscenza ai Questoridelle province in cui intende operare, i mezzi,con le relative caratteristiche, indicati nelprogetto e le eventuali variazioni intervenute;g)osservare, nell’organizzazione del lavoro, levigenti norme in materia di sicurezza delpersonale ed in particolare quelle del C.C.N.L. di categoria e quelle previste dalD.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, recante“attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto2007, n. 123 in materia di tutela della salutee della sicurezza nei luoghi di lavoro”;h)osservare nel ricorso al lavoro straordinario i limiti previsti dalla legge in base alle regole sottoscritte dalle parti sociali nei CCNL e/o negli integrativi di 2° livello; i)per le ipotesi di raggruppamenti temporaneidi istituti di vigilanza o loro consorzi, ovveroper le altre forme di associazione previstedall’art. 257-sexies del Regolamento diesecuzione, deve essere data comunicazioneal Questore della Provincia in cui l’istitutodi vigilanza ha la sede principale e perconoscenza ai Questori interessati, dell’assunzione dei relativi servizi di vigilanzatrasmettendo copia del contratto stipulato. In ogni caso nello svolgimento di tali servizi èvietata la surroga o qualsiasi altra forma disostituzione da parte di istituti o di altrisoggetti privi dell’autorizzazione di cui all’art. 134 del T.U.L.P.S., nonché l’impiego |
particolari giurate che non abbiano superato iprevisti percorsi di formazione tecnico-professionale, fatte salve quelle assunte percambio d’appalto, prelevate dall’elenco delleguardie giurate di cui all’art. 252 bis delRegolamento o comunque quelle che abbianoprestato almeno un anno di servizio in altroIstituto superando un corso di formazione; f)impiegare, nell’esecuzione di scorte e trasportovalori, solo veicoli rispondenti ai requisiti previstidalle vigenti disposizioni in materia, che sianoefficienti per lo svolgimento del servizio ed inbuono stato di manutenzione, avendo cura disegnalare al Questore della provincia in cuil’istituto ha la sede principale, e per conoscenza ai Questori delle province in cui intende operare, i mezzi, con le relative caratteristiche, indicati nelprogetto e le eventuali variazioni intervenute; g)osservare, nell’organizzazione del lavoro, le vigenti norme in materia di sicurezza delpersonale ed in particolare quelle del C.C.N.L. dicategoria e quelle previste dal D.Lgs. 9 aprile2008, n. 81, recante “attuazione dell’art. 1 dellalegge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tuteladella salute e della sicurezza nei luoghi dilavoro”; h)osservare nel ricorso al lavoro straordinario ilimiti previsti dalla legge in base alle regolesottoscritte dalle parti sociali nei CCNL e/o negliintegrativi di 2° livello; i)per le ipotesi di raggruppamenti temporanei diistituti di vigilanza o loro consorzi, ovvero per lealtre forme di associazione previste dall’art. 257-sexies del Regolamento di esecuzione, deveessere data comunicazione al Questore dellaProvincia in cui l’istituto di vigilanza ha la sede principale e per conoscenza ai Questoriinteressati, dell’assunzione dei relativi servizi divigilanza trasmettendo copia del contrattostipulato. In ogni caso nello svolgimento di taliservizi è vietata la surroga o qualsiasi altra forma di sostituzione da parte di istituti o di altrisoggetti privi dell’autorizzazione di cui all’art.134 del T.U.L.P.S., nonché l’impiego promiscuodi personale e mezzi di un istituto di vigilanzaper |
promiscuo di personale e mezzi di un istitutodi vigilanza per l’espletamento dei serviziassunti da altro Istituto anche se facente partedello stesso raggruppamento temporaneo o altre forme di associazione di imprese, fatta eccezione per i sistemi tecnologici utilizzati incomune e preventivamente comunicati alPrefetto; l)inviare al Questore, e per conoscenza al Prefetto, della Provincia in cui l’istituto di vigilanza ha la sede principale, per le finalità di cui all’art. 257-ter, comma 3,ultimo capoverso e per l’aggiornamento dellabanca dati nazionale degli operatori disicurezza privata, annualmente e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza della licenza, una dettagliata relazione sull’attività svolta, nonché sulla consistenza dell’organico, degli automezzi, degli equipaggiamenti in dotazione, nonché dell’elenco abbonati ai servizi di vigilanza. In particolare dovranno essere indicati dettagliatamente i seguentielementi:
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l’espletamento dei servizi assunti da altro Istitutoanche se facente parte dello stessoraggruppamento temporaneo o altre forme diassociazione di imprese, fatta eccezione per isistemi tecnologici utilizzati in comune epreventivamente comunicati al Prefetto; l)inviare al Questore, e per conoscenza alPrefetto, della Provincia in cui l’istituto divigilanza ha la sede principale, per le finalitàdi cui all’art. 257-ter, comma 3, ultimo capoversoe per l’aggiornamento della banca dati nazionaledegli operatori di sicurezza privata, annualmentee comunque almeno 30 giorni prima dellascadenza della licenza, una dettagliata relazionesull’attività svolta, nonché sulla consistenzadell’organico, degli automezzi, degliequipaggiamenti in dotazione, nonché dell’elenco abbonati ai servizi di vigilanza. In particolare dovranno essere indicati dettagliatamente i seguenti elementi:
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degli stessi;
1b: Obblighi ed adempimenti delle guardiegiurate Le guardie giurate: a)devono essere adibite esclusivamente allavigilanza ed alla custodia di beni mobili edimmobili ovvero in altre attività espressamente previste da specifichedisposizioni di legge o di regolamento;b)prima dell’inizio del servizio devono: -essere a conoscenza delle direttive che loregolano e ricevere dall’istituto di vigilanza lepertinenti disposizioni scritte di caratteregenerale e particolare, con l’obbligo di esibirle agli organi deputati al controllo; |
m)inviare ai Questori territorialmente competenti ed al Questore della Provincia in cui l’istituto di vigilanza ha la sede principale, annualmente, il numero totale degli obiettivi, specificando la tipologia dei servizi, l’elenco degli abbonati e dei Comuni in cui viene svolto il servizio; n)custodire per almeno 2 anni a disposizionedell’Autorità di pubblica sicurezza presso la sede principale, ed eventualmente in copia presso lesedi operative dell’istituto, su supporto informatico non modificabile, tutta ladocumentazione riguardante l’attività svolta,nonché quella relativa alle guardie giurate, edesibirla ad ogni richiesta degli ufficiali ed agentidi pubblica sicurezza, consentendone laconsultazione e l’acquisizione di copie. o)rendere edotte le guardie particolari giuratedipendenti delle disposizioni del Regolamento diservizio redatto dall’istituto e approvato, ai sensidel R.d.l. 26 settembre 1935, n. 1952 e R.d.l. 12novembre 1936, nr. 2144, dal Questore della provincia in cui l’istituto di vigilanza ha lasede principale d’intesa con i Questoricompetenti, facendo sottoscrivere a ciascuna una dichiarazione di presa visione da custodire nelfascicolo personale dell’interessato. 1b: Obblighi ed adempimenti delle guardiegiurate Le guardie giurate: a)devono essere adibite esclusivamente allavigilanza ed alla custodia di beni mobili ed immobili ovvero in altre attività espressamentepreviste da specifiche disposizioni di legge o diregolamento; b)prima dell’inizio del servizio devono: -essere a conoscenza delle direttive che loregolano e ricevere dall’istituto di vigilanza lepertinenti disposizioni scritte di carattere generale e particolare, con l’obbligo di esibirle agli organi deputati al controllo; |
-assicurarsi dell’idoneità dell’equipaggiamentotecnico operativo in dotazione segnalando, per iscritto, eventuali anomalie riscontrate. -In particolare, prima dell’inizio di ciascunturno di servizio devono controllare:
Delle irregolarità riscontrate nel corso delservizio, deve darsi immediata notiziaall’Istituto mediante comunicazione alla C.O.c)non possono essere distratte dal loro servizio e devono aderire ad ogni richiesta loro rivolta dagli Ufficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezzao di Polizia Giudiziaria, come disposto dall’art. 139 del T.U.L.P.S.;
1.c: Assunzione ed immissione in servizio delle guardie giurate. Il titolare dell’Istituto di vigilanza, a seguitodell’esito positivo dei colloqui selettivi delleaspiranti guardie giurate, verifica nei limiti edin relazione a quanto previsto dalle vigentidisposizioni in materia, il possesso deirequisiti richiesti per la richiesta della nomina da parte del Prefetto territorialmentecompetente, ai sensi dell’art. 249 delRegolamento di esecuzione. L’impiego in servizio potrà essere dispostosolo dopo che la guardia giurata ha ottenuto il rilascio del decreto di nomina del Prefetto, ha prestato il giuramento previsto dall’art. 250 del Regolamento di esecuzione |
-assicurarsi dell’idoneità dell’equipaggiamentotecnico operativo in dotazione segnalando, periscritto, eventuali anomalie riscontrate.
