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Posted on 26 Maggio 2015 in Senza categoria

Agenzie recupero crediti

Agenzie recupero crediti

D.M. 2 aprile 2015 nr. 53 del Ministro dell’Economia e Finanza

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (di seguito: «t.u.b.») e, in particolare:

l’articolo 1, comma 2, lettera f), relativo alle attivita’ ammesse al mutuo riconoscimento;

l’articolo 18, che disciplina l’esercizio nel territorio della Repubblica, mediante stabilimento di succursale o in regime di libera prestazione di servizi, di attivita’ ammesse al mutuo riconoscimento da parte di societa’ finanziarie aventi sede legale in uno Stato comunitario e controllate da una o piu’ banche aventi sede legale nel medesimo Stato;

l’articolo 106, comma 1, che riserva l’esercizio nei confronti del pubblico dell’attivita’ di concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma agli intermediari finanziari autorizzati, iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia;

l’articolo 106, comma 3, in base al quale il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, specifica il contenuto delle attivita’ indicate nel comma 1 nonche’ in quali circostanze ricorra l’esercizio nei confronti del pubblico;

l’articolo 112, comma 1, in base al quale i confidi, anche di secondo grado, sono iscritti in un elenco tenuto dall’Organismo previsto dall’articolo 112-bis ed esercitano in via esclusiva l’attivita’ di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali, nel rispetto delle disposizioni dettate dal Ministro dell’Economia e delle Finanze e delle riserve di attivita’ previste dalla legge;

l’articolo 112, comma 3, che stabilisce che il Ministro dell’Economia e delle Finanze, sentita la Banca d’Italia, determina i criteri oggettivi riferibili ai volumi di attivita’ finanziaria in base ai quali sono individuati i confidi che sono tenuti a chiedere l’autorizzazione per l’iscrizione nell’albo previsto dall’articolo 106;

l’articolo 114, comma 1, che attribuisce al Ministro dell’Economia e delle Finanze il potere di disciplinare l’esercizio nel territorio della Repubblica, da parte di soggetti aventi sede legale all’estero, delle attivita’ indicate nell’articolo 106;

l’articolo 114, comma 2, in base al quale le disposizioni del Titolo V, non si applicano ai soggetti individuati con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze sentita la Banca d’Italia, gia’ sottoposti in base alla legge a forme di vigilanza sull’attivita’ finanziaria svolta;

l’articolo 132, che prevede sanzioni penali a carico di chiunque svolga nei confronti del pubblico una o piu’ attivita’ finanziarie previste dall’articolo 106, comma 1, in assenza dell’autorizzazione di cui all’articolo 107 o dell’iscrizione di cui all’articolo 111 ovvero all’articolo 112;

Visto l’articolo 7-ter, comma 1-bis, della legge 30 aprile 1999, n. 130, ai sensi del quale il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, stabilisce i limiti di applicabilita’ ai soggetti cessionari di cui all’articolo 7-bis della stessa legge delle disposizioni previste dal Titolo V, t.u.b., per gli intermediari finanziari;

Visto l’articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, recante la disciplina dell’attivita’ di garanzia collettiva dei fidi;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentita la Banca d’Italia;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 17 novembre 2014;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri effettuata con nota prot. 17/UCL/2042 del 12 gennaio 2015, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e il nulla osta all’ulteriore corso del provvedimento rilasciato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con nota n. 1619 del 24 febbraio 2015,

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Nel presente regolamento si intende per:

a) «t.u.b.», il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) «albo», l’albo di cui all’articolo 106, comma 1, t.u.b.;

c) «elenco», l’elenco dei confidi di cui all’articolo 112, comma 1, t.u.b.;

d) «confidi», i soggetti indicati nell’articolo 13, comma 1 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

e) «gruppo di appartenenza» o «gruppo», le societa’ controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile nonche’ controllate dalla stessa controllante. Ai fini della definizione dell’ambito dei soggetti di natura cooperativa che costituiscono gruppo di appartenenza dell’intermediario finanziario si applica la delibera del CICR 19 luglio 2005, n. 1058, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 188 del 13 agosto 2005, come modificata dalla deliberazione del 22 febbraio 2006, n. 241, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 68 del 22 marzo 2006, concernente la raccolta del risparmio da parte di soggetti diversi dalle banche;

f) «intermediari finanziari», i soggetti autorizzati e iscritti nell’albo di cui all’articolo 106, comma 1, t.u.b., ad esclusione delle fiduciarie iscritte nella sezione speciale di tale albo;

g) «intermediari finanziari comunitari», i soggetti aventi sede legale in uno Stato dell’Unione europea che esercitano nei confronti del pubblico, nello stesso Paese, le attivita’ di cui all’articolo 106, comma 1, t.u.b.;

h) «societa’ cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie», le societa’ che, ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130, hanno per oggetto esclusivo l’acquisto dei crediti e dei titoli individuati dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 14 dicembre 2006, n. 310, mediante l’assunzione di finanziamenti concessi o garantiti anche dalle banche cedenti, e la prestazione di garanzie per le obbligazioni emesse dalle stesse banche ovvero da altre.

