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Posted on 11 Giugno 2015 in Senza categoria

ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI INVESTIGAZIONI & SICUREZZA

ASSOCIAZIONE PROFESSIONISTI INVESTIGAZIONI & SICUREZZA

Il 15 maggio 2014 avevo presentato un’istanza all’INPS chiedendo loro di recepire la legge n. 4 del 14/01/’13 che di fatto permetterebbe agli investigatori privati di cancellare le loro imprese dalla camera di commercio e di iscriversi alla “gestione separata”.

Avevo posto la questione esattamente nei seguenti termini:
L`ATTIVITÀ SVOLTA DAGLI INVESTIGATORI PRIVATI È STATA ELEVATA A RANGO DI PROFESSIONE INTELLETTUALE CON TUTTI I RISVOLTI CHE NE CONSEGUONO. CIÒ È STATO POSSIBILE IN QUANTO ESSI RISPONDONO AI REQUISITI SANCITI DALLA LEGGE N. 4 DEL 14 GENNAIO 2013 PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N. 22 DEL 26/01/`13 ED ENTRATA IN VIGORE IL 10 FEBBRAIO `13 E – PURCHÈ SIANO ISCRITTI IN UNA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE – DEVE ESSERE LORO CONSENTITO DI CANCELLARSI DALLE CCIAA IN QUANTO NON SONO IMPRENDITORI COMMERCIALI. SI RICHIEDE – QUINDI – DI RECEPIRE TALE DIRETTIVA CONSENTENDO AI PROFESSIONISTI ESERCENTI L`ATTIVITÀ DI INVESTIGATORE PRIVATO DI POTERSI CANCELLARE DAL REGISTRO DELLE IMPRESE E ISCRIVERSI ALLA GESTIONE SEPARATA DELL`INPS SU ISTANZA DELL`INTERESSATO. SIAMO COMPIACIUTI DEL FATTO CHE LA CAMERA DI COMMERCIO DI PALERMO SIA STATA LA PRIMA AD ACCOGLIERE FAVOREVOLMENTE L`ISTANZA MOTIVATA DI UN NOSTRO ASSOCIATO UMBERTO MENDOLA E CHIEDIAMO L`ADEGUAMENTO ALLA SUNNOMINATA NORMA DA PARTE DI OGNI ALTRO ORGANO COMPETENTE. DISTINTI SALUTI.

La loro risposta è giunta dopo circa UN ANNO di attesa – esattamente il 20 aprile 2015 e fino ad oggi non ho perso tempo a darvene notizia per non farvi infuriare inutilmente ma stasera ho pensato che – invece – merita di essere condivisa affinchè possiate comprendere a fondo quanto le nostre ISTITUZIONI siano capaci di coprirsi di ridicolo. Ebbene ecco la loro attesa posizione…

“Gentile utente, con riferimento alla Sua richiesta con numero di protocollo INPS.CCBFF.15/05/2014.1787532 del 15/05/2014 08:41:41, Le comunichiamo quanto segue: occorrerebbe conoscere i nominativi di tutti coloro che sono iscritti come investigatori privati. La ringraziamo per aver utilizzato il servizio INPSRisponde, non esiti a contattarci per ulteriori richieste”.

 

La domanda nasce spontanea. Attraverso i codici ATECO contenuti nelle visure camerali l’INPS non è in grado di identificare gli Istituti di Investigazione?!!!
La risposta – comunque – non contiene una NEGAZIONE  ed è uno spiraglio per tentare di “sfondare” ancora questa porta.
Torneremo alla carica. Statene certi!!!