Delle irregolarità riscontrate nel corso delservizio, deve darsi immediata notizia all’Istituto mediante comunicazione alla C.O. c)non possono essere distratte dal loro servizio edevono aderire ad ogni richiesta loro rivolta dagliUfficiali ed Agenti di Pubblica Sicurezza o diPolizia Giudiziaria, come disposto dall’art. 139del T.U.L.P.S.; d)sono obbligate ad esibire i documenti attestanti la loro qualità a richiesta degli Ufficiali ed Agenti di pubblica sicurezza; e)hanno l’obbligo di usare la massima diligenzanella custodia delle armi, delle dotazioni diservizio e dei titoli autorizzatori in loro possesso,adoperando ogni cautela necessaria ad impedireche si danneggino o che altri se ne impossessino. 1.c: Assunzione ed immissione in servizio delle guardie giurate Il titolare dell’Istituto di vigilanza, a seguito dell’esito positivo dei colloqui selettivi delle aspiranti guardie giurate, verifica nei limiti ed inrelazione a quanto previsto dalle vigentidisposizioni in materia, il possesso dei requisitirichiesti per la richiesta della nomina da parte delPrefetto territorialmente competente, ai sensidell’art. 249 del Regolamento di esecuzione. L’impiego in servizio potrà essere disposto solodopo che la guardia giurata ha ottenuto il rilasciodel decreto di nomina del Prefetto, ha prestato ilgiuramento previsto dall’art. 250 delRegolamento di esecuzione e previo superamento con esito positivo di un apposito |
e previo superamento con esito positivo di un apposito corso teorico- pratico formativo,organizzato dall’istituto di vigilanzainteressato, fatte salve le guardie assunte percambio d’appalto, prelevate dall’elenco delleguardie giurate di cui all’art. 252 bis delRegolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un documentato corso diformazione. 1.d: Orario di lavoro L’orario di lavoro è quello stabilito dal C.C.N.L e dalla contrattazione territoriale integrativa. Al Questore che approva ilRegolamento di servizio è trasmessa copiadella certificazione liberatoria, rilasciata indata non antecedente ai sei mesi dall’entebilaterale previsto dal C.C.N.L., attestantel’integrale e corretta applicazione del C.C.N.L.1.e: Formazione delle guardie particolarigiurate Fino all’emanazione del decreto del Ministerodell’Interno riguardante l’individuazione deirequisiti minimi professionali e di formazioneprevisto dall’art. 138, comma 2, delT.U.L.P.S., da adottarsi con le modalità indicate dal Regolamento di esecuzione,l’Istituto di Vigilanza cura la preparazioneteorica e l’addestramento delle dipendentiguardie giurate, prima della loro immissione in servizi operativi, organizzando corsi diformazione teorico-pratici della durata dialmeno 48 ore. I corsi di formazione si articolano in lezioniteoriche e pratiche e debbono perseguire iseguenti obiettivi: a)conoscenza delle norme che regolanol’attività di vigilanza privata e le mansioni di guardia particolare giurata, nonché di quelle relative alla sicurezza sul lavoro; b)conoscenza delle prescrizioni ed apprendimento teorico-pratico delle tecniche operative per l’esecuzione dei servizi; c)conoscenza dell’organizzazione aziendale edescrizione delle modalità di organizzazionedelle varie tipologie dei servizi; d)frequenza al tiro a segno che consenta ilrilascio della licenza di porto di pistola e/o |
corso teorico-pratico formativo, organizzatodall’istituto di vigilanza interessato, fatte salve leguardie assunte per cambio d’appalto, prelevate dall’elenco delle guardie giurate di cui all’art.252 bis del Regolamento o comunque quelle cheabbiano prestato almeno un anno di servizio inaltro Istituto superando un documentato corso diformazione. 1.d: Orario di lavoro L’orario di lavoro è quello stabilito dal C.C.N.Le dalla contrattazione territoriale integrativa. AlQuestore che approva il Regolamento di servizioè trasmessa copia della certificazione liberatoria,rilasciata in data non antecedente ai sei mesidall’ente bilaterale previsto dal C.C.N.L.,attestante l’integrale e corretta applicazione delC.C.N.L 1.e: Formazione delle guardie particolarigiurate Fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Interno riguardante l’individuazione deirequisiti minimi professionali e di formazioneprevisto dall’art. 138, comma 2, del T.U.L.P.S.,da adottarsi con le modalità indicate dalRegolamento di esecuzione, l’Istituto diVigilanza cura la preparazione teorica el’addestramento delle dipendenti guardie giurate, prima della loro immissione in servizi operativi,organizzando corsi