Titolo I

CONTENUTO DELL’ATTIVITA’ ED ESERCIZIO NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO

Art. 2

Attivita’ di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma

1. Per attivita’ di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si intende la concessione di crediti, ivi compreso il rilascio di garanzie sostitutive del credito e di impegni di firma. Tale attivita’ comprende, tra l’altro, ogni tipo di finanziamento erogato nella forma di:

a) locazione finanziaria;

b) acquisto di crediti a titolo oneroso;

c) credito ai consumatori, cosi’ come definito dall’articolo 121, t.u.b.;

d) credito ipotecario;

e) prestito su pegno;

f) rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonche’ ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma.

2. Non costituisce attivita’ di concessione di finanziamenti, oltre ai casi di esclusione previsti dalla legge:

a) l’acquisto dei crediti di imposta sul valore aggiunto relativi a cessioni di beni e servizi nei casi previsti dalla normativa vigente;

b) l’acquisto, a titolo definitivo, di crediti da parte di societa’ titolari della licenza per l’attivita’ di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell’articolo 115 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza quando ricorrono le seguenti condizioni:

1) i crediti sono acquistati a fini di recupero e sono ceduti da: i. banche o altri intermediari finanziari sottoposti alla vigilanza della Banca d’Italia, i quali li hanno classificati in sofferenza, ovvero

ii. soggetti diversi da quelli indicati al punto i), purche’ si tratti di crediti vantati nei confronti di debitori che versano in stato di insolvenza, anche non accertato giudizialmente, o in situazioni sostanzialmente equiparabili, secondo quanto accertato dai competenti organi sociali; non rileva, a tal fine, l’esistenza di garanzie reali o personali;

2) i finanziamenti ricevuti da terzi dalla societa’ acquirente non superano l’ammontare complessivo del patrimonio netto;

3) il recupero dei crediti acquistati avviene senza la stipula di nuovi contratti di finanziamento con i debitori ceduti, la novazione di quelli in essere, la modifica delle condizioni contrattuali; non rilevano a tali fini l’estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.

Art. 3

Esercizio nei confronti del pubblico dell’attivita’ di concessione di finanziamenti

1. L’attivita’ di concessione di finanziamenti si considera esercitata nei confronti del pubblico qualora sia svolta nei confronti di terzi con carattere di professionalita’.

2. Non configurano operativita’ nei confronti del pubblico:

a) tutte le attivita’ esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza ad eccezione dell’attivita’ di acquisto di crediti vantati nei confronti di terzi da intermediari finanziari del gruppo medesimo;

b) l’acquisto di crediti vantati da terzi nei confronti di societa’ del gruppo di appartenenza;

c) l’attivita’ di rilascio di garanzie, di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) del presente decreto, quando anche uno solo tra l’obbligato garantito e il beneficiario della garanzia faccia parte del medesimo gruppo del garante;

d) i finanziamenti concessi, sotto qualsiasi forma, da produttori di beni e servizi o da societa’ del gruppo di appartenenza, a soggetti appartenenti alla medesima filiera produttiva o distributiva del bene o del servizio quando ricorrano le seguenti condizioni:

1) i destinatari del finanziamento non siano consumatori ai sensi dell’articolo 121, t.u.b., ne’ utilizzatori finali del bene o servizio;

2) il contratto di finanziamento sia collegato a un contratto per la fornitura o somministrazione di beni o servizi, di natura continuativa ovvero di durata non inferiore a quella del finanziamento concesso;

e) i finanziamenti concessi da un datore di lavoro o da societa’ del gruppo di appartenenza esclusivamente ai propri dipendenti o a coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l’inserimento nell’organizzazione del datore di lavoro, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato, al di fuori della propria attivita’ principale, senza interessi o a tassi annui effettivi globali inferiori a quelli prevalenti sul mercato;

f) le attivita’ di concessione di finanziamenti poste in essere da societa’ costituite per singole operazioni di raccolta o di impiego e destinate a essere liquidate una volta conclusa l’operazione, purche’ le limitazioni dell’oggetto sociale, delle possibilita’ operative e della capacita’ di indebitamento risultino dalla disciplina contrattuale e statutaria della societa’ ed essa sia consolidata integralmente nel bilancio consolidato della capogruppo di un gruppo bancario, finanziario o di SIM.