TESTO DELLA LEGGE 
 La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. La presente legge, in attuazione  dell'art.  117,  terzo  comma,
della Costituzione e nel rispetto dei principi dell'Unione europea in
materia di concorrenza e di liberta' di circolazione,  disciplina  le
professioni non organizzate in ordini o collegi. 
  2. Ai fini della presente legge, per «professione  non  organizzata
in ordini o collegi», di seguito denominata «professione», si intende
l'attivita' economica, anche organizzata, volta alla  prestazione  di
servizi o di opere a  favore  di  terzi,  esercitata  abitualmente  e
prevalentemente mediante lavoro  intellettuale,  o  comunque  con  il
concorso di questo, con  esclusione  delle  attivita'  riservate  per
legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi  dell'art.  2229
del codice civile, delle professioni sanitarie e  delle  attivita'  e
dei  mestieri  artigianali,  commerciali  e  di  pubblico   esercizio
disciplinati da specifiche normative. 
  3. Chiunque  svolga  una  delle  professioni  di  cui  al  comma  2
contraddistingue la propria attivita', in ogni documento  e  rapporto
scritto con il  cliente,  con  l'espresso  riferimento,  quanto  alla
discplina   applicabile,   agli   estremi   della   presente   legge.
L'inadempimento rientra tra le  pratiche  commerciali  scorrette  tra
professionisti e consumatori, di cui al titolo III della parte II del
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6  settembre  2005,
n. 206, ed e' sanzionato ai sensi del medesimo codice. 
  4.   L'esercizio   della   professione   e'   libero   e    fondato
sull'autonomia, sulle  competenze  e  sull'indipendenza  di  giudizio
intellettuale e tecnica, nel rispetto dei  principi  di  buona  fede,
dell'affidamento del pubblico e della clientela,  della  correttezza,
dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta  dei  servizi,
della responsabilita' del professionista. 
  5. La professione e' esercitata  in  forma  individuale,  in  forma
associata,  societaria,  cooperativa  o  nella   forma   del   lavoro
dipendente. 
Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Il testo dell'art.  117  della  Costituzione,  e'  il
          seguente: 
              «Art.  117  (Testo   applicabile   fino   all'esercizio
          finanziario  relativo  all'anno  2013).   -   La   potesta'
          legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle  Regioni  nel
          rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli  derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  perequazione  delle
          risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; armonizzazione  dei
          bilanci pubblici e coordinamento della finanza  pubblica  e
          del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e
          ambientali  e  promozione  e  organizzazione  di  attivita'
          culturali; casse di risparmio,  casse  rurali,  aziende  di
          credito a carattere regionale; enti di credito fondiario  e
          agrario   a   carattere   regionale.   Nelle   materie   di
          legislazione concorrente spetta alle  Regioni  la  potesta'
          legislativa, salvo che per la determinazione  dei  principi
          fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato. 
 
                 (Testo applicabile a decorrere dall'esercizio 
                      finanziario relativo all'anno 2014) 
 
              La potesta' legislativa e'  esercitata  dallo  Stato  e
          dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche'  dei
          vincoli  derivanti  dall'ordinamento  comunitario  e  dagli
          obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              - Il testo dell'art. 2229  del  codice  civile,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 2229 (Esercizio delle professioni intellettuali).
          - La  legge  determina  le  professioni  intellettuali  per
          l'esercizio  delle  quali  e'  necessaria  l'iscrizione  in
          appositi albi o elenchi. 
              L'accertamento dei  requisiti  per  l'iscrizione  negli
          albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi  e  il  potere
          disciplinare   sugli   iscritti   sono   demandati    [alle
          associazioni  professionali],  sotto  la  vigilanza   dello
          Stato, salvo che la legge disponga diversamente. 
              Contro il rifiuto dell'iscrizione  o  la  cancellazione
          dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari
          che importano la  perdita  o  la  sospensione  del  diritto
          all'esercizio della professione e' ammesso ricorso  in  via
          giurisdizionale nei modi  e  nei  termini  stabiliti  dalle
          leggi speciali.». 
              Il titolo III della parte II del codice del consumo, di
          cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice
          del consumo, a norma dell'art.  7  della  legge  29  luglio
          2003, n. 229), pubblicato nel S.O. alla Gazzetta  Ufficiale
          n. 235 dell'8 ottobre 2005, reca: «Titolo  III  -  PRATICHE
          COMMERCIALI,    PUBBLICITA'    E    ALTRE     COMUNICAZIONI
          COMMERCIALI.».
       Art. 2 
 