di formazione teorico-pratici della durata di almeno 48 ore. I corsi di formazione si articolano in lezioniteoriche e pratiche e debbono perseguire iseguenti obiettivi: a) conoscenza delle norme che regolano l’attività di vigilanza privata e le mansioni di guardiaparticolare giurata, nonché di quelle relative allasicurezza sul lavoro; b)conoscenza delle prescrizioni edapprendimento teorico-pratico delle tecnicheoperative per l’esecuzione dei servizi;c)conoscenza dell’organizzazione aziendale e descrizione delle modalità di organizzazione dellevarie tipologie dei servizi; d) frequenza al tiro a segno che consenta ilrilascio della licenza di porto di pistola e/o fucile |
fucile e l’acquisizione delle conoscenzetecniche operative relative all’uso, maneggio,cura e custodia delle armi; e)addestramento all’utilizzo degli apparatiricetrasmittenti, nonché di ogni altra apparecchiatura tecnologica utilizzata qualedotazione; f)conoscenza approfondita delle norme del T.U.L.P.S. in materia di vigilanza privata;g)regolamento di attuazione e decreti collegatinonché prescrizioni emanate dall’Autorità diP.S.; h)nozioni di diritto e procedura penale conapprofondimento degli aspetti normativirelativi all’uso legittimo delle armi, porto,trasporto, uso, custodia e detenzione armi;i)nozioni di diritto costituzionale;j)contrattazione collettiva di comparto – legislazione in materia di lavoro; l)aspetti etico professionali; m) nella formazione delle guardie giuratedestinate ai servizi antirapina, nonché altrasporto e scorta valori, oltre alla conoscenza approfondita delle apparecchiature tecnologiche in dotazione, le lezioni dovranno essere organizzate in modo che dall’analisi di alcuni fatti di cronaca riguardanti i reati contro il patrimonio accaduti, vengano illustrate le tecniche e le strategie per prevenire ovverocontrastare adeguatamente le azioni criminose. Per l’addestramento all’uso delle armi, le guardie giurate devono superare ogni anno uncorso di lezioni regolamentari di tiro a segno,come previsto dalla normativa vigente. Dell’inizio dei corsi, dei relativi programmi èdata comunicazione, almeno una settimana prima, al Questore della Provincia ovel’istituto ha la sede principale. Talecomunicazione dovrà contenere l’elenco deipartecipanti, nonché l’indicazione del luogo edegli orari di svolgimento delle lezioni. E’ fatto divieto di impiegare in servizioguardie giurate che non siano munite deldecreto di nomina e di relativo porto d’armi,quando svolgono servizio armato, e che non |
e l’acquisizione delle conoscenze tecnicheoperative relative all’uso, maneggio, cura ecustodia delle armi; e)addestramento all’utilizzo degli apparatiricetrasmittenti, nonché di ogni altraapparecchiatura tecnologica utilizzata qualedotazione; f)conoscenza approfondita delle norme del T.U.L.P.S. in materia di vigilanza privata;g)regolamento di attuazione e decreti collegatinonché prescrizioni emanate dall’Autorità di P.S.; h)nozioni di diritto e procedura penale conapprofondimento degli aspetti normativi relativiall’uso legittimo delle armi, porto, trasporto, uso, custodia e detenzione armi; i)nozioni di diritto costituzionale; j)contrattazione collettiva di comparto – legislazione in materia di lavoro; l)aspetti etico professionali; m)nella formazione delle guardie giuratedestinate ai servizi antirapina, nonché al trasporto e scorta valori, oltre alla conoscenza approfondita delle apparecchiature tecnologiche in dotazione, le lezioni dovranno essere organizzate in modo che dall’analisi di alcuni fatti di cronaca riguardanti i reati contro il patrimonio accaduti, vengano illustrate le tecniche e le strategie per prevenire ovvero contrastare adeguatamente le azioni criminose. Restano ferme le disposizioni in materia diformazione delle guardie giurate previste daregolamenti e leggi speciali. Per l’addestramento all’uso delle armi, le guardiegiurate devono superare ogni anno un corso dilezioni regolamentari di tiro a segno, comeprevisto dalla normativa vigente. Dell’inizio dei corsi, dei relativi programmi è data comunicazione, almeno una settimana prima, alQuestore della Provincia ove l’istituto ha la sede principale. Tale comunicazione dovrà contenerel’elenco dei partecipanti, nonché l’indicazione delluogo e degli orari di svolgimento delle lezioni. E’ fatto divieto di impiegare in servizio guardie giurate che non siano munite del decreto dinomina e di relativo porto d’armi, quandosvolgono servizio armato, e che non abbianofrequentato il corso teorico-pratico con profitto |