Titolo II

CONFIDI

Art. 4

Determinazione dei criteri per richiedere l’autorizzazione alla Banca d’Italia

1. I confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112, t.u.b., che abbiano un volume di attivita’ finanziaria pari o superiore a centocinquanta milioni di euro sono tenuti a chiedere l’autorizzazione alla Banca d’Italia per l’iscrizione nell’albo.

2. I confidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107, t.u.b. vigente alla data del 4 settembre 2010, e che abbiano un volume di attivita’ finanziaria pari o superiore a settantacinque milioni di euro, possono presentare istanza di autorizzazione per l’iscrizione nell’albo entro il termine previsto dall’articolo 10, comma 4, lett. b), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, anche ove non raggiungano la soglia prevista dal comma 1.

3. La revoca dell’autorizzazione per il venir meno dei requisiti dimensionali indicati dai commi 1 e 2, secondo quanto disciplinato dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 107, comma 3, del t.u.b., comporta l’iscrizione d’ufficio nell’elenco di cui all’articolo 112 del t.u.b.. Quanto previsto dal presente comma si applica anche ai confidi autorizzati ai sensi del comma 2, qualora non abbiano raggiunto la soglia di cui al comma 1 nel termine di cinque anni dall’iscrizione all’albo.

Art. 5

Definizione di servizi connessi o strumentali all’attivita’ di garanzia collettiva dei fidi

1. I confidi iscritti nell’elenco di cui all’articolo 112, t.u.b., esercitano in via esclusiva l’attivita’ di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali nel rispetto delle riserve di attivita’ previste dalla legge e delle disposizioni del presente decreto.

2. Per servizi connessi si intendono quei servizi che consentono di sviluppare l’attivita’ di garanzia collettiva dei fidi, sono svolti in via accessoria a quest’ultima e hanno finalita’ coerenti con essa, tra i quali:

a) i servizi di consulenza in materia di finanza d’impresa nei confronti esclusivamente dei propri soci, a condizione che sia strettamente finalizzata al rilascio della garanzia mutualistica propria o di terzi;

b) le attivita’ previste all’articolo 12, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141.

3. Per servizi strumentali, si intendono i servizi ausiliari all’attivita’ svolta, quali:

a) l’acquisto di immobili, esclusivamente funzionali all’esercizio dell’attivita’ principale; gli immobili non funzionali eventualmente gia’ detenuti prima dell’iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 112, t.u.b., possono essere concessi in locazione ovvero devono essere alienati nel piu’ breve tempo possibile;

b) l’assunzione di partecipazioni esclusivamente in altri confidi o banche di garanzia collettiva fidi ovvero in altri intermediari finanziari che in base a specifici accordi rilascino garanzie ai propri soci nonche’ in societa’ costituite per la prestazione di servizi strumentali.

Titolo III

INTERMEDIARI FINANZIARI ESTERI

Art. 6

Condizioni per l’esercizio di attivita’ finanziaria da parte di soggetti esteri

1. Gli intermediari finanziari comunitari ammessi al mutuo riconoscimento esercitano le attivita’ indicate nell’articolo 106, t.u.b., alle condizioni previste dall’articolo 18 e con le modalita’ di cui agli articoli 15, comma 3, t.u.b., o 16, comma 3, t.u.b.

2. Gli intermediari finanziari comunitari non ammessi al mutuo riconoscimento possono esercitare l’attivita’ di concessione di finanziamenti nonche’ attivita’ connesse e strumentali previa autorizzazione della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 107, t.u.b., l’iscrizione nell’albo previsto dall’articolo 106 e la costituzione di una stabile organizzazione in Italia.
L’autorizzazione e’ subordinata al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 107, comma 1, lettere d) e f), e al ricorrere delle seguenti ulteriori condizioni:

a) svolgimento effettivo dell’attivita’ finanziaria nel Paese di provenienza;

b) esercizio in Italia delle attivita’ indicate al comma 2 in via esclusiva;

c) assegnazione alla stabile organizzazione di un fondo di dotazione di importo almeno pari al capitale sociale richiesto agli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia; il versamento del fondo di dotazione della stabile organizzazione e’ attestato dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento medesimo e’ stato effettuato;

d) sussistenza, in capo ai soggetti che svolgono funzioni di direzione della stabile organizzazione, dei requisiti previsti per gli esponenti aziendali ai sensi dall’articolo 110, t.u.b.;

e) sussistenza, in capo ai titolari di partecipazioni di cui all’articolo 19, t.u.b., nell’intermediario finanziario comunitario, dei requisiti previsti ai sensi dell’articolo 110, t.u.b.