 
                     Associazioni professionali 
 
  1. Coloro che esercitano la professione di cui all'art. 1, comma 2,
possono costituire associazioni a carattere professionale  di  natura
privatistica, fondate su base  volontaria,  senza  alcun  vincolo  di
rappresentanza esclusiva, con il fine di  valorizzare  le  competenze
degli associati e garantire il rispetto delle  regole  deontologiche,
agevolando la scelta e la tutela  degli  utenti  nel  rispetto  delle
regole sulla concorrenza. 
  2.  Gli  statuti  e  le  clausole  associative  delle  associazioni
professionali garantiscono la trasparenza  delle  attivita'  e  degli
assetti associativi, la dialettica  democratica  tra  gli  associati,
l'osservanza  dei  principi  deontologici,  nonche'   una   struttura
organizzativa   e    tecnico-scientifica    adeguata    all'effettivo
raggiungimento delle finalita' dell'associazione. 
  3.  Le  associazioni  professionali  promuovono,  anche  attraverso
specifiche iniziative, la formazione permanente dei propri  iscritti,
adottano un codice di condotta ai sensi dell'art. 27-bis  del  codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,
vigilano sulla condotta professionale degli associati e  stabiliscono
le sanzioni disciplinari da irrogare agli associati per le violazioni
del medesimo codice. 
  4.  Le  associazioni  promuovono  forme  di   garanzia   a   tutela
dell'utente, tra cui l'attivazione di uno  sportello  di  riferimento
per il cittadino consumatore, presso il  quale  i  committenti  delle
prestazioni professionali possano rivolgersi in caso  di  contenzioso
con i singoli professionisti, ai sensi dell'art.  27-ter  del  codice
del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.  206,
nonche' ottenere informazioni relative all'attivita' professionale in
generale e agli standard qualitativi da esse richiesti agli iscritti. 
  5.  Alle  associazioni  sono  vietati   l'adozione   e   l'uso   di
denominazioni professionali relative  a  professioni  organizzate  in
ordini o collegi. 
  6. Ai professionisti di cui all'art. 1, comma 2, anche se  iscritti
alle associazioni di cui al  presente  articolo,  non  e'  consentito
l'esercizio delle attivita' professionali  riservate  dalla  legge  a
specifiche categorie di soggetti, salvo il caso in cui dimostrino  il
possesso  dei  requisiti  previsti  dalla  legge  e  l'iscrizione  al
relativo albo professionale. 
  7. L'elenco delle associazioni professionali  di  cui  al  presente
articolo e delle forme aggregative di cui all'art. 3 che  dichiarano,
con  assunzione  di  responsabilita'  dei  rispettivi  rappresentanti
legali, di essere  in  possesso  dei  requisiti  ivi  previsti  e  di
rispettare, per quanto  applicabili,  le  prescrizioni  di  cui  agli
articoli 5,  6  e  7  e'  pubblicato  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico  nel  proprio  sito  internet,  unitamente  agli   elementi
concernenti le notizie comunicate  al  medesimo  Ministero  ai  sensi
dell'art. 4, comma 1, della presente legge. 
Note all'art. 2: 
              - Il testo degli articoli 27-bis e  27-ter  del  codice
          del consumo, di cui  al  decreto  legislativo  6  settembre
          2005, n. 206, e' il seguente: 
              «Art. 27-bis (Codici di condotta)  (in  vigore  dal  21
          settembre 2007). - 1. Le associazioni o  le  organizzazioni
          imprenditoriali  e  professionali  possono   adottare,   in
          relazione a una o piu' pratiche commerciali o ad uno o piu'
          settori  imprenditoriali  specifici,  appositi  codici   di
          condotta   che    definiscono    il    comportamento    dei
          professionisti che si impegnano a  rispettare  tali  codici
          con   l'indicazione    del    soggetto    responsabile    o
          dell'organismo  incaricato   del   controllo   della   loro
          applicazione. 
              2. Il codice di condotta e' redatto in lingua  italiana
          e inglese ed e' reso accessibile dal soggetto  o  organismo
          responsabile al consumatore, anche per via telematica. 
              3. Nella redazione di codici di  condotta  deve  essere
          garantita almeno la protezione dei minori  e  salvaguardata
          la dignita' umana. 
              4. I  codici  di  condotta  di  cui  al  comma  1  sono
          comunicati, per la relativa adesione,  agli  operatori  dei
          rispettivi settori e conservati ed aggiornati  a  cura  del
          responsabile del codice, con l'indicazione degli aderenti. 
              5. Dell'esistenza del  codice  di  condotta,  dei  suoi
          contenuti   e   dell'adesione   il   professionista    deve
          preventivamente informare i consumatori.». 
              «Art.  27-ter  (Autodisciplina)  (in  vigore   dal   21
          settembre 2007). - 1. I consumatori, i  concorrenti,  anche
          tramite le loro associazioni  o  organizzazioni,  prima  di
          avviare la procedura di cui all'art. 27, possono  convenire
          con il professionista di adire preventivamente, il soggetto
          responsabile o l'organismo  incaricato  del  controllo  del
          codice di condotta relativo ad  uno  specifico  settore  la
          risoluzione concordata della controversia volta a vietare o
          a far cessare la continuazione  della  pratica  commerciale
          scorretta. 
              2. In ogni  caso  il  ricorso  ai  sensi  del  presente
          articolo,  qualunque  sia  l'esito  della  procedura,   non
          pregiudica il diritto del consumatore di adire l'Autorita',
          ai sensi dell'art. 27, o il giudice competente. 
              3. Iniziata la procedura davanti  ad  un  organismo  di
          autodisciplina, le parti  possono  convenire  di  astenersi
          dall'adire  l'Autorita'  fino  alla  pronuncia  definitiva,
          ovvero possono chiedere  la  sospensione  del  procedimento
          innanzi all'Autorita', ove lo  stesso  sia  stato  attivato
          anche  da  altro  soggetto  legittimato,  in  attesa  della
          pronuncia dell'organismo  di  autodisciplina.  L'Autorita',
          valutate tutte le circostanze, puo' disporre la sospensione
          del procedimento per un  periodo  non  superiore  a  trenta
          giorni.».
 Art. 3 
 