abbiano frequentato il corso teorico-praticocon profitto fatte salve quelle assunte percambio d’appalto, ovvero prelevatedall’elenco delle guardie giurate di cui all’art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando un corso diformazione. Al termine del corso di formazione, le guardie giurate di nuova nomina dovranno essere affiancate, per almeno una settimana,nell’espletamento dei servizi cui sarannodestinate, da guardie giurate che abbianomaturato specifica esperienza negli specificiservizi. Per particolari tipologie di servizio,quali ad es. trasporto e scorta valori, o serviziprevisti da disposizione di legge o regolamenti si farà riferimento a quanto previsto dai relativi decreti o da disposizioni delle Autorità competenti. Della frequenza dei corsi e dei risultati conseguiti dalle singole guardie giurate, i titolari degli istituti sono tenuti a conservare documentazione comprovante l’avvenuta partecipazione, controfirmata dalla guardia giurata interessata ovvero mediantecertificazione dell’Ente Bilaterale della Vigilanza Privata. Restano ferme le previsioni di legge econtrattuali in materia di apprendistato. 1.f: Aggiornamento professionale periodico delle guardie giurate. Fino all’emanazione del decreto del Ministerodell’Interno riguardante l’individuazione deirequisiti minimi professionali e di formazioneprevisto dall’art. 138, comma 2, delT.U.L.P.S., da adottarsi con le modalità indicate dal Regolamento di esecuzione, iltitolare dell’Istituto di vigilanza predisponecon cadenza annuale un documentoinformativo di aggiornamento professionale per tutte le guardie giurate dipendenti;organizza inoltre i corsi necessariall’aggiornamento del personale nel caso incui vengano introdotte e utilizzatestrumentazioni innovative sotto il profilotecnologico, ovvero implementazioni e/oinnovazioni della strumentazione in uso,finalizzati al miglioramento dell’efficacia dei |
fatte salve quelle assunte per cambio d’appalto, ovvero prelevate dall’elenco delle guardie giurate di cui all’art. 252 bis del Regolamento o comunque quelle che abbiano prestato almeno un anno di servizio in altro Istituto superando uncorso di formazione. Al termine del corso di formazione, le guardie giurate di nuova nomina dovranno essereaffiancate, per almeno una settimana,nell’espletamento dei servizi cui saranno destinate, da guardie giurate che abbianomaturato specifica esperienza negli specificiservizi. Per particolari tipologie di servizio, qualiad es. trasporto e scorta valori, o servizi previstida disposizione di legge o regolamenti si farà riferimento a quanto previsto dai relativi decreti o da disposizioni delle Autorità competenti. Della frequenza dei corsi e dei risultati conseguiti dallesingole guardie giurate, i titolari degli istituti sonotenuti a conservare documentazione comprovante l’avvenuta partecipazione, controfirmata dalla guardia giurata interessata ovvero mediante certificazione dell’Ente Bilaterale della VigilanzaPrivata. Restano ferme le previsioni di legge e contrattualiin materia di apprendistato. 1.f: Aggiornamento professionale periodico delle guardie giurate Fino all’emanazione del decreto del Ministero dell’Interno riguardante l’individuazione deirequisiti minimi professionali e di formazioneprevisto dall’art. 138, comma 2, del T.U.L.P.S.,da adottarsi con le modalità indicate dalRegolamento di esecuzione, il titolare dell’Istituto di vigilanza predispone con cadenza annuale undocumento informativo di aggiornamentoprofessionale per tutte le guardie giuratedipendenti; organizza inoltre i corsi necessariall’aggiornamento del personale nel caso in cuivengano introdotte e utilizzate strumentazioniinnovative sotto il profilo tecnologico, ovveroimplementazioni e/o innovazioni dellastrumentazione in uso, finalizzati almiglioramento dell’efficacia dei servizi svolti,ovvero ad assicurare maggiori condizioni di |
servizi svolti, ovvero ad assicurare maggioricondizioni di sicurezza delle guardie giuratenello svolgimento degli stessi servizi oinnovazioni normative e legislative perl’attività degli Istituti e delle guardie diparticolare importanza. Restano salve le attività di esercitazione connesse al rinnovodel porto d’arma. Il documento informativo di aggiornamentoprofessionale avrà ad oggetto le stesse materie indicate al precedente punto 1.e), curando in particolare l’approfondimento di eventuali nuove norme relative al settore specifico. 1.g: Esercitazioni di tiro.