3. Gli intermediari finanziari extracomunitari possono esercitare l’attivita’ di concessione di finanziamenti nonche’ attivita’ connesse e strumentali mediante la costituzione di societa’ in Italia, autorizzate della Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 107, t.u.b., e iscritte nell’albo previsto dall’articolo 106, t.u.b.; l’autorizzazione e’ subordinata al possesso dei requisiti previsti dall’articolo 107, comma 1, t.u.b.

4. Ai fini dell’applicazione del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le succursali insediate in Italia degli intermediari previsti dal comma 1 sono equiparate a quelle disciplinate dall’articolo 11, comma 1, lettera n) del medesimo decreto.

Titolo IV

SOCIETA’ CESSIONARIE PER LA GARANZIA DI OBBLIGAZIONI BANCARIE

Art. 7

Disciplina delle societa’ cessionarie

1. Le societa’ cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie, se appartenenti a un gruppo bancario come definito dall’articolo 60, t.u.b., non si iscrivono nell’albo. Per le societa’ non appartenenti al gruppo bancario, l’iscrizione e’ disposta dalla Banca d’Italia su istanza dell’interessato, previa verifica della sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 107, comma 1, lettere a), b) ed e), t.u.b., e della conformita’ dell’oggetto sociale a quanto stabilito dall’articolo 7-bis, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 130.

2. Alle societa’ tenute all’iscrizione ai sensi del comma precedente si applicano i seguenti articoli del Titolo V, t.u.b: 108; 109, limitatamente ai casi in cui la societa’ cessionaria sia una societa’ controllata facente parte di un gruppo finanziario; 110, limitatamente al rinvio agli articoli 25, 26, 52, 78 e 82; 113-bis; 113-ter, comma 6. Si applicano altresi’ le corrispondenti disposizioni sanzionatorie contenute nel Titolo VIII, t.u.b.

Titolo V

DISPOSIZIONI APPLICATIVE

Art. 8

 

Soggetti gia’ sottoposti ad altre forme di controllo

1. Le disposizioni del Titolo V, t.u.b., non si applicano ai soggetti che esercitano l’attivita’ di concessione di finanziamenti in base a speciali disposizioni di legge dello Stato e sono sottoposti a forme di controllo da parte di enti dell’amministrazione centrale dello Stato o di enti pubblici territoriali sull’attivita’ svolta non limitate ai profili di legittimita’, ma estese all’efficacia, coerenza ed economicita’ della gestione. Si ravvisa la sussistenza di tali forme di controllo almeno nei casi seguenti:

a) definizione delle priorita’ e degli obiettivi della gestione;

b) approvazione dei documenti previsionali di gestione, dell’organizzazione aziendale, dello statuto;

c) definizione di singoli atti di gestione, anche mediante il rilascio di autorizzazioni, di pareri preventivi e approvazioni successive.

2. La sussistenza delle forme di controllo di cui al precedente comma viene accertata, anche d’ufficio, dal Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia.

Art. 9

Soggetti che hanno cessato l’attivita’

1. I soggetti, gia’ iscritti nell’elenco generale o nell’elenco speciale di cui agli articoli 106 e 107, t.u.b., vigenti alla data del 4 settembre 2010, che abbiano cessato l’esercizio di attivita’ finanziarie riservate e modificato il proprio oggetto sociale ai sensi dell’articolo 10, commi 5 e 6, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, possono continuare a ricevere il pagamento dei crediti derivanti dall’esercizio dell’attivita’ riservata precedentemente svolta, purche’ non procedano a novazione del rapporto o a modifica delle condizioni economiche e contrattuali ne’ a sostituzione della controparte del rapporto, fatta salva la sostituzione del debitore per effetto dell’attivazione di garanzie ricevute, l’estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento.

Art. 10

Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l’articolo 3 e l’articolo 2, primo comma e secondo comma, secondo periodo del decreto ministeriale 9 novembre 2007, recante i criteri di iscrizione dei confidi nell’elenco speciale previsto dall’articolo 107, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) il decreto ministeriale 17 febbraio 2009, n. 29 recante disposizioni in materia di intermediari finanziari di cui agli articoli 106, 107, 113 e 155, commi 4 e 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 2 aprile 2015.

Il Ministro: Padoan

Visto, il Guardasigilli: Orlando.

Avvertenza: Il presente atto non e’ soggetto al visto di controllo preventivo di legittimita’ da parte della Corte dei conti, articolo 3, comma 13, legge 14 gennaio 1994, n. 20.


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