 
                Forme aggregative delle associazioni 
 
  1. Le associazioni professionali di cui all'art. 2,  mantenendo  la
propria autonomia, possono riunirsi  in  forme  aggregative  da  esse
costituite come associazioni di natura privatistica. 
  2. Le forme aggregative rappresentano le  associazioni  aderenti  e
agiscono in piena indipendenza e imparzialita'. 
  3.  Le  forme  aggregative   hanno   funzioni   di   promozione   e
qualificazione  delle  attivita'  professionali  che   rappresentano,
nonche' di divulgazione delle informazioni e delle conoscenze ad esse
connesse  e  di  rappresentanza  delle  istanze  comuni  nelle   sedi
politiche e istituzionali. Su  mandato  delle  singole  associazioni,
esse possono controllare l'operato delle  medesime  associazioni,  ai
fini della verifica del rispetto e della  congruita'  degli  standard
professionali  e  qualitativi  dell'esercizio  dell'attivita'  e  dei
codici di condotta definiti dalle stesse associazioni. 
      Art. 4 
 
 
            Pubblicita' delle associazioni professionali 
 
  1. Le associazioni professionali di  cui  all'art.  2  e  le  forme
aggregative delle associazioni  di  cui  all'art.  3  pubblicano  nel
proprio sito web gli elementi informativi che presentano utilita' per
il  consumatore,  secondo  criteri   di   trasparenza,   correttezza,
veridicita'. Nei casi  in  cui  autorizzano  i  propri  associati  ad
utilizzare  il  riferimento  all'iscrizione  all'associazione   quale
marchio o attestato di qualita' e di qualificazione professionale dei
propri servizi, anche ai sensi degli articoli 7 e  8  della  presente
legge, osservano anche le prescrizioni di cui all'art. 81 del decreto
legislativo 26 marzo 2010, n. 59. 
  2. Il rappresentante legale dell'associazione professionale o della
forma  aggregativa  garantisce  la  correttezza  delle   informazioni
fornite nel sito web. 
  3. Le singole  associazioni  professionali  possono  promuovere  la
costituzione di comitati di indirizzo e sorveglianza sui  criteri  di
valutazione e rilascio dei sistemi  di  qualificazione  e  competenza
professionali. Ai suddetti comitati partecipano, previo  accordo  tra
le parti, le associazioni dei lavoratori, degli  imprenditori  e  dei
consumatori maggiormente rappresentative sul piano  nazionale.  Tutti
gli oneri per la costituzione e il funzionamento  dei  comitati  sono
posti a carico delle associazioni rappresentate nei comitati stessi. 
Note all'art. 4: 
              - Il testo dell'art.  81  del  decreto  legislativo  26
          marzo 2010, n. 59, e' il seguente: 
              «Art. 81 (Marchi ed attestati di qualita' dei  servizi)
          (in vigore  dal  14  settembre  2012).  -  1.  I  soggetti,
          pubblici  o  privati,  che  istituiscono  marchi  ed  altri
          attestati  di  qualita'  relativi   ai   servizi   o   sono
          responsabili della loro attribuzione,  rendono  disponibili
          ai prestatori ed ai destinatari, tramite pubblicazione  sul
          proprio sito internet,  informazioni  sul  significato  dei
          marchi e sui criteri di attribuzione  dei  marchi  e  degli
          altri attestati  di  qualita',  dandone  contemporaneamente
          notizia  al   Ministero   dello   sviluppo   economico   ed
          evidenziando se  si  tratta  di  certificazioni  rilasciate
          sulla  base  del  sistema  di  accreditamento  di  cui   al
          Regolamento (CE) n. 765/2008, del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 9 luglio 2008. 
              1-bis. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma
          1 sono valutate ai fini della individuazione  di  eventuali
          azioni ingannevoli o omissioni ingannevoli ai  sensi  degli
          articoli 21 e 22 del decreto legislativo 6 settembre  2005,
          n. 206, e successive modificazioni, recante il  codice  del
          consumo, anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni  di
          cui all'art. 27 del medesimo codice.».
         Art. 5 
 