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sicurezza delle guardie giurate nello svolgimentodegli stessi servizi o innovazioni normative elegislative per l’attività degli Istituti e delleguardie di particolare importanza. Restano salvele attività di esercitazione connesse al rinnovo delporto d’arma. Il documento informativo di aggiornamentoprofessionale avrà ad oggetto le stesse materieindicate al precedente punto 1.e), curando inparticolare l’approfondimento di eventuali nuove norme relative al settore specifico. 1.g: Esercitazioni di tiro.
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Sezione II^ 2. ADEMPIMENTIPARTICOLARIRELATIVI AISERVIZI 2.a: Disposizioni ed ordini di servizio. Il titolare dell’istituto di vigilanza, o in sua vece l’institore, il direttore tecnico, ovvero lefigure professionali che esercitano poteri didirezione, amministrazione o di gestione anche parziale dell’istituto, deve fornire a ciascuna guardia giurata le disposizioni scritte inerenti i compiti e le modalità di esecuzione dei servizi da espletare. Il servizio deve essere predisposto in modo tale da consentire in caso di necessità per servizi occasionali o modifiche a quelli ordinari di essere modificato anche giornalmente, deve essere registrato su apposito software gestionale, il servizio deve essere comunicato alle guardie giurate interessate prima dell’inizio dei turni di servizio e così pure deve essere comunicata ogni variazione intervenuta; il servizio deve riportare i servizi svolti da ciascuna guardia giurata, con l’indicazione dell’orario e della tipologia del servizio stesso. L’ “ordine di servizio” giornaliero è custoditoagli atti dell’Istituto, anche su supportoinformatico non modificabile, per almeno due anni e deve essere esibito a ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nell’ambito dell’ordinaria attività di controllo. Le guardie giurate indossano nell’espletamento del servizio, di norma, la divisa approvata dal Prefetto della Provincia in cui l’istituto hasede principale ovvero, in casi particolari o per specifici servizi, su richiesta del titolare di licenza, previa autorizzazione del Questoreterritorialmente competente, il distintivo, anche esso approvato dal Prefetto, che deveessere esposto in modo ben visibile. Il titolare dell’istituto, le guardie giurate ed ilpersonale comunque dipendente dall’Istituto e chiunque altro venga a conoscenza degli“ordini di servizio interni” sono tenuti al |
Sezione II^ 2. ADEMPIMENTI PARTICOLARI RELATIVI AISERVIZI 2.a: Disposizioni ed ordini di servizio. Il titolare dell’istituto di vigilanza, o in suavece l’institore, il direttore tecnico, ovvero lefigure professionali che esercitano poteri didirezione, amministrazione o di gestione ancheparziale dell’istituto, deve fornire a ciascunaguardia giurata le disposizioni scritte inerenti i compiti e le modalità di esecuzione dei servizi daespletare. Il servizio deve essere predisposto in modo tale da consentire in caso di necessità perservizi occasionali o modifiche a quelli ordinari diessere modificato anche giornalmente, deveessere registrato su apposito software gestionale,il servizio deve essere comunicato alle guardiegiurate interessate prima dell’inizio dei turni di |