 
                Contenuti degli elementi informativi 
 
  1. Le associazioni professionali assicurano, per le finalita' e con
le modalita' di cui all'art. 4, comma 1, la piena conoscibilita'  dei
seguenti elementi: 
    a) atto costitutivo e statuto; 
    b) precisa  identificazione  delle  attivita'  professionali  cui
l'associazione si riferisce; 
    c) composizione degli organismi  deliberativi  e  titolari  delle
cariche sociali; 
    d) struttura organizzativa dell'associazione; 
    e)  requisiti  per  la   partecipazione   all'associazione,   con
particolare riferimento ai titoli di studio relativi  alle  attivita'
professionali   oggetto    dell'associazione,    all'obbligo    degli
appartenenti di procedere all'aggiornamento professionale costante  e
alla predisposizione di strumenti  idonei  ad  accertare  l'effettivo
assolvimento di tale obbligo e all'indicazione della quota da versare
per il conseguimento degli scopi statutari; 
    f) assenza di scopo di lucro. 
  2. Nei casi di cui all'art. 4, comma 1, secondo periodo,  l'obbligo
di garantire la conoscibilita' e' esteso ai seguenti elementi: 
    a) il codice di condotta con la previsione di  sanzioni  graduate
in relazione alle violazioni poste  in  essere  e  l'organo  preposto
all'adozione dei provvedimenti disciplinari dotato  della  necessaria
autonomia; 
    b) l'elenco degli iscritti, aggiornato annualmente; 
    c) le sedi dell'associazione sul territorio nazionale, in  almeno
tre regioni; 
    d) la presenza di una struttura tecnico-scientifica dedicata alla
formazione permanente degli associati, in forma diretta o indiretta; 
    e) l'eventuale possesso di un  sistema  certificato  di  qualita'
dell'associazione conforme alla norma UNI EN ISO 9001 per il  settore
di competenza; 
    f) le garanzie  attivate  a  tutela  degli  utenti,  tra  cui  la
presenza, i recapiti e le modalita' di accesso allo sportello di  cui
all'art. 2, comma 4. 
         Art. 6 
 
 
                   Autoregolamentazione volontaria 
 
  1. La presente legge promuove l'autoregolamentazione  volontaria  e
la qualificazione  dell'attivita'  dei  soggetti  che  esercitano  le
professioni di cui all'art. 1, anche indipendentemente  dall'adesione
degli stessi ad una delle associazioni di cui all'art. 2. 
  2. La qualificazione della prestazione professionale si basa  sulla
conformita' della medesima a norme tecniche UNI ISO, UNI EN ISO,  UNI
EN e UNI, di seguito denominate «normativa tecnica UNI», di cui  alla
direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  22
giugno 1998, e sulla base delle linee guida CEN 14 del 2010. 
  3.  I  requisiti,  le  competenze,  le   modalita'   di   esercizio
dell'attivita'  e  le  modalita'  di  comunicazione  verso   l'utente
individuate dalla normativa  tecnica  UNI  costituiscono  principi  e
criteri generali che disciplinano l'esercizio autoregolamentato della
singola attivita' professionale e ne assicurano la qualificazione. 
  4. Il Ministero dello sviluppo  economico  promuove  l'informazione
nei confronti dei professionisti e degli utenti riguardo all'avvenuta
adozione, da parte dei competenti organismi, di una norma tecnica UNI
relativa alle attivita' professionali di cui all'art. 1. 
Note all'art. 6: 
              - La direttiva 98/34/CE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio,  del  22  giugno  1998,  reca:  «Direttiva   del
          Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  che   prevede   una
          procedura d'informazione nel settore delle  norme  e  delle
          regolamentazioni  tecniche  e  delle  regole  relative   ai
          servizi della societa' dell'informazione.».
                               Art. 7 
 
 
                       Sistema di attestazione 
 
  1. Al fine di tutelare i consumatori e di garantire la  trasparenza
del mercato dei servizi professionali, le associazioni  professionali
possono  rilasciare  ai  propri  iscritti,   previe   le   necessarie
verifiche,  sotto  la  responsabilita'  del  proprio   rappresentante
legale, un'attestazione relativa: 
    a) alla regolare iscrizione del professionista all'associazione; 
    b) ai requisiti necessari  alla  partecipazione  all'associazione
stessa; 
    c) agli standard qualitativi e  di  qualificazione  professionale
che  gli   iscritti   sono   tenuti   a   rispettare   nell'esercizio
dell'attivita' professionale ai fini del mantenimento dell'iscrizione
all'associazione; 
    d) alle garanzie fornite dall'associazione  all'utente,  tra  cui
l'attivazione dello sportello di cui all'art. 2, comma 4; 
    e) all'eventuale  possesso  della  polizza  assicurativa  per  la
responsabilita' professionale stipulata dal professionista; 
    f) all'eventuale possesso da parte del professionista iscritto di
una certificazione, rilasciata da un organismo accreditato,  relativa
alla conformita' alla norma tecnica UNI. 
  2. Le attestazioni di cui al comma 1  non  rappresentano  requisito
necessario per l'esercizio dell'attivita' professionale. 
 Art. 8 
 
 
                     Validita' dell'attestazione 
 
  1. L'attestazione di cui all'art. 7, comma 1, ha validita' pari  al
periodo   per   il   quale   il   professionista   risulta   iscritto
all'associazione professionale che la rilascia  ed  e'  rinnovata  ad
ogni rinnovo dell'iscrizione stessa per un corrispondente periodo. La
scadenza dell'attestazione e' specificata nell'attestazione stessa. 
  2. Il professionista iscritto all'associazione professionale e  che
ne utilizza l'attestazione ha l'obbligo  di  informare  l'utenza  del
proprio numero di iscrizione all'associazione. 
      Art. 9 
 
 
                    Certificazione di conformita' 
                        a norme tecniche UNI 
 
  1. Le associazioni professionali di  cui  all'art.  2  e  le  forme
aggregative di cui  all'art.  3  collaborano  all'elaborazione  della
normativa tecnica UNI relativa alle singole attivita'  professionali,
attraverso la partecipazione ai lavori degli specifici organi tecnici
o inviando all'ente di normazione  i  propri  contributi  nella  fase
dell'inchiesta  pubblica,   al   fine   di   garantire   la   massima
consensualita',   democraticita'   e   trasparenza.    Le    medesime
associazioni possono  promuovere  la  costituzione  di  organismi  di
certificazione della conformita' per i  settori  di  competenza,  nel
rispetto   dei   requisiti   di   indipendenza,    imparzialita'    e
professionalita' previsti per tali organismi dalla normativa  vigente
e garantiti dall'accreditamento di cui al comma 2. 
  2. Gli organismi di certificazione accreditati dall'organismo unico
nazionale di accreditamento ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9  luglio  2008,  possono
rilasciare,  su  richiesta  del  singolo  professionista  anche   non
iscritto ad alcuna associazione, il certificato di  conformita'  alla
norma tecnica UNI definita per la singola professione. 
Note all'art. 9: 
              -  Il  regolamento  (CE)  n.  765/2008  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  9  luglio   2008,   reca:
          «Regolamento del Parlamento europeo  e  del  Consiglio  che
          pone norme in materia di  accreditamento  e  vigilanza  del
          mercato per  quanto  riguarda  la  commercializzazione  dei
          prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93.». 

               Art. 10 
 
 
                        Vigilanza e sanzioni 
 
  1.  Il  Ministero  dello  sviluppo  economico  svolge  compiti   di
vigilanza sulla corretta attuazione delle disposizioni della presente
legge. 
  2. La pubblicazione di informazioni  non  veritiere  nel  sito  web
dell'associazione o il rilascio dell'attestazione di cui all'art.  7,
comma 1, contenente informazioni non veritiere, sono sanzionabili  ai
sensi dell'art.  27  del  codice  del  consumo,  di  cui  al  decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni. 
Note all'art. 10: 
              - Il testo dell'art. 27 del codice del consumo, di  cui
          al decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 27 (Tutela amministrativa e giurisdizionale)  (in
          vigore dal 16 settembre 2010).  -  1.  L'Autorita'  garante
          della concorrenza e  del  mercato,  di  seguito  denominata
          "Autorita'",  esercita  le  attribuzioni  disciplinate  dal
          presente articolo  anche  quale  autorita'  competente  per
          l'applicazione del regolamento 2006/2004/CE del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del  27  ottobre  2004,  sulla
          cooperazione  tra  le  autorita'   nazionali   responsabili
          dell'esecuzione della normativa che tutela  i  consumatori,
          nei limiti delle disposizioni di legge. 
              2. L'Autorita', d'ufficio o su istanza di ogni soggetto
          o  organizzazione  che  ne  abbia  interesse,  inibisce  la
          continuazione delle pratiche  commerciali  scorrette  e  ne
          elimina gli effetti. A tale fine, l'Autorita' si avvale dei
          poteri  investigativi  ed  esecutivi  di  cui   al   citato
          regolamento 2006/2004/CE anche in relazione alle infrazioni
          non transfrontaliere. Per lo svolgimento dei compiti di cui
          al comma 1 l'Autorita'  puo'  avvalersi  della  Guardia  di
          finanza che agisce con i  poteri  ad  essa  attribuiti  per
          l'accertamento   dell'imposta   sul   valore   aggiunto   e
          dell'imposta sui redditi.  L'intervento  dell'Autorita'  e'
          indipendente   dalla   circostanza   che   i    consumatori
          interessati si trovino nel territorio dello Stato membro in
          cui e' stabilito il professionista  o  in  un  altro  Stato
          membro. 
              3.  L'Autorita'  puo'   disporre,   con   provvedimento
          motivato,  la  sospensione   provvisoria   delle   pratiche
          commerciali   scorrette,   laddove   sussiste   particolare
          urgenza. In ogni caso, comunica l'apertura dell'istruttoria
          al professionista e, se il committente non  e'  conosciuto,
          puo' richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso la
          pratica   commerciale   ogni   informazione    idonea    ad
          identificarlo. L'Autorita'  puo',  altresi',  richiedere  a
          imprese, enti  o  persone  che  ne  siano  in  possesso  le
          informazioni   ed   i   documenti   rilevanti    al    fine
          dell'accertamento   dell'infrazione.   Si   applicano    le
          disposizioni previste dall'art. 14, commi 2, 3 e  4,  della
          legge 10 ottobre 1990, n. 287. 
              4.  In  caso  di  inottemperanza,  senza   giustificato
          motivo, a quanto disposto dall'Autorita' ai sensi dell'art.
          14,  comma  2,  della  legge  10  ottobre  1990,  n.   287,
          l'Autorita' applica una sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 2.000,00 euro a 20.000,00 euro. Qualora le  informazioni
          o  la   documentazione   fornite   non   siano   veritiere,
          l'Autorita' applica una sanzione amministrativa  pecuniaria
          da 4.000,00 euro a 40.000,00 euro. 
              5. L'Autorita'  puo'  disporre  che  il  professionista
          fornisca prove sull'esattezza dei dati  di  fatto  connessi
          alla pratica commerciale se, tenuto  conto  dei  diritti  o
          degli interessi legittimi del professionista e di qualsiasi
          altra  parte  nel  procedimento,  tale   esigenza   risulti
          giustificata, date le circostanze del  caso  specifico.  Se
          tale prova e' omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati
          di fatto sono considerati inesatti. Incombe, in ogni  caso,
          al  professionista  l'onere  di  provare,  con  allegazioni
          fattuali, che egli  non  poteva  ragionevolmente  prevedere
          l'impatto della pratica  commerciale  sui  consumatori,  ai
          sensi dell'art. 20, comma 3. 
              6. Quando la pratica commerciale e' stata o deve essere
          diffusa attraverso la stampa periodica o quotidiana  ovvero
          per  via  radiofonica  o  televisiva  o  altro   mezzo   di
          telecomunicazione,  l'Autorita',   prima   di   provvedere,
          richiede il parere dell'Autorita'  per  le  garanzie  nelle
          comunicazioni. 
              7. Ad eccezione dei casi di  manifesta  scorrettezza  e
          gravita'  della  pratica  commerciale,   l'Autorita'   puo'
          ottenere  dal  professionista   responsabile   l'assunzione
          dell'impegno di  porre  fine  all'infrazione,  cessando  la
          diffusione  della  stessa  o  modificandola  in   modo   da
          eliminare i profili  di  illegittimita'.  L'Autorita'  puo'
          disporre la pubblicazione della dichiarazione  dell'impegno
          in questione a cura e spese  del  professionista.  In  tali
          ipotesi, l'Autorita', valutata l'idoneita' di tali impegni,
          puo' renderli obbligatori per il professionista e  definire
          il   procedimento    senza    procedere    all'accertamento
          dell'infrazione. 
              8.  L'Autorita',  se  ritiene  la  pratica  commerciale
          scorretta, vieta la diffusione, qualora non ancora  portata
          a conoscenza del pubblico, o la continuazione,  qualora  la
          pratica sia gia' iniziata. Con  il  medesimo  provvedimento
          puo' essere disposta, a cura e spese del professionista, la
          pubblicazione della delibera, anche per estratto, ovvero di
          un'apposita  dichiarazione  rettificativa,   in   modo   da
          impedire che le pratiche commerciali scorrette continuino a
          produrre effetti. 
              9.  Con  il  provvedimento   che   vieta   la   pratica
          commerciale   scorretta,   l'Autorita'   dispone    inoltre
          l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da
          5.000,00  euro  a  500.000,00  euro,  tenuto  conto   della
          gravita' e della  durata  della  violazione.  Nel  caso  di
          pratiche commerciali scorrette ai sensi dell'art. 21, commi
          3 e 4, la sanzione non puo' essere  inferiore  a  50.000,00
          euro. 
              10.  Nei  casi  riguardanti  comunicazioni  commerciali
          inserite  sulle  confezioni   di   prodotti,   l'Autorita',
          nell'adottare i provvedimenti indicati nei  commi  3  e  8,
          assegna per la loro esecuzione un termine che  tenga  conto
          dei tempi tecnici necessari per l'adeguamento. 
              11.  L'Autorita'  garante  della  concorrenza   e   del
          mercato, con proprio regolamento, disciplina  la  procedura
          istruttoria, in modo da garantire  il  contraddittorio,  la
          piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. 
              12.  In  caso  di   inottemperanza   ai   provvedimenti
          d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti
          di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso  di  mancato  rispetto
          degli impegni assunti ai sensi  del  comma  7,  l'Autorita'
          applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000  a
          150.000  euro.  Nei  casi   di   reiterata   inottemperanza
          l'Autorita' puo'  disporre  la  sospensione  dell'attivita'
          d'impresa per un periodo non superiore a trenta giorni. 
              13.   Per   le   sanzioni   amministrative   pecuniarie
          conseguenti  alle  violazioni  del  presente   decreto   si
          osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute
          nel capo I, sezione I, e negli articoli 26,  27,  28  e  29
          della  legge  24  novembre  1981,  n.  689,  e   successive
          modificazioni. Il pagamento delle  sanzioni  amministrative
          di cui al presente articolo deve  essere  effettuato  entro
          trenta   giorni   dalla    notifica    del    provvedimento
          dell'Autorita'. 
              14. Ove la pratica commerciale sia stata assentita  con
          provvedimento  amministrativo,   preordinato   anche   alla
          verifica del  carattere  non  scorretto  della  stessa,  la
          tutela dei soggetti e delle organizzazioni che  vi  abbiano
          interesse, e' esperibile in via giurisdizionale con ricorso
          al   giudice    amministrativo    avverso    il    predetto
          provvedimento. 
              15.  E'  comunque  fatta  salva  la  giurisdizione  del
          giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale,
          a norma dell'art. 2598  del  codice  civile,  nonche',  per
          quanto concerne la pubblicita' comparativa, in  materia  di
          atti compiuti in violazione della  disciplina  sul  diritto
          d'autore protetto dalla legge 22 aprile  1941,  n.  633,  e
          successive modificazioni, e dei marchi d'impresa protetto a
          norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005,  n.  30,  e
          successive modificazioni, nonche'  delle  denominazioni  di
          origine riconosciute e protette in Italia e di altri  segni
          distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.». 

          Art. 11 
 
 
                 Clausola di neutralita' finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione degli articoli 2, comma 7, 6, comma 4, e 10  non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico  del  bilancio  dello
Stato.  Il  Ministero  dello   sviluppo   economico   provvede   agli
adempimenti  ivi  previsti  con  le  risorse  umane,  strumentali   e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  Ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 14 gennaio 2013 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei
                                Ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Severino 

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